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Partiti e sistema elettorale: considerazioni preliminari

I rapporti tra il sistema partitico e la forma di governo ricevono una istituzio- nalizzazione, sul piano giuridico, mediante la legge elettorale. Tale ipostasi norma- tiva è fondamentale nella prospettiva del presente lavoro, al fine dell’analisi del concetto di egemonia, tuttavia appare opportuna qualche considerazione ricostrut- tiva perché le categorie che si legano alla problematica presentano, sovente, una pluralità di significati che rischiano di confondere i termini del ragionamento.

La nozione di sistema elettorale appare, nel panorama degli studi giuspubblici- stici, particolarmente controversa. Le ragioni di tale difficoltà risiedono nella circo- stanza che il concetto è oggetto di analisi approfondita da parte di discipline diver- se dalla scienza del diritto, e solo parzialmente compatibile con essa sotto il profilo metodologico. Le contaminazioni che nascono dall’attenzione degli studiosi all’apporto di questi saperi, in primo luogo la scienza politica, seppur fruttuose e stimolanti, hanno però l’effetto di portare all’attenzione del giurista elementi e ca-

71 G.CAPOGRASSI, La nuova democrazia diretta, 480 ss.; G.LEIBHOLZ, Strukturprobleme, 14 ss. 72 Il modello di partito oggi affermatosi, come si vedrà, in qualche misura, presupposto dalla

stessa legge elettorale vigente, è quello “personale”, che concentra nel “capo” del partito l’autorità decisionale e relega gli organi del partito a istanze meramente esecutive della volontà del leader.

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tegorie con le quali egli non è abituato a confrontarsi, e di cui non può avvalersi se non con un naturale fardello di approssimazione. Ne deriva che, sebbene vi sia un consenso relativamente condiviso quanto alla delimitazione del fenomeno nei suoi confini generali, tale accordo viene poi meno nel momento in cui lo sforzo defini- torio e ricostruttivo si puntualizza, nel tentativo di pervenire a risultati che possano essere di una qualche utilità per quanto concerne lo statuto costituzionale del si- stema elettorale. Il rischio è di abbandonarsi a invasioni di campo in ambito politi- co, sociologico, storico e così via, che nel contesto di un ragionamento giuridico dovrebbero restare sullo sfondo, o, all’opposto, di concentrarsi su tecnicismi di scarsa utilità nella prospettiva di dare all’istituto un inquadramento nel sistema co- stituzionale.

L’opinione comune definisce il sistema elettorale come l’insieme delle norme che traducono i voti espressi in seggi nella composizione di un organo collegiale rappresentativo73. Si vedrà nel luogo opportuno quanto sia variegato l’ambito di applicazione di tali norme, che abbraccia le modalità di esercizio del voto, l’ampiezza delle circoscrizioni elettorali, le formule di ponderazione dei voti conse- guiti al fine dell’assegnazione dei seggi, e così via.

La definizione che lega il sistema elettorale al voto consente, tuttavia, una pre- liminare osservazione. Nelle democrazie contemporanee, l’esercizio del diritto- dovere di voto è condizionato dal ruolo dei partiti politici quali catalizzatori del consenso elettorale. Ne risulta corroborata la tesi per cui non si può comprendere il concetto di sistema elettorale senza ancorarlo al sistema partitico, e, ancora pri- ma, senza chiarire alcuni meccanismi relativi al rapporto tra i partiti e gli organi che traggono la propria legittimazione dal principio democratico.

