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La disciplina delle società di investimento nella regolamentazione di Borsa Italiana

I dubbi, su detti, legati alla difficoltà di comprendere se anche le società per azioni tradizionali siano o meno da sottoporre a riserva di attività , sono stati smentiti dalla regolamentazione di Borsa Italiana.

A partire dal 2005 B.I. ha reso possibile la quotazione anche per società di investimento , intese come “ quelle società il cui oggetto sociale esclusivo prevede l’investimento in

partecipazioni di maggioranza o di minoranza di società quotate e non quotate ovvero in strumenti finanziari, nonché le attività

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strumentali che hanno le caratteristiche stabilite nel Regolamento”51.

È rilevante sottolineare, che il regolamento prevedeva, che tali società dovessero essere legittimate all’esercizio dell’attività di assunzione di partecipazioni nei confronti del pubblico,

dovessero cioè essere società finanziarie, ma non prevedeva che esse dovessero essere legittimate all’esercizio dell’attività di gestione collettiva del risparmio.52

E’ opportuno ricordare, che il regolamento : imponeva alle società di investimento norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio simili a quelle definite nel TUF per i fondi di investimento53; inoltre, prevedeva la loro quotazione nello stesso segmento di mercato previsto per gli organismi di investimento collettivo di gestione del risparmio.

Restava il fatto che, per Borsa Italiana, l’attività svolta dalla società di investimento, sebbene simile nell’ oggetto a quella di un OICR, non costituiva gestione collettiva del risparmio

nell’accezione prevista dal TUF.

A partire dal 2010, Borsa Italiana ha consentito la quotazione in borsa anche dei così detti special investment vehicles (SIV), ovvero di quelle “società la cui politica di investimento non prevede un livello sufficiente di diversificazione e il cui oggetto sociale esclusivo prevede l’investimento in via prevalente in una società o attività”.54 Nell’ambito delle SIV rientrano la figura

51 Così il Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana, nella versione in vigore al 1 marzo 2006.

52 V. l’art. 2.2.33, comma 10, Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana, nella versione in vigore al 1 marzo 2006 e oggi abrogato: “Le società italiane che intendono richiedere l’ammissione alla quotazione come Investment Companies ai sensi del presente devono essere iscritte a uno degli elenchi di cui gli articoli 106, 107 oppure 113 del Testo Unico Bancario”.

53 L’art. 2.2.32, comma 1 del Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana, nella versione in vigore al 1 marzo 2006 oggi abrogato, richiedeva alle società di investimento, ai fini dell’ammissione alla

quotazione, l’espressa previsione statuaria di determinati criteri di diversificazione degli investimenti, tra i quali si possono menzionare i seguenti tre: gli investimenti in strumenti finanziari quotati e non quotati di uno stesso emittente e in parti di uno stesso OICR non potevano superare il 30% delle attività della investment company; il totale delle esposizioni della investment company verso lo stesso

emittente o gruppo doveva essere inferiore al 30% delle attività delle investment company stessa; la investment company non poteva investire più del 20% delle proprie attività in quote di fondi speculativi italiani o esteri.

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delle special purpose acquisition companies (SPAC)55. La SPAC è una società costituita ad hoc e destinata a quotazione, mediante la quale i promotori dell’iniziativa raccolgono capitali in vista di un investimento mirato, da effettuarsi entro un certo termine56, in una società target non ancora individuata al momento della raccolta e l’investimento nella quale è soggetto alla previa approvazione degli apportatori di risparmio.57Una volta

effettuata l’acquisizione mirata, approvata dagli investitori, ed una volta eseguita la fusione tra la SPAC e la target, gli

investitori si trovano ad essere soci di una ordinaria società per azioni. Sotto il profilo funzionale la SPAC presenta elementi simili ad un fondo di private equity, anche il promotore di una SPAC, come quello di un fondo di private equity, va alla ricerca di un opportunità di investimento in società che grazie all’apporto di capitale e entrepreneurship possono crescere di valore nel tempo. Mentre, però, il lavoro del promotore di un fondo di private equity è quello di apportare egli stesso un contributo all’elaborazione delle strategie imprenditoriali grazie

