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La locuzione “leasing internazionale” non individua una peculiare tipologia di locazione finanziaria, ma indica quelle fattispecie negoziali nelle quali i soggetti contraenti appartengono ad ordinamenti giuridici differenti. Nella prassi economica, le fattispecie ipotizzabili sono molteplici, ma una delle ricostruzioni più diffuse adotta uno schema tripartito43: i) c.d. foreign to foreign o cross-border leasing, in cui i soggetti dell’operazione appartengono tutti a Stati diversi; ii) c.d. export leasing, caratterizzato dalla circostanza che concedente e fornitore appartengono al medesimo ordinamento statale; iii) operazioni in cui è prevista la costituzione di una società ad hoc.

Stante la diffusione e l’importanza del leasing nell’ambito degli scambi commerciali internazionali, sin dagli anni Settanta del secolo scorso è sorta l’esigenza di elaborare una disciplina uniforme, capace di coniugare e comporre le molteplici normative in vigore negli ordinamenti di civil law e common law. Proprio in questa direzione si è orientato il lavoro dell’Istituto Internazionale per l’Unificazione del Diritto Privato (UNIDROIT), culminato con la sottoscrizione della Convenzione Unidroit sul leasing finanziario internazionale (Convention on International Financial

42 Da ultimo, cfr. Cass. civ., 11 settembre 2017, n. 21042, in Rep. Foro it., 2017, voce Contratto in genere, n. 177.

43 Cfr. BUSSANI M.,CENDON P., I contratti nuovi. Casi e materiali di dottrina e giurisprudenza. Leasing, factoring, franchising, Milano, 1989.

Leasing), firmata ad Ottawa il 28 maggio 1988 e resa esecutiva in Italia con legge 14 luglio 1993, n. 259 (poi entrata in vigore il 1° maggio 1995).

L’art. 1 della Convenzione Unidroit reca la definizione della financial leasing transaction, che si articola nella stipula di due distinti contratti: il primo, the supply agreement, intercorre tra il concedente ed il fornitore del bene; il secondo, the leasing agreement, è invece stipulato tra soggetto concedente ed utilizzatore. La disposizione de qua enuclea, inoltre, i tratti caratterizzanti dell’operazione negoziale44, circoscrivendo l’applicabilità della normativa convenzionale alle operazioni di leasing aventi ad oggetto beni strumentali per l’esercizio dell’attività d’impresa, con conseguente esclusione dei beni adoperati per uso personale, familiare o domestico – sancendo di fatto l’inapplicabilità della Convenzione al leasing avente ad oggetto beni immobili ed al c.d. leasing al consumo. Spicca, infine, l’assenza del diritto di opzione quale elemento essenziale della fattispecie: la ratio è individuabile nell’esigenza di rendere compatibile la figura in esame con l’ordinamento inglese, il quale non prevede l’opzione di acquisto quale connotato del leasing finanziario45.

La descrizione della fattispecie di financial leasing transaction operata dall’art.

1 della Convenzione Unidroit non consente di ricondurre nel suo ambito di applicazione le figure di sale and lease back ed il leasing operativo, stante la difformità strutturale e funzionale di queste ultime rispetto al leasing finanziario.

Per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione, emerge chiaramente la necessità di un elemento di “internazionalità” connotante l’operazione economica:

l’art. 3 della Convenzione Unidroit, infatti, circoscrive l’applicabilità della disciplina in esame alle operazioni di leasing intercorrenti tra soggetti aventi la loro sede d’affari

44 Ai sensi dell’art. 1, § 2, della Convenzione Unidroit: «L’operazione di leasing finanziario, di cui al paragrafo precedente, è un’operazione che presenta le seguenti caratteristiche:

a) l’utilizzatore sceglie il bene ed il relativo fornitore senza fare primario affidamento sulla capacità di giudizio del concedente;

b) il bene è acquistato dal concedente in collegamento con un contratto di leasing, stipulato o da stipulare tra concedente ed utilizzatore e di cui il fornitore è a conoscenza;

c) i canoni fissati nel contratto di leasing sono calcolati tenendo conto in particolare dell’ammortamento di tutto o di una parte sostanziale del costo del bene».

