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Diritti ed obblighi del lessee. Traslazione del rischio in caso di evizione o di vizi della res

LEASING FINANZIARIO: PROFILI QUALIFICATORI DELLA FATTISPECIE

2. La posizione contrattuale delle parti

2.2 Diritti ed obblighi del lessee. Traslazione del rischio in caso di evizione o di vizi della res

Al fine di delineare correttamente la posizione contrattuale dell’utilizzatore, è opportuno procedere ad un esame congiunto della disciplina legislativa attualmente in vigore e delle clausole standard contenute nei formulari di contratti-tipo solitamente adottati dalle società di leasing.

Focalizzando l’attenzione sugli obblighi gravanti in capo all’utilizzatore, il principale di questi attiene al pagamento dei canoni pattuiti nel rispetto delle scadenze previste. Peraltro, l’art. 1, comma 137, della Legge Concorrenza del 2017, ha qualificato come grave inadempimento dell’utilizzatore «il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.10».

In precedenza, la maggior parte dei formulari standard conteneva clausole – la cui validità era generalmente riconosciuta sia in dottrina sia in giurisprudenza – che attribuivano alla società concedente il diritto di risolvere il contratto a seguito del mancato pagamento anche di un solo canone.

È opportuno evidenziare, inoltre, che l’obbligo di corresponsione dei canoni non viene meno qualora la res presenti vizi, difformità ovvero si riveli del tutto inidonea all’uso, stante l’integrale traslazione dei rischi connessi al bene in capo al soggetto utilizzatore.

Gravano inoltre sul lessee gli obblighi di custodia del bene: l’utilizzatore è tenuto ad averne cura, a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, ad utilizzarlo in modo appropriato e idoneo all’uso cui è destinato; gli è fatto poi assoluto divieto di modificarne la destinazione economica e l’ubicazione senza il consenso della concedente. La giurisprudenza è ormai concorde nel riconoscere gli obblighi di custodia e di corretto utilizzo del bene quali parti integranti del contratto di leasing.

L’utilizzatore si assume, oltre ai suddetti obblighi, anche il rischio connesso alla perdita o al perimento del bene: è consolidata la prassi di prevedere clausole

10 Art. 1, comma 137, legge n. 124 del 2017. Per un approfondimento in merito alla disciplina della risoluzione del contratto di leasing finanziario per grave inadempimento dell’utilizzatore si rinvia infra, cap. II, § 4.

standard che scaricano sul lessee ogni rischio in caso di perimento – anche fortuito – del bene; in tali ipotesi l’utilizzatore dovrà continuare a versare i canoni previsti dal contratto ovvero corrispondere un’indennità alla società concedente ovvero ancora provvedere all’autonoma sostituzione del bene11.

Il problema della ripartizione dei rischi fra società concedente ed utilizzatore era spesso minuziosamente regolato nei formulari standardizzati delle grandi società di leasing, in origine adottati per sopperire alla mancanza di specifiche previsioni legislative; tuttavia, le clausole ivi contenute risultavano spesso fortemente sbilanciate a favore della concedente, esonerandola da ogni rischio connesso al bene12.

Un esempio erano le c.d. “clausole di inversione del rischio”, le quali ponevano a carico dell’utilizzatore una serie di rischi connessi a molteplici fattispecie, quali: i) la mancata o ritardata consegna del bene da parte del fornitore; ii) la presenza di vizi o difformità del bene rispetto al contratto ovvero il perimento della res; iii) l’ipotesi di evizione; iv) turbative o molestie da parte di terzi volti ad ostacolare l’esercizio del diritto.

Tali clausole, ancora presenti nei contratti di financial leasing, risultano tutt’oggi particolarmente squilibrate, soprattutto alla luce della disciplina legislativa vigente: anche a seguito della novella di cui alla Legge Concorrenza del 2017, la normativa non contempla uno strumento di azione diretta dell’utilizzatore nei confronti del fornitore inadempiente. Il lessee potrà agire in via diretta avverso il fornitore nei soli casi in cui il contratto di leasing contenga una previsione ad hoc in tal senso.

