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La disciplina del sistema elettorale: la presentazione delle liste e l’espressione del

elettorale possono presentarsi in liste singole ovvero in coalizioni; ciascun partito può presentarsi in una sola coalizione, unica a livello nazionale. Le coalizioni pre- sentano candidati unitari nei collegi uninominali. Nei collegi plurinominali ciascun partito concorre invece con la propria lista, composta da un numero di nominativi compreso tra la metà e la totalità dei seggi assegnati al collegio uninominale e, in ogni caso, non inferiore a due e non superiore a quattro.

La lista presentata nei collegi plurinominali è bloccata: l’elettore non ha modo di esprimere alcuna preferenza per uno o più nominativi in essa contenuti. La pre- visione ha l’evidente ratio di favorire l’autocooptazione da parte delle forze partiti- che, di guisa tale che i candidati sono selezionati e ordinati all’interno della lista sul- la base dei rispettivi legami con i centri decisionali interni al partito, e indipenden- temente dal consenso sociale di cui essi effettivamente godono. Viene, in altri ter- mini, delineato un sistema nel quale il cittadino esprime la propria preferenza per il partito nel quale si riconosce, ma non per la selezione dei propri rappresentanti che è rimessa, in via esclusiva, alle segreterie dei partiti stessi. La scelta appare coerente con il modello di democrazia diretta di cui è espressione lo Stato dei partiti, che ri- nuncia alla categoria della rappresentanza liberale di tipo personalistico, tuttavia ne risulta un sistema fortemente autoreferenziale, che premia la fedeltà dei candidati ai “notabili” del proprio partito più che l’impegno degli stessi verso la società politica, a cui è sottratta qualsivoglia potestà di designarli. Il sistema delle liste bloccate, in ogni caso, non può essere valutato in astratto, ma richiede la sottoposizione a va- glio critico alla luce dei dati positivi.

La soluzione in esame è stata prospettata come costituzionalmente legittima sulla base di un obiter dictum della Corte costituzionale contenuto nella sentenza n. 1 del 2014, la quale ha censurato il sistema delle liste lunghe bloccate in quanto “non

comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l’effettiva scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi unino-

minali)”11. L’affermazione legittimerebbe le liste bloccate, purché brevi, tali da ga- rantire la conoscibilità dei candidati, seppure senza alcuna effettiva possibilità di esprimere la propria preferenza ad uno o più di essi, analogamente a quanto acca- de, appunto, nei collegi uninominali.

L’argomento, tuttavia, prova troppo. Preliminarmente, non sembra possibile riconoscere ad un obiter dictum, necessariamente strumentale alla dimostrazione del- la ratio decidendi contenuta nella sentenza, la funzione di una sorta di patente di legit- timità costituzionale per una determinata soluzione. L’istituto delle liste bloccate, brevi o lunghe che siano, deve essere valutato alla luce del sistema complessiva- mente considerato e non di una frase o di un inciso contenuto in una singola sen- tenza del Giudice delle leggi.

Per altro verso, anche prescindendo dalla questione (invero, non secondaria) di quando una lista possa considerarsi “corta” e quando no, occorre osservare che il problema delle liste bloccate costituisce una specificazione di quello, più generale, attinente alla democrazia interna dei partiti politici, che ad oggi non ha trovato una soluzione soddisfacente da parte dell’ordinamento giuridico12. In quanto istituzione in senso romaniano, il partito costituisce un centro decisionale distinto dagli eletto- ri, il quale ha certamente un interesse, non privo di una qualche rilevanza giuridica, a selezionare i candidati che ritenga più idonei a realizzare l’indirizzo politico espresso dal partito stesso. Tale interesse, tuttavia, ha trovato un’adeguata valoriz- zazione mediante la previsione da parte della legge elettorale del capolista bloccato, che la Corte ha ritenuto legittima proprio nella prospettiva di assicurare il ruolo che la Carta assegna ai partiti13. La lista bloccata, tuttavia, sembra rafforzare eccessiva- mente la discrezionalità dell’ordinamento partitico a danno della libertà di scelta dell’elettore ex art. 48 Cost.; e ciò è particolarmente vero in un sistema come quello attuale che, come meglio si vedrà, rafforza la posizione del “capo” del partito (su cui amplius infra) accentrando in esso i poteri decisionali, e rarefacendo in tal modo la derivazione democratica delle candidature che vengono, nei fatti, decise autocra- ticamente da un singolo o, nel migliore dei casi, da un’oligarchia di partito.

I valori costituzionali coinvolti dalla disciplina dell’esercizio del voto non si ri- solvono nella questione della conoscibilità dei candidati da parte dell’elettore, che, anzi, appare francamente una questione affatto secondaria. Il nocciolo del proble- ma è la salvaguardia della libertà di scelta dei propri rappresentanti da parte dei cit- tadini, che presuppone una valutazione non soltanto sul colore politico dei candi- dati stessi, ma altresì sulle capacità, sulla coerenza, sulla rettitudine di essi. Il giudi- zio politico dell’elettore, in altri termini, è sulla persona del candidato, rispetto a cui la circostanza che il candidato stesso abbia un credo politico analogo a quello

11 C. cost., sent. n. 1 del 2014.

12 G.DELLEDONNE, Legge elettorale e principi costituzionali in materia di partiti politici: un’interazione

problematica, 810 ss.