Rilevante differenza rispetto alla disciplina interna risulta essere l’assenza di una opzione di acquisto esercitabile dall’utilizzatore alla scadenza del contratto.

45 Cfr. SEMPRINI A., Tutela dell’utilizzatore nel leasing finanziario: nuovi profili in tema di buona fede integrativa e giustizia contrattuale, in I Contratti, 4, 2016, pp. 440 ss.

in Stati diversi (purché firmatari della Convenzione) ovvero nelle ipotesi in cui il contratto di fornitura ed il contratto di leasing siano sottoposti alla legislazione di uno Stato contraente. Merita di essere evidenziato che, affinché sia integrato il requisito della internazionalità, si debba tener conto esclusivamente dell’ordinamento di appartenenza della società concedente e dell’utilizzatore, risultando invece irrilevante quello del fornitore del bene.

L’applicabilità della disciplina convenzionale alle operazioni di leasing finanziario che ne soddisfino i requisiti risulta automatica; tuttavia, le parti possono concordemente escludere l’applicazione della Convenzione nel suo insieme al contratto di fornitura ed al contratto di leasing (art. 5, § 1, Convenzione Unidroit);

hanno, parimenti, facoltà di derogare e/o modificare le singole disposizioni in essa contenute (art. 5, § 2, Convenzione Unidroit), fatta eccezione per alcune previsioni di carattere imperativo46.

Gli artt. 7-9 della Convenzione Unidroit sono dedicati ai diritti ed agli obblighi delle parti contraenti: il soggetto utilizzatore, oltre alla corresponsione del canone, ha l’obbligo di avere cura del bene, di «usarlo in modo ragionevole e conservarlo nello stato in cui gli è stato consegnato, fatta eccezione per la normale usura e per ogni modificazione del bene concordata tra le parti47». Il concedente deve, da parte sua, garantire il pacifico godimento del bene all’utilizzatore.

La disposizione di cui all’art. 10 della Convenzione merita particolare attenzione, poiché attribuisce all’utilizzatore la facoltà di far valere gli obblighi del fornitore, discendenti dal negozio di fornitura da questi stipulato con il concedente, in via diretta, nonostante la sua formale estraneità a tale contratto. In particolare, l’utilizzatore potrà agire direttamente nei confronti del fornitore al fine di ottenere l’esatto adempimento del contratto, l’eliminazione dei vizi ed il risarcimento del danno. Tuttavia, a tutela della posizione del concedente, la normativa richiede il suo consenso espresso affinché l’utilizzatore possa procedere alla risoluzione ovvero

46 Ci si riferisce, in particolare, alle previsioni della Convenzione Unidroit riguardanti: la garanzia di pacifico godimento dell’utilizzatore da parte del concedente (art. 8, § 3); l’ammontare dell’eventuale clausola penale prevista nel contratto in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore (art. 13,

§ 3, alinea b); divieto di prevedere una clausola che permetta al concedente di ottenere, da parte dell’utilizzatore, il pagamento anticipato dei canoni non ancora scaduti (art. 13, § 4).

47 Art. 9, § 1, della Convenzione Unidroit.

all’annullamento del contratto di fornitura, negando la legittimazione autonoma del lessee alla proposizione delle azioni de quibus.

Nonostante la terzietà dell’utilizzatore rispetto al rapporto contrattuale intercorrente tra società di leasing e fornitore, la sua posizione risulta assimilata a quella del concedente48: tale equiparazione è giustificata dall’esigenza di garantire al lessee una tutela diretta ed efficace nei confronti del fornitore per le ipotesi di inadempimento di quest’ultimo. La Convenzione riconosce, dunque, la natura trilaterale ed unitaria dell’operazione di locazione finanziaria, a dispetto della formale presenza di due autonomi contratti (l’uno di fornitura, l’altro di leasing). L’esigenza di una tutela diretta dell’utilizzatore per le ipotesi di inadempimento del fornitore, chiaramente avvertita in ambito internazionale, non ha invece trovato – fino ad ora – un riscontro normativo nell’ordinamento interno: dottrina e giurisprudenza hanno cercato di colmare tale vuoto di tutela, elaborando differenti soluzioni volte a garantire una protezione effettiva per l’utilizzatore49.

