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3. L'ACCESSO ALLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL'ORDINAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA.

3.4 La direttiva rimpatri.

La direttiva 08/115/CE del 16 dicembre 2008104 ha dettato norme e

procedure comuni da applicare negli Stati membri allorquando si debba procedere al rimpatrio di cittadini stranieri che si trovino in una situazione di soggiorno irregolare.

Anche questo strumento legislativo regola una materia che presenta numerosi punti di contatto con la disciplina della protezione internazionale: le norme inerenti i requisiti e le procedure relative alle operazioni di rimpatrio devono infatti essere compatibili con i principi in materia di protezione internazionale, e non rappresentare un potenziale ostacolo all'accesso alla protezione medesima. Questo aspetto emerge già dal primo articolo della direttiva, ove si afferma che le norme in materia di rimpatrio devono applicarsi “nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del

diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell'uomo”.

Numerose sono le disposizioni che, già nel preambolo della direttiva, fanno riferimento al rispetto dei principi in materia di protezione internazionale, e in primo luogo del principio di non refoulement. L'ottavo considerando afferma infatti che “si riconosce che è legittimo che gli Stati membri

procedano al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, purché esistano regimi in materia di asilo equi ed efficienti”. Altre disposizioni del

preambolo pongono come limiti all'applicazione della direttiva gli obblighi

derivanti dalla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati,105 e dalla

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,106 mentre il sesto

considerando contiene un richiamo al principio del divieto di respingimenti

104 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in G.U. Unione europea n. 348 del 24.12.2008.

105 Cfr. il considerando n. 23, ove si afferma che “l’applicazione della presente direttiva non pregiudica gli obblighi derivanti dalla convenzione di Ginevra, del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967”.

106 Cfr. il considerando n. 24, il quale prevede che “la presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.

collettivi, affermando che “le decisioni ai sensi della presente direttiva dovrebbero

essere adottate caso per caso e tenendo conto di criteri obiettivi, non limitandosi quindi a prendere in considerazione il semplice fatto del soggiorno irregolare”. Quest'ultima

disposizione afferma la necessità di rispettare tale principio in particolare quando si utilizzano modelli uniformi per le decisioni connesse al rimpatrio: proprio in tali situazioni vi è infatti un maggiore rischio di procedere ad un trattamento collettivo delle singole posizioni individuali.

Il rispetto del divieto di refoulement è esplicitamente affermato dall'art. 5

della direttiva,107 nonché dall'art. 9, il quale impone agli Stati membri di

rinviare l'allontanamento quando tale misura contrasti con detto principio. Va ancora citato l'art. 4, il quale al secondo paragrafo precisa che la direttiva “lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli ai cittadini di paesi terzi

previste dall'acquis comunitario in materia di immigrazione e di asilo”, nonché l'art.

11, dove si chiarisce che il divieto di reingresso di cui sono corredate le decisioni di rimpatrio non deve pregiudicare il diritto alla protezione internazionale.

Va poi sottolineato il disposto del nono considerando del preambolo, ove si precisa che, nell'applicazione della direttiva, il soggiorno di un cittadino di un Paese terzo che abbia presentato una richiesta di protezione internazionale non può essere considerato irregolare fino a quando la sua

domanda non sia stata respinta.108

Con riferimento alle decisioni di rimpatrio, la direttiva prevede determinate garanzie a favore dei destinatari della misura, in primo luogo la redazione in forma scritta ed in una lingua comprensibile per il destinatario, l'obbligatorietà della motivazione in fatto e in diritto, la

107 Art. 5, “Non-refoulement, interesse superiore del bambino, vita familiare e condizioni di salute”: “Nell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono nella debita considerazione: a) l'interesse superiore del bambino; b) la vita familiare; c) le condizioni di salute del cittadino di un paese terzo interessato; e rispettano il principio di non-refoulement”.

108 Cfr. considerando n. 9: “(...) il soggiorno di un cittadino di un paese terzo che abbia chiesto asilo in uno Stato membro non dovrebbe essere considerato irregolare nel territorio di tale Stato membro finché non sia entrata in vigore una decisione negativa in merito alla sua domanda d'asilo o una decisione che pone fine al suo diritto di soggiorno quale richiedente asilo”.

necessità di informazioni adeguate circa le possibili impugnazioni davanti ad un'autorità giudiziaria o amministrativa che offra garanzie di indipendenza; tali mezzi di ricorso devono essere effettivi, e deve essere riconosciuta agli interessati la possibilità di disporre di un'assistenza legale

adeguata, a titolo gratuito per chi non dispone di mezzi sufficienti.109

In conclusione è possibile affermare come la tutela dei diritti dei soggetti in cerca di protezione internazionale ricopra un ruolo importante nell'impianto generale della direttiva rimpatri, sia nelle disposizioni materiali che in quelle procedurali. Il principio del rispetto dei diritti umani accompagna le previsioni che regolano ogni fase del procedimento di adozione ed attuazione di una decisione di allontanamento. Ovviamente, come avremo modo di vedere nel prosieguo della trattazione, una cosa è l'affermazione di tali principi, altro la loro concreta attuazione nelle prassi e nelle politiche adottate dai singoli Stati, che può andare incontro a numerosi ostacoli.

109 Sul punto cfr. L. Iuzzolini, “I respingimenti in mare tra diritto interno, diritto comunitario e diritto internazionale”, in I diritti dell'uomo: cronache e battaglie, 2010, n. 2, p. 68; De Pasquale Patrizia, “Respingimenti, rimpatri e asilo: la tutela degli immigrati irregolari nell'UE”, in Il Diritto dell'Unione Europea, 2010, n. 1, p. 39.

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