13 C. cost., sent. n. 35 del 2017. Anche la previsione dei capilista bloccati ha, tuttavia, sollevato

IL SISTEMA ELETTORALE NELLA LEGGE N.165 DEL 2017 73

dell’elettore è un requisito senz’altro imprescindibile nell’espressione della prefe- renza, ma di per sé insufficiente. Con il sistema delle liste bloccate, il cittadino non ha modo di scegliere quello tra i candidati che ritenga maggiormente idoneo a rap- presentare le proprie convinzioni politiche, demandandosi tale scelta alle segreterie dei partiti e a oscuri meccanismi ed equilibri interni al partito stesso che raramente l’elettore è in grado di conoscere e sui quali ancora più raramente è in grado di in- fluire. Ne consegue che il sistema delle liste bloccate, indipendentemente dal nu- mero dei candidati, lede i principi della libertà e della personalità del voto espressi dall’art. 48, co. II Cost.14.

A pena di inammissibilità, le liste debbono presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali e in tutti i collegi uninominali della circoscrizio- ne, e debbono essere sottoscritte da un numero di elettori iscritti nelle liste eletto- rali di Comuni del medesimo collegio plurinominale compreso tra 1500 e 2000. Al fine di assicurare la pari rappresentanza di genere, l’art. 18-bis del d.P.R. n. 361 del 1957 e l’art. 9 del d.lgs. n. 533 del 1993, nel testo novellato dalla legge, dispongono che, sempre a pena di inammissibilità, ciascuna delle liste presentate nei collegi plu- rinominali debba presentare i candidati secondo un ordine alternato di genere, e che nei collegi uninominali le candidature presentate dalle liste o dalle coalizioni non possano rappresentare uno dei due generi in misura superiore al 60%, calcola- to su base nazionale alla Camera e su base regionale al Senato. Analoga previsione è riferita ai capilista nelle candidature presentate nei collegi plurinominali.

La legge ha anche modificato la disciplina dell’elettorato passivo quanto ai candidati nella Circoscrizione Estero, eliminando il requisito della residenza nella ripartizione di tale circoscrizione e prevedendo che i candidati possono presentarsi in una sola ripartizione che, per i residenti all’estero, deve coincidere con quella di residenza. È anche prevista un’ipotesi di incandidabilità per coloro che, nei cinque anni precedenti, abbiano ricoperto cariche di Governo o elettive ovvero incarichi nella magistratura o nelle Forze Armate di un paese della Circoscrizione Estero.

La legge n. 165 del 2017 detta alcune norme tese ad assicurare la trasparenza dei partiti e delle coalizioni che intendono presentarsi alle elezioni. Essi debbono depositare il proprio contrassegno e la propria denominazione presso il Ministero dell’Interno, nonché il programma elettorale, con l’espressa indicazione della per- sona riconosciuta come “capo della forza politica” (art. 14-bis, co. III del d.P.R. n. 361 del 1957 nel testo novellato). Tale designazione non ha alcun effetto giuridico e, in particolare, non vincola il Capo dello Stato a investire tale figura quale Presi- dente del Consiglio dei Ministri all’atto della formazione del nuovo Governo: ciò rientra infatti nella competenza esclusiva del Presidente della Repubblica, vincolata solo dalla verifica della capacità dell’incaricato di catalizzare una maggioranza che appoggi il Governo. Per questo motivo, la designazione del “capo” costituisce un mero omaggio a pericolose suggestioni personalistiche e, in qualche misura, vela-

tamente autoritarie15. Incidentalmente, si osserva che la legge del 2017 ha innovato rispetto alla disciplina in vigore da quasi vent’anni, perché circoscrive il riconosci- mento della figura del “capo” al livello del partito rinunziando a delineare un cen- tro decisionale comune alla coalizione; ciò sembra espressione di un ritorno al mo- dello politico precedente all’introduzione del maggioritario, nel quale i singoli parti- ti, e non strutture artificiali ad essi sovraordinate, erano i protagonisti della scena politica. I partiti debbono, altresì, depositare il proprio statuto qualora iscritti nel registro dei partiti politici di cui all’art. 4 del decreto legge n. 149 del 2013, ovvero, in caso contrario, una dichiarazione che indichi il legale rappresentante, il titolare del contrassegno depositato, la composizione organica della forza politica e la composizione e le attribuzioni dei singoli organi.

L’elettore dispone di un’unica scheda elettorale, sulla quale può esprimere una sola preferenza valevole sia per il candidato nel collegio uninominale che per la lista ad esso collegata nel collegio plurinominale.