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8. DIRITTO DEL LAVORO

8.1 Diritti sindacali

Nella materia dei diritti e delle libertà sindacali va segnalato l’intervento della sentenza n. 9250, che, nel definire le condotte obiettivamente idonee a limitare la libertà sindacale, ha confermato l’orientamento secondo cui la definizione della condotta antisindacale ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori non può essere considerata

“analitica” ma “teleologica”, in quanto tesa ad individuare il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, ma in base alla sua attitudine alla lesione dei “beni” protetti. In questo contesto, ai fini della qualificazione della condotta antisindacale, è stato considerato sufficiente un comportamento obbiettivamente lesivo degli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, senza alcuna necessità di rinvenire uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro. Nel ribadire questi principi, la sentenza in oggetto, ha precisato che la sussistenza di un intento lesivo degli interessi sindacalmente protetti, da parte del datore di lavoro, non può per converso di per sé qualificare come antisindacale una condotta che obbiettivamente non abbia alcuna attitudine a limitare la libertà sindacale.

Con specifico riferimento al tema dei permessi retribuiti per lo svolgimento dell’attività sindacale, la sentenza n. 8585 ha ritenuto che per l’ammissione al beneficio è necessario che l'organizzazione sindacale di appartenenza sia firmataria di un contratto collettivo di lavoro applicato nell'unità produttiva di riferimento, in conformità all'interpretazione che la Corte costituzionale ha dato dell’art 19, della legge n. 300 del 1970. Tale lettura impone che non si tratti della stipulazione di un contratto qualsiasi, ma di un contratto normativo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro almeno per un settore o un istituto rilevante della loro disciplina. Con questa decisione è stata collocata la confederazione nazionale trasporti autoferrotranvieri nel novero delle associazioni alle quali competevano i permessi retribuiti.

8.2 Costituzione del rapporto di lavoro.

L’accesso al lavoro ha costituito oggetto d’interesse per la Corte anche sotto il profilo risarcitorio. Con la sentenza n. 21014 è stato riconosciuto al lavoratore, in caso di perdita totale della capacità lavorativa specifica, il risarcimento del danno derivante dalla mancata assunzione con contratto a termine da parte dello stesso datore di lavoro responsabile di quelle lesioni.

Con riferimento alla costituzione del rapporto di lavoro la sentenza n. 23562 ha ravvisato, nella previsione di una statura minima, per l’assunzione, identica per uomini e donne, la violazione dei parametri costituzionali, demandando al giudice ordinario l’apprezzamento, in via incidentale, della legittimità, ai fini della disapplicazione, della disposizione di rango normativo secondario che stabilisca i limiti minimi di altezza e l’accertamento delle mansioni cui la lavoratrice possa adeguatamente attendere nonostante l’altezza fisica inferiore a quella minima richiesta.

Per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro di cui all'art. 3 d.l. n. 726 del 1984 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 863 del 1984), per il quale è previsto espressamente l'onere della forma scritta ad substantiam, ai sensi dell'art. 8, comma 7, della legge n. 407 del 1990, tale forma è richiesta soltanto per il profilo di specialità che connota e qualifica detto contratto e cioè per la clausola concernente il progetto formativo e non per l'insorgenza stessa del vincolo contrattuale. La sentenza n. 17895 ha precisato che l'esigenza di protezione sottesa alla prescrizione di forma può ritenersi soddisfatta ove l'assunzione sia effettuata per iscritto e la lettera di

assunzione sia consegnata al dipendente, mentre deve ritenersi del tutto insufficiente a surrogare tale requisito formale la mera comunicazione dell'assunzione del lavoratore all'ufficio del collocamento.

Sempre in tema di assunzione la Corte ha ribadito, con la sentenza n. 17933, che nei settori per i quali la legge prevede la possibilità di assunzione a termine per intensificazione dell'attività lavorativa, la preventiva autorizzazione dell'ispettorato del lavoro non conferisce al datore di lavoro facoltà di proroga nell'ambito del periodo preventivamente autorizzato e che tale facoltà non può ritenersi incondizionata, dal momento che devono comunque sussistere i requisiti di cui all'art. 2 della legge n. 230 del 1962.

Ancora, con riferimento alla costituzione del rapporto di lavoro mediante bando di concorso, la sentenza n. 13273, ribadendo la qualificazione dell’atto come offerta al pubblico e non come promessa al pubblico, ha precisato che siffatta offerta può essere relativa sia ad un contratto di lavoro definitivo, che si perfeziona con l'accettazione del lavoratore che risulti utilmente inserito nella graduatoria dei candidati idonei, sia ad una contratto preliminare, che si perfeziona con la semplice accettazione del candidato che chiede di partecipare al concorso ed a per oggetto l'obbligo per entrambe le parti o per il suo offerente, nel caso di preliminare unilaterale, della stipulazione del contratto definitivo con chi risulti vincitore.

Sempre in materia di pubblico impiego privatizzato la sentenza n. 4012 ha precisato che l'art. 24 comma 1-bis del d.l. n. 341 del 2000 convertito in legge n. 4 del 2001, laddove ha previsto che l'amministrazione giudiziaria provvede alla copertura della metà dei posti vacanti della carriera dirigenziale attingendo alle graduatorie di merito dei precedenti concorsi, ha attribuito all'amministrazione, attraverso un istituto di carattere eccezionale, un potere ampiamente discrezionale da riferire alla metà di tutti i posti vacanti. Allorché l'amministrazione abbia esercitato tale potere individuando il numero dei posti da coprire, risulta illegittimo il provvedimento amministrativo di annullamento e riforma della precedente determinazione numerica per mancata detrazione della percentuale da riservare ai corsi concorsi banditi dalla Scuola superiore della P.A., poiché il potere discrezionale conferito all'amministrazione aveva portata derogatoria del quadro normativo vigente, con il vincolo del solo limite massimo fissato, senza che la decisione sulla copertura dei posti fosse ulteriormente

limitata dall'obbligo di tener conto della riserva di posti per il corso-concorso. La conseguenza di un tale accertamento ha condotto la Corte a ritenere efficace il primo provvedimento, attributivo del diritto all'assunzione, con conseguente inadempimento dell'amministrazione e la condanna al risarcimento dei danni arrecati dalla mancata assunzione.