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I progetti che hanno preceduto il varo della riforma del

6. La disciplina transitoria

Al momento di licenziare la legge n.67/2014, il legislatore aveva omesso la previsione di norme transitorie, creando vari problemi interpretativi; per risolvere la questione era necessario affidarsi alla disciplina generale.

Punto di partenza era il principio di cui all’art. 11 delle preleggi, il cd. tempus

regit actum secondo cui “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha

effetto retroattivo”.

Puntualizzato il principio generale, la questione concerneva l’individuazione dell’actus che avrebbe dovuto fare da spartiacque tra la vecchia e la nuova disciplina.

È pacifico in dottrina215 che esso non può essere rappresentato dalla fase processuale nel suo complesso, nel caso di specie l’udienza preliminare; era necessario dunque individuare un diverso accadimento processuale.

Venne considerato come atto rilevante la verifica della regolare costituzione delle parti nell’udienza preliminare e negli atti introduttivi del dibattimento.

Pertanto, con l’entrata in vigore della nuova disciplina, al momento della verifica della regolare costituzione delle parti, il giudice dovrà applicare la nuova normativa.

Una questione problematica era costituita dal modo in cui dovesse applicarsi la disciplina di cui al novellato art. 420-quater c.p.p. in relazione all’ipotesi in cui l’irreperibilità dell’imputato fosse già nota.

In tale situazione, l’autorità giudiziaria avrà emesso il decreto di irreperibilità, a

seguito delle vane ricerche, e la notifica della fissazione dell’udienza preliminare sarà stata effettuata presso il difensore d’ufficio che rappresenta l’irreperibile. All’apertura dell’udienza preliminare, si perfezionerà la notifica effettuata al difensore, ma si dovrà disporre il rinvio per tentare la notificazione a mani proprie da parte della polizia giudiziaria.

Pertanto, se si considera corretta l’individuazione dell’actus nella verifica della regolare costituzione delle parti, si dovrebbe ritenere che in tutti i procedimenti in cui tale verifica sia stata effettuata, l’ordinanza contumaciale dovrebbe produrre effetti (quindi secondo le precedenti regole)216.

Questione di difficile risoluzione si presenta nel caso di sovrapposizione tra dichiarazione di irreperibilità e contumacia. Questo si verifica quando, a fronte della regolare correttezza formale della notifica effettuata ex art. 159 c.p.p. al difensore, l’imputato irreperibile viene dichiarato contumace all’apertura dell’udienza preliminare: che cosa accade dunque in tutti i procedimenti in cui è pendente l’udienza preliminare, la verifica della regolare costituzione delle parti è già stata effettuata e l’imputato irreperibile è già stato dichiarato contumace? Secondo la precedente disciplina, il processo dovrebbe proseguire fino alla successiva verifica sulla costituzioni delle parti in dibattimento mentre, secondo la nuova, il processo dovrebbe essere sospeso e disposte annualmente le ricerche. In situazioni di questo tipo la maggior garanzia per l’imputato e l’interesse dell’ordinamento a non compiere inutile attività giudiziale in un procedimento che dovrà essere sospeso, sono elementi che depongono a favore dell’applicazione dell’art. 420-quater c.p.p.217 .

Proprio per far fronte a questi problemi interpretativi, dopo la pubblicazione della legge, vi è stata un’iniziativa parlamentare per inserire una disciplina della successione temporale.

La proposta di legge n.2344, depositata alla Camera il 5 maggio 2014, è stata esaminata dalla Commissione Giustizia il 15 maggio ed è stato avviato l’iter per trasferirla in sede deliberante al fine di accelerare l’entrata in vigore delle norme.

216 Per queste considerazioni S. QUATTROCOLO Il contumace cede la scena processuale, cit.,

p.12

217 Così S. QUATTROCOLO, Il contumace cede la scena processuale,cit.,p. 12; B. GALGANI,

Il vuoto normativo viene così colmato dalla legge 11 agosto 2014, n.118, con cui vengono introdotte, con l’art. 15 bis comma 1 e 2, norme transitorie “per l’applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili”.

