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LEASING FINANZIARIO: PROFILI QUALIFICATORI DELLA FATTISPECIE

2. La posizione contrattuale delle parti

2.3 Diritti ed obblighi del lessor

Si è già rilevato (v. supra, cap. I, §§ 2.2) come la società concedente risulti la sola espressamente qualificata dal legislatore sotto il profilo della qualificazione soggettiva. Il leasing finanziario costituisce, infatti, una species della più generale attività di concessione di finanziamenti e, come tale, è stato espressamente riservato dalla Legge Concorrenza del 2017 alle banche ed agli intermediari finanziari iscritti in uno degli elenchi di cui agli artt. 106 ss. t.u.b.

21 Cfr. BONFATTI S., Il leasing è legge, in Rivista di diritto bancario, 22, 2017, p. 4.

Parte della dottrina sostiene che la qualità di intermediario finanziario della società di leasing determinerebbe l’impossibilità stessa di configurare in capo a quest’ultima l’obbligo di concedere in godimento all’utilizzatore il bene. Secondo siffatto orientamento, infatti, la società concedente assume esclusivamente l’obbligo di acquistare (o far realizzare) il bene in base alle indicazioni fornitele dall’utilizzatore, ma esulerebbe dal regolamento contrattuale l’obbligo di concederglielo in godimento.

Tuttavia, la valorizzazione della unitaria finalizzazione economica dell’operazione impone di considerare che la concessione del bene in godimento risulta parte integrante della composita causa del negozio di locazione finanziaria.

Peraltro, stante la titolarità del diritto di proprietà in capo alla società concedente, quest’ultima è l’unica legittimata a trasferire il diritto di godimento in capo ad un soggetto terzo. Si sottolinea, infine, che l’esonero del lessor dall’obbligo di concedere il bene in godimento non incide su quello di acquistare (o far costruire) la res su indicazione e secondo i desiderata dell’utilizzatore. Si evidenzia, inoltre, che

«escludendo l’obbligo della concessione in godimento in capo al concedente, si arriverebbe ad una sostanziale equiparazione del leasing al credito al consumo22».

Sul punto si è espressa la giurisprudenza di legittimità, precisando che «[…]è dato rilevare che nel contratto di leasing la relazione tra concedente ed utilizzatore è caratterizzata dalla concessione del godimento del bene (che deve essere consegnato dal fornitore all’utilizzatore, in virtù della relazione costituita tra il concedente ed il fornitore). In questa caratterizzazione (che assimila il leasing finanziario alla locazione, salvo altri suoi elementi specifici caratterizzanti e che lo diversificano) il concedente è tenuto a garantire all’utilizzatore il pacifico godimento del bene e, a sua volta, l’utilizzatore è tenuto ad avere cura del bene […]23». L’intermediario finanziario è altresì gravato dell’obbligo (avente carattere negativo) di astenersi da ogni comportamento potenzialmente idoneo ad ostacolare il pacifico godimento della res da parte dell’utilizzatore.

In forza del contratto di financial leasing la società concedente si obbliga, in primis, a concludere un contratto di compravendita (o di appalto) con il fornitore indicatole dal lessee: l’incipit dell’art. 1, comma 136, della Legge Concorrenza del

22 BUONOCORE V., La locazione finanziaria, in Tratt. Cicu-Messineo, XXV, 2, Milano, 2008.

23 Cass. civ., sez. III, 6 maggio 1996, n. 4195.

2017 statuisce, infatti, che l’intermediario finanziario «[…] si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore […]». Una interpretazione della disposizione, autorevolmente sostenuta in dottrina, ritiene tuttavia che il contratto di locazione finanziaria non fondi un autonomo diritto – facente capo all’utilizzatore – a che il lessor concluda effettivamente il contratto con il fornitore. Alcuni Autori24 precisano, in tal senso, che l’utilizzatore non possa vantare un autonomo diritto alla conclusione del contratto di compravendita o di appalto: in capo alla concedente non grava, infatti, un vero e proprio “obbligo a contrarre”, suscettibile di esecuzione forzata ex art. 2932 c.c. in caso di inadempimento.

Il contegno della società concedente andrà comunque vagliato alla luce dei generali criteri di buona fede e di leale collaborazione fra le parti: nel concludere il contratto di leasing l’intermediario finanziario assume certamente l’obbligo di stipulare un successivo ed autonomo contratto con il fornitore, nel rispetto degli accordi raggiunti tra utilizzatore e fornitore stesso.

Acquistando il bene per conto dell’utilizzatore, il lessor diverrà formalmente titolare del relativo diritto di proprietà ma, stante la qualifica di intermediario finanziario, non avrà certamente interesse alla materiale disponibilità della res.

