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9 Il diritto come esperanto dei processi di globalizzazione

Nel documento ISLL Papers Vol. 9 / 2016 (pagine 71-75)

Ma il diritto come esperanto è una metafora convincente anche, forse soprattutto, con riferimento ai processi di globalizzazione.

Il diritto transnazionale nasce in molteplici ambiti grazie al protagonismo di una pluralità di attori (non solo gli Stati) che ne hanno interesse attraverso un processo che i sociologi definiscono a rete. Sabino Cassese descrive in molti dei suoi lavori le molteplici modalità di formarsi di un tessuto normativo nei vari ambiti delle relazioni transnazionali.

Il diritto globale è privo di “un corpo generale di regole” ma ormai,

ogni attività umana è regolata da norme globali, dalla conservazione delle foreste, al controllo della pesca, alla disciplina delle acque, alla protezione dell’ambiente, al controllo delle armi, alla sicurezza alimentare, alla contabilità delle istituzioni finanziarie, al controllo di Internet, alla disciplina dei prodotti farmaceutici, alla protezione della proprietà intellettuale (…) e così via15.

Tra l’altro, nel variegato ambito delle relazioni commerciali, che per loro natura mal sopportano i vincoli dei confini nazionali, si è andata determinando, su impulso degli operatori economici, quella che viene definita la nuova (per distinguerla da quella

14 Roselli O., Il diritto come linguaggio. Riflessioni sulle trasformazioni del linguaggio e delle funzioni del diritto, ISLL

Papers, 2013, vol. 6, 12.

dell’epoca medioevale) Lex mercatoria, capace di disciplinare le relazioni tra operatori economici di tutto il mondo altrimenti votate all’insicurezza.

Si tratta di un diritto che consente così, novello esperanto, di dialogare ad operatori di culture giuridiche diverse. Si pensi, in tal senso, al ruolo svolto da UNIDROIT – Istituto Internazionale per l’Unificazione del Diritto Privato – che ha elaborato una articolata serie di principi per disciplinare i contratti commerciali internazionali; al ruolo svolto dai grandi studi professionali, in particolare statunitensi, nell’elaborare per i propri clienti modelli di atti giuridici rispondenti alle nuove esigenze economiche; al sempre più ampio diffondersi di tipologie di contratti atipici, con l’obiettivo di dare veste giuridica a rapporti economici secondo le esigenze individuate dagli stessi operatori.

La società muta pelle, muta pure il diritto; si aggiungono nuovi soggetti nella produzione delle norme sotto la spinta della necessità di potersi relazionare, intendere.

Si pensi, per fare un ulteriore esempio, al ruolo svolto dalla Camera di Commercio internazionale di Parigi, una sorta di confederazione tra le Camere di Commercio nazionali di moltissimi Paesi, che nella metà degli anni ’50 del secolo scorso ha elaborato

Norme ed usi uniformi delle lettere di credito. È interessante notare come ormai pressoché la

totalità degli operatori economici che nel mondo usa questo strumento del commercio internazionale lo redige nel rispetto di tali norme, parlano cioè il ‘linguaggio’ delle Norme

ed usi uniformi delle lettere di credito, non perché imposte ma perché corrispondono alle

esigenze di porre ordine ad un ambito rilevantissimo delle relazioni economiche internazionali.

Peraltro, scrive Maria Rosaria Ferrarese, “Globalizzazione dell’economia non implica (…) unificazione dei regimi giuridici dei mercati, ma piuttosto crescente capacità di tali regimi di comunicare per convergere verso un allargamento degli scambi”16, per

poi proseguire, “(…) nel processo di globalizzazione economica il diritto assolve al bisogno di accentuare le proprie valenze comunicative attraverso due strade: da un lato assumendo moduli espressivi più fluidi e di tipo procedimentale, dall’altro accentuando i propri nessi con i contesti informali. Ne derivano – prosegue Ferrarese – importanti cambiamenti nel significato stesso della giuridicità, che assume forme inedite (…)”17.

“Così il diritto sempre più scopertamente appare ‘costruzione sociale’, ossia prodotto dell’interazione di significati che si producono in specifici contesti sociali”18; si rivaluta

quella che Sacco ha definito “diritto ‘muto’, ossia di quel diritto che non ha bisogno della parola e si esprime attraverso atti giuridici come ‘la cerimonia e l’attuazione’”19;

“l’oralità, riferita al diritto [assume il significato] non solo [di] uso della parola non scritta, ma anche di una dimensione che sta al di là della norma e che serve ad integrarla”20.

10. Il “linguaggio dei diritti”

Scrive ancora, su un altro profilo, Maria Rosaria Ferrarese:

16 M. R. Ferrarese, Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale, il Mulino, Bolo-

gna, 2001, 70.

17 Ivi, 71. 18 Ivi, 74. 19 Ivi, 160. 20 Ivi, 161.

Le culture plurali vogliono ciascuna avere spazio sul palcoscenico globale, entrare nel gioco della contemporaneità: per ascoltarle tutte, non resta che attrezzare le strade per un dialogo permanente, a partire dal ‘linguaggio dei diritti’21.

Ne deriva, tra l’altro, la necessità di un diritto costituzionale aperto al dialogo con le altre culture, capace di operare mediazioni di alto profilo, favorito dal colloquio tra le giurisdizioni dei vari Paesi, a testimonianza di una cultura giuridica globale radicata ben oltre le previsioni nella comunità dei giuristi22.

21 M. R. Ferrarese, Il diritto al presente. Globalizzazione e tempo delle istituzioni, il Mulino, Bologna, 2002, 134. 22 Non posso che sollecitare i nostri studenti a leggere in proposito, per la dottrina italiana, le riflessioni,

tra gli altri, di studiosi come Sabino Cassese, Maria Rosaria Ferrarese, Francesco Galgano.

“Nel diritto contemporaneo crescono anche a livello giurisprudenziale le necessità di scambio e le occa- sioni di ‘contaminazioni’, come conseguenza dell’interdipendenza e stretta correlazione degli atti e delle situazioni giuridiche”: così nella quarta di copertina del prezioso lavoro collettaneo Markensis B., Fedtke J. (a cura di), Giudici e diritto straniero, Il Mulino, Bologna, 2009.

ISLL Papers

The Online Collection

2014

R

IFLESSIONI A MARGINE DI UN DIALOGO TRA UN GIURISTA E UN MUSICISTA

.

Giulia Pratelli Università di Pisa pratelligiulia@gmail.com Abstract

Giulia Pratelli rewievs the recent book Interpretare. Dialogo tra un

musicista e un giurista, by M. Brunello and G. Zagrebelsky, (Bologna,

Il Mulino 2016).

Key Words :

Law, music, literature. Published in 2016 (Vol. 9)

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Riflessioni a margine di un dialogo tra un giurista

Nel documento ISLL Papers Vol. 9 / 2016 (pagine 71-75)