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Dichiarazione di Nuova Costruzione

4. LA PROCEDURA DO.C.FA

4.3. Dichiarazione di Nuova Costruzione

La Dichiarazione di Nuova Costruzione è la procedura da utilizzare per denunciare un fabbricato o altra stabile costruzione di nuova edificazione. La stessa procedura va utilizzata anche per le denunce di fabbricati già dichiarati al catasto terreni (ex fabbricati rurali), di fabbricati mai dichiarati e di porzioni di fabbricati.

Alla selezione di questa opzione è necessario scegliere il Comune nel cui territorio è ubicato l’immobile oggetto di dichiarazione e si procederà quindi con la compilazione del “Quadro A (Dichiarazione di Fabbricato Urbano – Dati generali)” con i dati di seguito illustrati.

4.3.1. Tipo mappale

Nella prima sezione del Quadro “A” sarà indicato, obbligatoriamente, il riferimento al Tipo Mappale (numero di protocollo e data) con cui il nuovo fabbricato oggetto di dichiarazione è stato inserito nella cartografia.

4.3.2. Unità immobiliari

In questa sezione sarà indicato il numero delle unità immobiliari oggetto della denuncia di Nuova Costruzione, suddivise tra UIU “a Destinazione Ordinaria” (ovvero appartenenti ai gruppi A, B e C) e

“Speciale e Particolare e categorie F” (unità appartenenti ai gruppi D, E ed F).

Eventuali Beni Comuni Non Censibili saranno dichiarati nel successivo “Quadro D” del programma, appositamente dedicato ai BCNC.

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4.3.3. Data di ultimazione dei lavori

In questo campo sarà indicata, ai sensi dell’articolo 28 del R.D.L. n. 652 del 1939, la data in cui l’unità oggetto di denuncia è divenuta abitabile o servibile all'uso cui è destinata.

Si fa presente che la data di ultimazione dei lavori specificata nel Docfa (e, a partire al 10 agosto 2021, parimenti nella piattaforma Sister all’atto della trasmissione telematica dello stesso16) è utile al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione dell’atto di aggiornamento (30 giorni dalla data di ultimazione) o per la eventuale irrogazione della sanzione in caso di tardiva presentazione, nonché per tutte le ricadute fiscali a cui l’immobile può essere assoggettato, incluso, ad esempio, il recupero di eventuali imposte pregresse dovute e non prescritte.

In questo ambito è bene rimarcare che gli elementi indicati nel Docfa si configurano come dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con quello che ne consegue in termini di responsabilità a carico dei soggetti interessati e del professionista che sottoscrive il documento su incarico degli stessi.

In proposito l'Agenzia effettua idonei controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rilasciate dai soggetti interessati e dai professionisti.

Con riguardo alla data di ultimazione dei lavori è richiesta una particolare attenzione ai tecnici dell’Ufficio - sia in fase di accettazione che in fase di revisione - nei casi in cui il Docfa in esame sia collegato ad uno specifico provvedimento normativo o ad un procedimento di accertamento in corso.

4.3.4. Causali di presentazione

Nell’apposita sezione della procedura è possibile selezionare la causale della presentazione del documento di nuova costruzione, scegliendo - in alternativa - uno dei seguenti campi:

Nuova Costruzione: causale da selezionare nel semplice caso di denuncia di nuova costruzione.

Unità Afferenti: causale da selezionare in caso di denuncia di nuova unità immobiliare appartenente ad immobile già (parzialmente) censito e quindi afferente ad enti urbani relativi a ditte in atti. È obbligatorio digitare l'identificativo della u.i.u. di riferimento e selezionare almeno una delle opzioni di seguito riportate:

a. Unità afferenti edificate in sopraelevazione

Opzione da indicare quando si accatasta una nuova unità immobiliare edificata in

b. Unità afferenti edificate su aree di corte

Opzione da selezionare quando si procede alla dichiarazione di una nuova costruzione

16 Vedi Nota DC prot. n. 191439 del 15 luglio 2021

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edificata su un’area cortilizia.

Nel caso in cui l’area di corte interessata da edificazione sia un’area comune a più UIU e più intestatari, possono presentarsi diversi casi; per dettagli si rimanda al capitolo di questa guida in cui si affrontano tutti i casi particolari e le diverse modalità di compilazione dei Docfa.

c. Altro.

