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Il meccanismo di assegnazione dei seggi

Nei collegi uninominali il seggio è attribuito secondo il sistema maggioritario della pluralità: risulta perciò eletto il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi, indipendentemente dal raggiungimento di un determinato

quorum. A parità di voti conseguiti è proclamato eletto il candidato più giovane.

Per quanto concerne i seggi assegnati ai collegi plurinominali, la legge prevede una variegata panoplia di soglie di sbarramento. Per le liste singole, tale soglia è fis- sata in ragione del 3%; per le coalizioni, del 10%, con la concorrente previsione di una soglia del 3% che deve essere superata da almeno una delle liste collegate. Qualora la coalizione non superi la soglia del 10%, sono comunque ammesse al ri- parto le liste che abbiano superato lo sbarramento del 3%.

Le soglie citate sono riferite su base nazionale per l’elezione dei componenti di entrambe le Camere. Al fine di rispettare il disposto di cui all’art. 57, co. I Cost., che prescrive l’elezione del Senato su base regionale, la legge prevede per i seggi senatoriali una soglia alternativa su base, appunto, regionale, fissata sia per le liste singole che per le coalizioni nella misura del 20% dei voti nella Regione. La dottri- na16 ha tuttavia criticato la previsione di soglie nazionali, che indipendentemente dalla previsione di soglie alternative su base regionale snaturano la citata disposi-

15 La stessa qualifica di “capo” suscita una certa inquietudine in chi abbia una memoria storica

particolarmente viva. Il concetto di capo e quello di democrazia sono stati spesso antitetici: la parola “capo” si traduce, in tedesco, con l’espressione Führer; e il vertice dell’apparato istituzionale fascista era designato quale Capo del Governo. Leggere di un “capo” della coalizione o del partito in una leg- ge della Repubblica appare dunque, quanto meno, di dubbio gusto.

IL SISTEMA ELETTORALE NELLA LEGGE N.165 DEL 2017 75

zione di cui all’art. 57 Cost. Non sembra persuasiva l’osservazione17 per la quale tale previsione si limiterebbe a porre un vincolo all’articolazione delle circoscrizioni elettorali, sia per la formula utilizzata che per la ratio che essa esprime, ed è con- traddetta dalla stessa prassi costituzionale (nel 2005 il Presidente della Repubblica era intervenuto nell’iter di approvazione della legge n. 270, che nel testo originario conteneva una previsione analoga di soglie su base nazionali per il Senato, avan- zando dubbi di legittimità costituzionale che determinarono in parte qua la modifica del testo).

La legge fissa, infine, la soglia dell’1% per le liste collegate ad una determinata coalizione: i voti conseguiti dalle liste che non superino tale sbarramento non ven- gono computati in quelli ottenuti dalla coalizione. La previsione ha lo scopo di sco- raggiare il fenomeno delle “liste civetta”, su cui si avrà modo di tornare.

Dal complesso sistema delle soglie di sbarramento consegue che se una lista collegata ad una coalizione non consegue almeno l’1% dei suffragi, i suoi voti van- no dispersi. Se supera tale soglia ma non quella del 3%, i suoi voti confluiscono nella cifra elettorale della coalizione, ma la lista non troverà rappresentazione in Parlamento.

La differenziazione delle soglie di sbarramento, evidentemente tesa a favorire l’aggregazione in coalizioni preelettorali, è stata ritenuta non coerente con il princi- pio di uguaglianza del voto, non avendo alcun fondamento razionale la differenzia- zione della scelta di rappresentare o meno due partiti che, in ipotesi, ricevano gli stessi suffragi sulla base della mera circostanza che essi partecipino alla competi- zione in (più o meno effimere) aggregazioni elettorali ovvero singulatim18.

Determinata la cifra elettorale delle liste o delle coalizioni in competizione, si procede all’assegnazione di 386 seggi alla Camera19 e 193 al Senato20 mediante il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti.

Alla Camera il quoziente elettorale della lista o della coalizione è determinata dividendo la cifra elettorale conseguita in ambito nazionale per i 386 seggi da asse- gnare, ottenendo così il quoziente elettorale. La cifra elettorale di ciascuna lista o coalizione è divisa per la parte intera di tale quoziente (tralasciando eventuali deci- mali), ottenendo così i seggi da assegnare alla lista o alla coalizione. I seggi non as- segnati sono attribuiti alle liste o alle coalizioni che dispongano dei più alti resti, se- condo l’ordine decrescente degli stessi. A parità di resti, i seggi sono attribuiti in

17 Di N.LUPO, Verso un’auspicabile stabilizzazione della legislazione elettorale italiana, 20. L’interpre-

tazione “debole” dell’art. 57, co. I, Cost. era stata proposta, già precedentemente alla legge in com- mento, da G.TARLI BARBIERI, Sistemi elettorali, 909 ss.

18 G.AZZARITI, Legge elettorale, rappresentanza e Costituzione, 1454; G.TARLI BARBIERI, Sistemi eletto-

rali, 910.

19 Sottraendo ai 630 Deputati da eleggere i 12 seggi riservati alla Circoscrizione Estero e i 232 da

assegnare con il sistema maggioritario nei collegi uninominali.

20 Sottraendo ai 315 Senatori da eleggere i 6 seggi riservati alla Circoscrizione Estero e i 109 da

funzione della maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale, si procede a sor- teggio.

Al Senato il procedimento è calibrato su base regionale. Il quoziente elettorale della lista o della coalizione è determinata dividendo la cifra elettorale conseguita in ambito regionale per i seggi attribuiti alla Regione, ottenendo così il quoziente elet- torale. La cifra elettorale di ciascuna lista o coalizione è divisa per la parte intera di tale quoziente (tralasciando eventuali decimali), ottenendo così i seggi da assegnare alla lista o alla coalizione. I seggi non assegnati sono attribuiti alle liste o alle coali- zioni che dispongano dei più alti resti, secondo l’ordine decrescente degli stessi. A parità di resti, i seggi sono attribuiti in funzione della maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale, si procede a sorteggio.

La legge prevede poi disposizioni specifiche, più favorevoli, relativamente alle minoranze linguistiche, per le quali sono previsti quorum meno elevati.

Essendo la lista bloccata, i candidati risultano eletti secondo l’ordine di presen- tazione all’interno della lista medesima.

La legge descrive poi un meccanismo di conteggio in successione dei seggi da assegnare, esaurendo dapprima le candidature possibili per ciascuna lista e, succes- sivamente, per le liste eventualmente ad essa collegate in caso di incapienza della lista stessa. Come si è detto, il meccanismo è stato oggetto di un discutibile inter- vento correttivo in sede di revisione del testo legislativo alla Camera dei Deputati, che aveva deliberato una soluzione differente.

In caso di incapienza della lista, si attinge dunque, nell’ordine, ai candidati pre- sentati dalla lista negli altri collegi plurinominali della circoscrizione in cui la lista abbia il resto più alto, poi ai migliori perdenti nei collegi uninominali del collegio plurinominale, infine ai migliori perdenti nei collegi uninominali della circoscrizio- ne. Alla Camera è prevista un’ulteriore successione, riferita ai candidati non eletti presentati nei collegi plurinominali delle altre circoscrizioni. Al Senato tale soluzio- ne è parsa in contrasto con la prescrizione dell’elezione dell’organo su base regio- nale.