Alcuni Autori13 hanno giustificato la traslazione di tutti i rischi connessi al bene in capo all’utilizzatore argomentando che l’intermediario finanziario (ovverosia la società concedente) debba già sopportare il rischio finanziario connesso all’eventuale inadempimento del lessee ed alla conseguente mancata riscossione dei canoni. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità si è mostrata più cauta, distinguendo da un lato

11 Cfr. SERRA M., Il contratto di leasing, cit., pp. 45 ss.

12 Cfr. BUSSANI M.,CENDON P., I contratti nuovi. Casi e materiali di dottrina e giurisprudenza. Leasing, factoring, franchising, cit., pp. 107 ss.; CLARIZIA R., I contratti per il finanziamento dell’impresa: mutuo di scopo, leasing, factoring, cit., pp. 249 ss.; CORBO N., Autonomia privata e causa di finanziamento, Milano, 1990, pp. 204 ss.

13 Cfr. CLARIZIA R., La locazione finanziaria, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, II, 1985, p. 37.

le pattuizioni che esonerano la società di leasing da ogni responsabilità per i vizi inerenti al bene o per inidoneità dello stesso all’uso convenuto; dall’altro, le clausole di inversione del rischio per le ipotesi di mancata consegna della res.

Per quanto attiene la prima tipologia, la Suprema Corte si è generalmente pronunciata nel senso di ammettere la validità di tali pattuizioni, argomentando che queste sono strettamente connesse alla natura finanziaria del contratto ed al ruolo di intermediario finanziario della società di leasing14.

Con riguardo alla seconda categoria di clausole, a partire dalla fine degli anni Novanta la Cassazione ha adottato una posizione più rigorosa15, ritenendo che la società concedente non possa essere esonerata da ogni responsabilità: le clausole di inversione del rischio per le ipotesi di mancata consegna sono state perciò ritenute invalide, seppur sulla base di argomentazioni differenti. In base all’interpretazione proposta in alcune pronunce più risalenti16, l’illegittimità di tali pattuizioni veniva fatta discendere dalla violazione dell’art. 1463 c.c. letto in combinato disposto con il generale dovere di leale collaborazione e di buona fede nell’esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c. – dal quale discende l’obbligo per l’intermediario di verificare l’avvenuto adempimento da parte del fornitore della prestazione di consegna, prima di procedere al versamento del corrispettivo pattuito.

Alcune pronunce successive17 fondano l’invalidità delle clausole de quibus sulla circostanza che, nelle ipotesi di mancata consegna, lo scopo di godimento

14 Cfr., tra le altre, Cass. civ., 17 maggio 1991, n. 5571; Cass. civ., 11 luglio 1995, n. 7595; Cass. civ., 2 agosto 1995, n. 8464, in Foro it., I, 1996, p. 164.

15 Prima degli anni Novanta, la Suprema Corte aveva ammesso in via generale la validità di tali clausole, fondando tale assunto sulla considerazione della funzione di finanziamento connotante il leasing finanziario. In tal senso cfr. Cass. civ., 21 giugno 1993, n. 6862; Cass. civ., 2 agosto 1995, n. 8464, in Foro it., I, 1996, p. 164.

16 A tal proposito, la giurisprudenza ha riconosciuto la legittimazione dell’utilizzatore a sospendere il pagamento dei canoni alla società concedente e ad eccepire l’impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c. Sul punto cfr., ex multis, Cass. civ., 2 novembre 1998, n. 10926; Cass. civ., 6 giugno 2002, n. 8222; Cass. civ., 29 aprile 2004, n. 8218; Cass. civ., 19 febbraio 2008, n. 4235.

17 Cfr. Cass. civ., 23 maggio 2012, n. 8101: «[…] nel contratto di leasing, se il concedente imputa all’utilizzatore l’inadempimento costituito dalla sospensione del pagamento dei canoni e se l’utilizzatore eccepisce l’inadempimento del fornitore all’obbligazione di consegna, l’accoglimento dell’eccezione, che deve avvenire sulla base dell’art. 1463 c.c., non può trovare ostacolo nel fatto che il contratto di leasing contenga una clausola che riversi sull’utilizzatore il rischio della mancata consegna, dovendosi ritenere invalide siffatte clausole, ma se – come nella specie – l’utilizzatore accetta di sottoscrivere senza riserve il verbale di consegna, pure a fronte di una incompleta o a fortiori mancata

perseguito dal lessee risulta interamente frustrato: alla base di tale ragionamento vi è il riconoscimento di una causa “mista” del contratto di leasing, non prettamente finanziaria ma inclusiva altresì di una funzione di scambio (che si esaurisce, tuttavia, nella fase iniziale del rapporto a seguito dell’avvenuta consegna della res).