L’acquisto riveste natura meramente strumentale, in quanto finalizzata alla successiva concessione in godimento all’utilizzatore; il mantenimento del diritto di proprietà sul bene ha funzione di mera garanzia del recupero del capitale investito25. La dottrina ha pertanto sottolineato come, nella fattispecie di leasing finanziario, vi sia una scissione fra il c.d. dominium utile – che spetta all’utilizzatore, il quale ha la materiale disponibilità del bene e lo utilizzata per soddisfare un proprio interesse – e il c.d.

dominium directum – che resta invece in capo alla concedente, la quale è titolare del relativo diritto di proprietà26.

24 Cfr. DE NOVA G., Il contratto di leasing, cit., passim.

25 Di contrario avviso IMBRENDA M., Il leasing finanziario: trilateralità funzionale ed equilibrio del rapporto, Napoli, 2006, pp. 88 ss., secondo la quale «Il concedente si avvale pertanto, nella fase antecedente la costituzione del rapporto, di specifiche tecniche economico-finanziarie di misurazione del grado di affidabilità della clientela utilizzatrice, cui va ascritta una “efficacia condizionante” rispetto alla nascita del rapporto stesso».

26 Cfr. CLARIZIA R., Collegamento negoziale e vicende della proprietà. Due profili della locazione finanziaria, Rimini, 1982, pp. 91 ss.

Profilo distinto rispetto alla concessione in godimento è la materiale consegna della res, che si colloca su un piano meramente esecutivo del rapporto e non integra una obbligazione specifica a carico della società concedente. Quest’ultima, infatti, dovrà porre in essere i soli adempimenti necessari affinché sia garantito al lessee il godimento del bene – in particolare, dovrà concordare con il fornitore i tempi e le modalità della consegna, in ottemperanza alle richieste dell’utilizzatore. A tal fine, è prassi consolidata che le parti inseriscano nel contratto di leasing clausole ad hoc, con le quali pattuiscono che l’obbligo di consegna del bene ricada sul fornitore, specificando altresì le relative modalità e tempistiche27.

La dottrina ritiene che il fornitore che esegue la consegna del bene agisca quale

“ausiliare” dell’utilizzatore: esaminando la vicenda negoziale sotto un profilo squisitamente economico, è stato rilevato che l’adempimento del fornitore risulta strettamente connesso al soddisfacimento dell’interesse dell’utilizzatore, benché tali soggetti siano giuridicamente “terzi”28. Sul punto, è interessante operare un raffronto rispetto alla soluzione adottata a livello internazionale per la financial leasing transaction29: la normativa convenzionale predilige una impostazione antitetica a quella dell’ordinamento italiano, sancendo espressamente che la consegna del bene integra una obbligazione della società concedente nei confronti dell’utilizzatore.

Passando ad esaminare i principali diritti spettanti all’intermediario finanziario in relazione al contratto di financial leasing, questi ultimi si estrinsecano, in primis, nel diritto a percepire i canoni periodici nei modi e tempi pattuiti; la concedente avrà

27 Cfr. SERRA M., Il contratto di leasing, cit., p. 39.

28 Cfr.FERRARINI G.,BARUCCO P., La locazione finanziaria, in Tratt. Rescigno, XI, 3, Torino, 2000, secondo i quali: «il fornitore, nell’eseguire la consegna della cosa, non agisce come ausiliario del concedente per il motivo che la dazione materiale della cosa non è oggetto di un obbligo del concedente verso l’utilizzatore. Il fornitore agisce, invece, come ausiliario dell’utilizzatore, vale a dire come ausiliario del creditore della prestazione. Il fornitore, in effetti, è scelto dall’utilizzatore, il quale tratta pure le condizioni della compravendita e – una volta che questa si sia perfezionata – cura che ad essa sia data compiuta esecuzione da parte del venditore. Seppure, sul piano giuridico-formale, il rapporto di compravendita intercorra tra venditore e concedente, dal punto di vista economico parti dell’affare di compravendita sono piuttosto il venditore e l’utilizzatore, svolgendo il concedente un ruolo di finanziatore. La concezione della consegna come verificantesi nella sfera interna dell’utilizzatore ad opera di un suo cooperatore, traduce in linguaggio giuridico rigoroso il distacco che i contraenti intendono realizzare tra la sfera del finanziamento e quella della compravendita».

29 Art. 12 della Convenzione Unidroit sul leasing finanziario.

poi diritto, alla scadenza del contratto, alla restituzione del bene ovvero al pagamento del prezzo residuo qualora l’utilizzatore voglia esercitare il relativo diritto di opzione.

Per quanto attiene poi al distinto rapporto contrattuale con il fornitore, la società concedente avrà certamente diritto all’adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di compravendita ovvero dal contratto di appalto secondo le disposizioni codicistiche in materia.

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