Il primo comma stabilisce che le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti in corso in cui non sia stata ancora emessa la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado.

La linea di discrimine è dunque costituita dalla pronuncia della sentenza di primo grado pertanto, se alla data di entrata in vigore della legge 67/2014 (17 maggio 2014) nel processo è già stata pronuncia, si continua ad applicare la vecchia disciplina.

Questa regola generale muove da una premessa implicita e cioè che le determinazioni che si assumono al momento dell’accertamento sulla costituzione delle parti non possano essere considerate un atto compiuto da elevare a linea di discrimine tra la vecchia e la nuova disciplina; infatti, quelle determinazioni danno luogo a situazioni che non si esauriscono al momento del loro compimento, nel senso che i loro effetti non si consumano con la dichiarazione di assenza, di contumacia o con la rilevazione della presenza, ma sono destinati a prodursi per l’intero processo. Per queste ragioni il confine di ragionevolezza è stato fissato alla sentenza conclusiva di primo grado218.

Il secondo comma introduce un’ipotesi derogatoria alla regola generale per i procedimenti in corso, aggiungendo che le vecchie disposizioni continuano ad applicarsi ai procedimenti in cui l’imputato sia stato dichiarato contumace, ma che non ha ricevuto le notificazioni secondo la procedura di irreperibilità, al termine della quale viene emesso decreto di irreperibilità.

La deroga si spiega sostenendo che la precedente disciplina è più favorevole per il contumace, basti pensare alla disciplina sulla restituzione nel termine per impugnare la condanna contumaciale il cui esercizio non è subordinato ad alcun onere di prova. Tuttavia, la previgente disciplina non si applica nel caso di emissione del decreto di irreperibilità in quanto tale atto consacra una situazione di non rintracciabilità del soggetto ai fini della notificazione di un atto.

Tale condizione appare, pertanto, pienamente sovrapponibile a quella che il legislatore della novella ha considerato per la sospensione del processo; è dunque sistematicamente coerente che venga applicata la nuova normativa, soprattutto per garantire una maggior tutela219.

Peraltro anche la Corte di cassazione a Sezioni Unite220 si era pronunciata in tema

e, in particolare, sulla possibilità di applicare o meno l’istituto della rescissione del giudicato ai procedimenti in cui sia stata dichiarata la contumacia dell’imputato.

Il Collegio, a seguito di un’attenta analisi letterale dell’art. 625-ter c.p.p., aveva già negato l’applicabilità dell’istituto ai procedimenti in cui l’imputato fosse stato dichiarato contumace, dal momento che la norma “prevede che la richiesta possa essere presentata dal condannato nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo”; infatti, continuano i giudici, il termine “assente” va riferito alla nuova figura introdotta dalla legge 67/2014 “dato che in precedenza era tale solo l’imputato che avesse espressamente consentito a che il processo si svolgesse senza la sua presenza […]”.

Conclude, infine, affermando che per i processi definiti “anche solo nei gradi di merito, non può […] profilarsi […] alcuna questione di diritto intertemporale, essendo evidente che essi, svoltisi secondo il regime contumaciale o secondo quello dell’assenza, come anteriormente disciplinati, non potrebbero risentire del

jus superveniens, che si riferisce esplicitamente a un imputato “assente” nei

termini della nuova disciplina”. Tale soluzione poi è stata confermata dal legislatore con l’introduzione dell’art. 15 bis.

In sintesi, nei casi in cui l’imputato contumace sia irreperibile in un processo in corso, che non si è ancora concluso con una sentenza di primo grado, si applicano le nuove norme e il giudice dovrà sospendere il processo; in più opereranno le disposizioni sull’accertamento periodico dell’irreperibilità e sulla revoca della sospensione al verificarsi dei presupposti di cui all’art. 420-quinquies.

Se invece l’imputato è stato dichiarato contumace, ma non è stato emesso decreto di irreperibilità, si applica la vecchia disciplina.

219 Ancora G. SANTALUCIA, Il processo in absentia e il giudizio di appello, cit.,309 220

CAPITOLO IV