La traslazione del rischio di perimento della res in capo all’utilizzatore, già ampiamente consolidata nella prassi contrattuale, è stato pienamente legittimato dalla disciplina legislativa di cui alla Legge Concorrenza del 201718: l’art. 1, comma 136, prevede espressamente che l’utilizzatore debba sopportare ogni rischio connesso al bene, ivi compreso quello di perimento.

Spostando poi l’attenzione sul dibattito relativo alla validità delle clausole che traslano il rischio di evizione in capo all’utilizzatore, si segnala la posizione favorevole espressa dalla Cassazione19, la quale ha argomentato che tale rischio costituisca un minus già ricompreso tra le ipotesi di inadempimento del fornitore. Parte della dottrina20 sottolinea, invece, che sia la stessa società concedente, in quanto proprietaria del bene, ad essere titolare della garanzia per evizione nei confronti del fornitore.

Un ulteriore profilo da indagare riguarda l’obbligo, gravante sull’utilizzatore, di ricevere la consegna del bene da parte del fornitore e di sottoscrivere il relativo verbale; il lessee è tenuto, altresì, a comunicare alla società concedente la mancata consegna ovvero il ritardo di questa da parte del fornitore. È opportuno precisare che l’utilizzatore sia obbligato a rifiutare la consegna della res nel caso in cui questa presenti vizi o difformità rispetto a quanto stabilito nel contratto e ad informare tempestivamente la concedente, affinché possa sospendere il pagamento del prezzo al fornitore. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che tali comportamenti integrano un obbligo per l’utilizzatore – e non un mero onere– in quanto tutelano, di riflesso, l’interesse della concedente: questi si inscrivono, infatti, nel più generale

consegna da parte del fornitore (invece di rifiutare la prestazione e far constatare il rifiuto nel relativo verbale), egli pone il concedente nelle condizioni di dover adempiere la propria obbligazione verso il fornitore; con la conseguenza che in tal caso non gli può essere consentito di opporre al concedente che la consegna non è stata completa o che non c’è stata, né di fondare su ciò il diritto di sospendere il pagamento dei canoni».

18 Art. 1, comma 136, legge n. 124 del 2017: «Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario […], si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento […]».

19 Cass. civ., 17 maggio 1991, n. 5571.

20 Cfr. PURCARO D., La locazione finanziaria. Leasing, Padova, 1998.

dovere di buona fede e di leale collaborazione fra le parti. Qualora l’utilizzatore, in conformità al suddetto obbligo, non informi tempestivamente la concedente dell’inadempimento del fornitore, non potrà chiedere la risoluzione del contratto di leasing né sottrarsi alle obbligazioni che da questo derivano.

Alla scadenza del contratto di locazione finanziaria, l’utilizzatore avrà l’obbligo di restituire il bene nel caso in cui non intenda esercitare il diritto di opzione;

viceversa, nell’ipotesi in cui intenda avvalersi di tale diritto, dovrà versare il prezzo residuo concordato per l’acquisto del bene. A tal proposito, l’art. 1, comma 136, della Legge Concorrenza si limita a prevedere che «[…] l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito […]», senza tuttavia specificare se l’effetto traslativo della proprietà della res si produca automaticamente, in seguito alla comunicazione da parte del lessee di voler esercitare il diritto d’opzione, ovvero se sia necessario, a tal fine, il versamento del prezzo21. La disposizione de qua, inoltre, non chiarisce la forma dell’atto né il termine entro il quale l’utilizzatore debba esercitare l’opzione, affidando tali aspetti alla regolamentazione pattizia. In ogni caso, deve ritenersi ammissibile la legittimazione dell’intermediario finanziario ad esperire le azioni di adempimento ovvero di risoluzione qualora l’utilizzatore non versi il prezzo pattuito.

In relazione ai diritti di cui è titolare l’utilizzatore, vengono in rilievo quello al pacifico godimento ed utilizzo del bene e la facoltà di esercitare, alla scadenza del contratto di leasing, l’opzione finale di acquisto della proprietà della res.

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