all’esercizio della funzione di controllante, al contrario, il

mestiere del promotore di una SPAC è più limitatamente quello di condurre un ‘attività di ricerca dell’investimento

potenzialmente redditizio, una volta effettuato il promotore esce di scena. Infatti il promotore di un fondo di private equity è remunerato proprio per la sua capacità di apporto di

entrepreneurship, il promotore si una SPAC è, invece, remunerato per le sue capacità di scouting (ricerca) di una buona target.

55 Le SPAC traggono origine dalle “blank check companies”, società che iniziarono ad operare sul mercato statunitense agli inizi degli anni ottanta del secolo scorso, e definite dalla Securities and Exchange Commissione come , altra entit“una società in fase di sviluppo che non ha un piano aziendale

specifico, o uno scopo, o ha indicato che il suo piano aziendale è quello di impegnarsi in una fusione o acquisizione con una società non identificata, altra entità o persona ”.

56 Il Regolamento Mercati prevede espressamente che “ Lo statuto prevede [..] una durata della società non superiore a 36 mesi per fare uno o più investimenti significativi, con possibilità di proroga solo ove sia dimostrata l’esistenza di concrete trattative in corso per raggiungere un livello significativo di investimento” e “Gli investimenti si considerano significativi se rappresentano complessivamente più del 50% degli attivi della società”.

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L’investimento fiduciario dei risparmiatori, che sottoscrivono azioni di una SPAC, cade non sulle dirette capacità di influenza nella gestione della partecipata mediante l’esercizio delle prerogative di controllo dei promotori ma, piuttosto, sulle loro capacità di scouting: il denaro messo nelle mani dei promotori è un buon investimento, solo perché tali promotori dispongono di capacità di selezionare opportunità di investimento che i primi non hanno.58

Ciò che è rilevante per il nostro fine è il punto di vista, che ha mosso Banca Italiana nel dettare la disciplina regolamentare dei SIV. Banca Italiana ha ritenuto che le operazioni poste in essere dalle SIV non rientrano nella riserva di attività della gestione collettiva del risparmio: ad esempio, la SPAC è considerata una normale società per azioni, fermo restando che la sollecitazione dell’investimento che essa effettua per la natura aperta del suo capitale comporta l’applicazione delle corrispondenti

disposizioni dettate dal TUF su tutte, quella che impone l’obbligo di prospetto per la quotazione in borsa della SPAC59.

Possiamo concludere i primo capitolo dicendo che, l’evoluzione del mercato dei capitali connessa alla globalizzazione finanziaria, ha determinato la necessità di nuove risposte normative da parte del legislatore comunitario e nazionale. Sono sorte nuove necessità di tutela, ad oggi, non solo volte alla tutela del piccolo risparmiatore ma, anche alla tutela della stabilità finanziaria . Le nuove risposte normative, tuttavia, hanno portato ad una mutazione del fenomeno della gestione collettiva del risparmio, rendendo più complicato comprendere quali soggetti debbano essere considerati idonei di applicazione del regime speciale riservato alla GCR.

58 Cit, CHIOMENTI e GRAFFI, La “Special Purpose Acquisition Company”, C. CHIOMENTI e L. GRAFFI p.456.

59 Le SPAC quotate sono tenute a predisporre un prospetto redatto ai sensi dell’ art. 94 TUF il quale prevede “[..] in conformità agli schemi previsti dai regolamenti comunitari che disciplinano la materia”.

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Nel successivo capitolo ci occuperemo più nello specifico della Direttiva AIFMD, la cui introduzione nel nostro ordinamento ha fatto sorgere dubbi interpretativi.

38 Capitolo II

Focus sulla Direttiva 2011/61/CE

2.1. Direttiva AIFMD: Alternative Investemnt Fund Managers