• Non ci sono risultati.

Gli interessi facenti capo alle parti e l’individuazione di una autonoma causa di finanziamento

LEASING FINANZIARIO: PROFILI QUALIFICATORI DELLA FATTISPECIE

3. Qualificazione giuridica della fattispecie di leasing finanziario

3.3 Gli interessi facenti capo alle parti e l’individuazione di una autonoma causa di finanziamento

I tentativi della dottrina e della giurisprudenza tesi a ricondurre il leasing finanziario entro gli angusti confini di fattispecie già tipizzate hanno determinato, in ultima istanza, la svalutazione del reale profilo causale dell’operazione economica de qua. Sebbene alcuni Autori abbiano correttamente identificato la funzione precipua della locazione finanziaria nello scopo di finanziamento (del lessee), quest’ultimo è stato ritenuto, alternativamente, neutro ed irrilevante sotto il profilo della causa negoziale – in quanto mero presupposto economico del contratto ovvero afferente alla sfera dei motivi57 – o, viceversa, pienamente compatibile con gli schemi contrattuali della locazione e della vendita con riserva di proprietà58.

57 In questi termini si è espresso Trib. Milano, 26 agosto 1988, in Giur. comm., 1989.

58 Cfr. DE MARTINI D., Proprietà e disponibilità dei beni negli investimenti comuni, nel leasing, nella multiproprietà, Padova, 1988, p. 172, secondo il quale: «la funzione del finanziamento può essere indifferentemente perseguita adoperando tutti i mezzi contrattuali che siano idonei a regolare da una

L’atteggiamento critico di parte della dottrina in relazione agli indirizzi interpretativi de quibus ha infine aperto la strada ad una ricostruzione del financial leasing quale contratto con autonoma causa di finanziamento: «La causa di finanziamento che informa e caratterizza l’intero contenuto contrattuale ed il concreto assetto che le parti danno ai loro interessi, è manifesta nella funzione e nel ruolo che svolge il bene oggetto del contratto. Il bene sostituisce e rappresenta null’altro che la somma di danaro con la quale la società di leasing opera il finanziamento in favore del conduttore59». A conferma di tale ricostruzione, questa dottrina60 indica i profili peculiari della locazione finanziaria, che la rendono un unicum rispetto alle fattispecie codicistiche: i) la qualificazione soggettiva della società di leasing, la quale, come stabilito dalla stessa Legge Concorrenza del 2017, è necessariamente una banca o un intermediario finanziario – soggetti che svolgono in via esclusiva attività di natura finanziaria, come si ricava dall’analisi delle disposizioni del t.u.b.; ii) l’acquisto del bene ad opera della società concedente è finalizzato, in via esclusiva, alla successiva concessione in leasing, in quanto l’intermediario non ha un proprio interesse ad acquisire la proprietà sulla res; iii) con la stipula del contratto di leasing, l’utilizzatore si obbliga a rimborsare il finanziamento (il tantundem) sotto forma di pagamento dei canoni periodici – parametrati in relazione all’esborso sostenuto dal finanziatore per l’acquisto del bene, maggiorato degli interessi; iv) l’intensità dei poteri del lessee in relazione all’uso del bene, non essendo quest’ultimo obbligato a mantenere la res in stato tale da consentire al lessor futuri utilizzi.

Dall’analisi complessiva di tali elementi emerge distintamente la peculiarità del profilo causale del leasing finanziario, innegabilmente difforme dalla funzione di scambio caratterizzante la vendita con riserva di proprietà ovvero dalla causa di godimento propria della locazione. Il financial leasing è indubbiamente riconducibile

parte il rapporto formale e dall’altra il rapporto sostanziale verso un bene […]»; BUONOCORE V., La locazione finanziaria nell’ordinamento italiano, cit., pp. 3 ss., il quale descrive il leasing finanziario come «tecnica di finanziamento raggiunta attraverso un mezzo contrattuale non tradizionale»; TABET A., La locazione di beni strumentali (leasing), cit., p. 287, il quale ritiene il finanziamento un «movente pregiuridico».