Quando trattasi di altro tipo di costruzione, ad esempio UIU edificate in sottosuolo oppure sfuggite all’accatastamento all’epoca della costruzione. Alla scelta di questa causale si attiva un campo di libera digitazione, in cui obbligatoriamente specificare in sintesi il tipo di edificazione posta in essere.

Sarà cura del tecnico redattore, inoltre, descrivere in maniera più estesa nel campo “Note” le circostanze all’origine della presentazione del documento di variazione ed altri dettagli utili a chiarire il caso in esame.

4.3.5. Tipologia di documento

All’atto della creazione di un documento di aggiornamento Docfa per nuovo accatastamento di unità immobiliari urbane, è necessario specificare la Tipologia di documento, selezionando una delle opzioni previste dalla procedura stessa, come segue:

1. “Dichiarazione ordinaria”

Da utilizzare per le dichiarazioni ordinarie.

2. “Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1, comma 336, L n. 311/04”

Da selezionare a fronte di atto di aggiornamento presentato a seguito della notifica effettuata dal Comune ai sensi dell’articolo 1, comma 336, della legge n. 311 del 2004. Tale notifica viene inviata dai Comuni quando è constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie. La selezione di questa opzione facilita il riconoscimento degli atti presentati ai sensi del comma 336 ed agevola l'Ufficio del Territorio nella trasmissione al Comune competente dei dati di classamento degli immobili oggetto dell'aggiornamento, determinando la chiusura del procedimento.

3. “Fabbricato ex rurale – art. 2, comma 36 o 37, DL n. 262/06”

Questa opzione deve essere selezionata per la dichiarazione di fabbricato urbano relativa a fabbricati iscritti al catasto terreni (rurali) per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità, presentata ai sensi dell’articolo 2, comma 36 o 37 del D.L. n. 262 del 2006 (Provvedimento Agenzia del Territorio del 9 febbraio 2007 pubblicato in G.U. n. 42 del 20 febbraio 2007).

4. “Fabbricato mai dichiarato – art. 2 comma 36, DL n. 262/06”

Opzione da selezionare per la dichiarazione di fabbricato urbano mai dichiarato in catasto, presentata ai sensi dell’articolo 2, comma 36 del D.L. n. 262 del 2006 (Provvedimento Agenzia del Territorio del 9 febbraio 2007 pubblicato in G.U. n. 42 del 20 febbraio 2007).

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5. “Dichiarazione fabbricato rurale D.M. 26/7/2012”

Utilizzata per le dichiarazioni di fabbricati di nuova costruzione od oggetto di interventi edilizi, per i quali sussistono i requisiti di ruralità, ai sensi dell’articolo 2, comma 5 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 26 luglio 2012, ovvero del successivo comma 7 dello stesso articolo.

Per tale opzione è necessaria l’allegazione delle previste autocertificazioni redatte utilizzando i modelli allegati al citato decreto ministeriale.

6. “Dichiarazione fabbricato rurale art. 13, comma 14 ter, del DL 201/2012”

Utilizzata per le dichiarazioni al Catasto Edilizio Urbano di fabbricati rurali già censiti al Catasto Terreni, purché costituenti unità immobiliari ovvero immobili o loro porzioni che, nello stato in cui si trovano, sono di per sé stessi utili ed atti a produrre un reddito proprio, ai sensi dell’articolo 13, comma 14-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per tale opzione è necessaria l’allegazione delle previste autocertificazioni redatte utilizzando i modelli allegati al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 26 luglio 2012.

4.3.6. Unità immobiliari e Tipo di operazione

Nel successivo “Quadro U” del Docfa andranno inseriti i dati generali delle nuove unità immobiliari presenti nella dichiarazione e relative all’identificativo, alla ubicazione ed al classamento proposto di ciascuna di esse.

È presente inoltre un campo attraverso il quale è necessario selezionare il “Tipo Operazione” da effettuare; nelle denunce di nuova costruzione le operazioni possibili sono due: “C”, ovvero

“costituzione di una nuova unità immobiliare” nel caso ordinario e “R”, ovvero “UIU recuperata”, da utilizzare nel caso sia necessario il ripristino in banca dati, di unità erroneamente soppressa (vedasi specifico paragrafo di approfondimento presente nella casistica).

Nel “Quadro D” immediatamente successivo, come anticipato, potranno infine essere inseriti i Beni Comuni Non Censibili a servizio delle UIU dichiarate.