La consegna del bene è disciplinata dall’art. 12 della Convenzione: questa è oggetto di un’obbligazione gravante sul concedente; la mancata o ritardata consegna, così come la non conformità del bene rispetto al contratto, costituiscono il presupposto affinché l’utilizzatore possa rifiutare la consegna ovvero risolvere il negozio di leasing.

Nel primo caso, l’utilizzatore avrà facoltà di «trattenere i canoni dovuti in base al contratto di leasing fino a che il concedente non abbia rimediato al suo inadempimento all’obbligo di consegnare il bene in conformità al contratto di fornitura50»; nella seconda ipotesi, potrà pretendere la restituzione dei canoni già versati e di eventuali altre somme anticipate, tenuto però conto dei benefici goduti51. Da tali disposizioni emerge una ulteriore differenza rispetto alla disciplina interna, che scarica

48 Art. 10, § 1, della Convenzione Unidroit: «Gli obblighi del fornitore in base al contratto di fornitura potranno essere fatti valere anche dall’utilizzatore come se egli stesso fosse parte di tale contratto e come se il bene gli dovesse essere fornito direttamente. Tuttavia il fornitore non sarà responsabile nei confronti sia del concedente che dell’utilizzatore per il medesimo danno».

49 La Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. un., 5 ottobre 2015, n. 19785), pur ribadendo la non applicabilità della disciplina convenzionale a fattispecie negoziali domestiche, si è certamente ispirata alla soluzione adottata dalla Convenzione Unidroit per giustificare l’ammissibilità (al ricorrere di determinate condizioni) di una tutela diretta dell’utilizzatore nelle ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento del fornitore. Per un approfondimento del tema, vedi infra, cap. III, § 2.

50 Art. 12, § 3, della Convenzione Unidroit.

51 Art. 12, § 4, della Convenzione Unidroit.

sull’utilizzatore tutti i rischi connessi al bene, compreso quello di evizione e quelli relativi alla presenza di vizi o difformità.

Ulteriore disposizione che merita particolare attenzione è l’art. 13 della Convenzione Unidroit in tema di inadempimento dell’utilizzatore: la normativa distingue le ipotesi di “mero” inadempimento da quelle di inadempimento

“sostanziale”. Nella prima ipotesi, il concedente ha diritto ad ottenere il pagamento dei canoni scaduti e non pagati, a cui devono essere aggiunti gli interessi di mora ed il risarcimento degli eventuali danni subiti (art. 13, § 1, della Convenzione Unidroit).

Nelle ipotesi di inadempimento “sostanziale”, invece, il concedente dispone di una duplice alternativa: può «esigere il pagamento anticipato del valore dei canoni non ancora scaduti» (art. 13, § 2, della Convenzione Unidroit), solamente ove sia stato espressamente previsto dal contratto di leasing; ovvero potrà risolvere il contratto, recuperando il bene ed ottenendo il diritto al risarcimento del danno. Quest’ultimo dovrà essere calcolato in modo tale che il concedente si trovi «nella stessa situazione nella quale egli si sarebbe trovato se l’utilizzatore avesse esattamente adempiuto al contratto di leasing» (art. 13, § 2, alinea b, della Convenzione Unidroit). Parzialmente diverso è, invece, il meccanismo di tutela della società concedente per le ipotesi di inadempimento dell’utilizzatore predisposto dal legislatore italiano con la Legge Concorrenza del 2017, del quale si darà conto infra, cap. II, § 4.

CAPITOLO II

LEASING FINANZIARIO: PROFILI QUALIFICATORI DELLA

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