59 CLARIZIA R., La locazione finanziaria, cit., pp. 28-30.

60 Cfr. CLARIZIA R., I contratti per il finanziamento dell’impresa: mutuo di scopo, leasing, factoring, cit., pp. 314 ss.; VITI V., La locazione finanziaria tra tipicità legale e sottotipi, cit., pp. 72 ss.

alla categoria dei contratti di finanziamento61, pur non potendosi qualificare quale contratto di credito: lo schema negoziale di quest’ultimo, infatti, si concreta nella dazione di una somma di denaro, non determinata da una liberalità né da uno scambio, a seguito della quale sorge, a carico del beneficiario, l’obbligo di restituire il tantundem62. Diversamente, nel caso della locazione finanziaria l’utilizzatore riceve un bene infungibile – acquistato dalla concedente secondo i desiderata del lessee –, ma assumerà l’obbligo di “restituire” all’intermediario la somma investita attraverso il pagamento di canoni periodici63 e la res, qualora non voglia avvalersi del diritto di opzione per l’acquisto. La finalità del finanziamento si sostanzia, dunque, nella possibilità, riconosciuta al lessee, di godere e disporre (come se fosse proprietario) di un bene, scaricando su un altro soggetto (la società di leasing) l’investimento economico necessario all’acquisto.

Le considerazioni sin qui svolte sembrano trovare sostegno nella definizione del contratto di locazione finanziaria di cui alla Legge Concorrenza del 2017. La normativa in questione, nel delineare i caratteri fondamentali dell’operazione economica de qua, mette in luce alcune delle peculiarità della locazione finanziaria già identificate dalla dottrina più attenta, confermandone la funzione essenzialmente finanziaria.

In via preliminare, la normativa in questione conferma la riserva in favore delle banche e degli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 t.u.b.

dell’attività di financial leasing. La Legge Concorrenza del 2017 conferma, inoltre, la traslazione di tutti i rischi inerenti al bene – ivi compreso quello di perimento – in capo all’utilizzatore e determina, infine, i criteri di calcolo dei canoni che quest’ultimo dovrà corrispondere alla società concedente, specificando che l’ammontare

61 Per un approfondimento sulla nozione di finanziamento e dei contratti con causa di finanziamento cfr. CORBO N., Autonomia privata e causa di finanziamento, cit., pp. 3 ss. e CLARIZIA R., I contratti per il finanziamento dell’impresa: mutuo di scopo, leasing, factoring, cit., pp. 5 ss., secondo il quale è possibile costruire una categoria generale di contratti di finanziamento, i cui elementi qualificanti si rintracciano: i) nella finanziarietà del soggetto finanziatore; ii) nell’oggetto dell’attività e del contratto;

iii) nell’obbligo in capo all’utilizzatore di restituire il finanziamento ricevuto; iv) nella durata del rapporto. L’insieme di tali elementi mette in luce come la causa di finanziamento soddisfi in maniera esclusiva gli interessi delle parti, senza necessità di ricorrere ad ulteriori negozi con profili causali differenti.

62 Cfr. LEO E.M., L’essenza del credito e il leasing finanziario, in Riv. società, 1978.

63 Cfr. CORBO N., Autonomia privata e causa di finanziamento, cit., pp. 188 ss.

complessivo delle rate debba essere parametrato al prezzo di acquisto (o di costruzione) del bene ed alla durata del contratto. Tali elementi disvelano, a parere della dottrina, la funzione di finanziamento del financial leasing: i canoni corrisposti dall’utilizzatore, infatti, non costituiscono il corrispettivo del mero godimento del bene, né l’anticipazione del prezzo per il futuro acquisto della proprietà. L’assunto trova conferma nella tipizzazione dei criteri da seguire per determinare l’importo delle rate, i quali hanno natura indubbiamente finanziaria. La normativa de qua ribadisce, poi, che l’esercizio del diritto di opzione riconosciuto all’utilizzatore per l’acquisto della proprietà del bene è eventuale e discrezionale, in quanto alla scadenza del contratto quest’ultimo sarà libero di optare per la restituzione del bene.

Da ultimo, il tenore letterale della definizione della locazione finanziaria contenuta nella Legge Concorrenza del 2017 non lascia spazio alla dicotomia, di origine pretoria, tra leasing c.d. “traslativo” e leasing c.d. “di godimento”, che può perciò ritenersi definitivamente superata.

4. La tutela del lessor nelle ipotesi di risoluzione del contratto per

Outline

Documenti correlati