In realtà, occorre registrare una tendenza, relativamente recente, affermatasi nella legislazione elettorale74 e avallata dal Giudice delle leggi75, per la quale il ruolo di canalizzazione del consenso politico è traslato dai partiti alle coalizioni preeletto- rali, ossia unioni di partiti che concorrono con una lista unitaria alle elezioni politi- che. I due concetti, sebbene distinti, nella prospettiva del presente lavoro possono costituire oggetto di considerazione unitaria, poiché sia sul piano fenomenico che su quello normativo la coalizione opera come se fosse un partito politico. Essa si configura, infatti, come soggetto politico unitario con funzione di tramite tra il corpo elettorale e i candidati di un determinato colore politico; unitaria è la dire- zione della coalizione, che si sostanzia, come meglio si vedrà, nella figura di un “capo” della coalizione stessa. Unitaria è la lista elettorale espressa dalla coalizione e il contrassegno della stessa. In buona sostanza, dunque, la coalizione opera in tut-

73 Per tutti, F.LANCHESTER, Sistemi elettorali e forma di governo, 85.

74 Per la prima volta, nella legge n. 81 del 1993, a proposito delle elezioni locali, e successiva-

mente nella legislazione elettorale regionale e statale.

to e per tutto come un qualsivoglia partito politico76. Le aggregazioni preelettorali prive di tali caratteristiche, come si vedrà meglio, non sono qualificabili coalizioni ma meri cartelli elettorali, e non posseggono soggettività propria77.

Sul piano normativo, l’identità concettuale tra il partito e la coalizione è affer- mata expressis verbis dall’art. 14, co. IV del Regolamento del Senato, nel testo risul- tante dalla riforma del 2017. La norma dispone testualmente che i Gruppi parla- mentari debbono rappresentare “un partito o un movimento politico anche risul- tante dall’aggregazione di più partiti o movimenti politici”. Ne consegue che, ai sensi della norma in esame, la coalizione può essere definita un partito derivante dall’aggregazione di più partiti originariamente distinti.

Il fenomeno sin qui descritto si inquadra in un modello “forte” di coalizione, che opera precedentemente alla celebrazione delle elezioni, nella quale gli organi di governo dei singoli partiti vengono assorbiti da una struttura organizzativa che coinvolge la tradizione complessivamente considerata.

Occorre, tuttavia, ricordare che il sistema politico conosce altresì un modello “debole” del fenomeno, assai più antico e diffuso soprattutto nel contesto elettora- le proporzionale, nella quale l’aggregazione tra partiti è svincolata da un’organiz- zazione unitaria e in cui il coordinamento tra le diverse forze politiche che com- pongono la coalizione è affidato alle sedi istituzionali e, in particolare, al Gover- no78. Questo tipo di coalizione non costituisce un centro direttivo e decisionale di- verso dal partito, ma un mero strumento di questo, un fenomeno attraverso il qua- le il partito esercita unitamente ad altri la propria egemonia. Si può dunque soste- nere che il ruolo decisionale del partito è inversamente proporzionale a quello della coalizione, perché quanto più i singoli partiti sono politicamente forti, tanto più la coalizione perde una connotazione strutturale e una capacità decisionale autonoma. Come si vedrà, il sistema sembra attualmente tendere verso tale modello “debole”, anche nella disciplina normativa della coalizione (che nella legge elettorale vigente non vede più il riconoscimento del proprio “capo”, figura riservata ai singoli partiti).

Ai fini che, per ora, interessano, si può dunque concludere che lo studioso di diritto pubblico può senz’altro ragionare di partiti politici anche in riferimento alle unioni partitiche che si qualificano come coalizioni (in senso forte), poiché la disci- plina giuridica di queste ultime coincide con quella dei partiti medesimi.

76 Ed evidentemente, in ragione del ruolo riconosciuto al “capo” della coalizione, come un par-

tito personale.

77 La distinzione tra coalizioni e cartelli elettorali è di O.KIRCHHEIMER, Vom Wandel der politi-

schen Opposition, 59 ss. Per la dottrina italiana, C.FUSARO, Dalle coalizioni-cartello ai partiti a vocazione mag- gioritaria: un passo verso la governabilità, 359 ss.; S.STAIANO, Per un nuovo sistema elettorale: la legge della Corte, la legge del parlamento, la legge dei partiti, 8.

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