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La sospensione del processo per gli irreperibil

I progetti che hanno preceduto il varo della riforma del

3. La sospensione del processo per gli irreperibil

La vera novità160 introdotta dalla legge in esame è la sospensione del processo nei confronti dell’imputato irreperibile ai sensi del novellato art. 420-quater c.p.p. La sospensione del processo si applica nelle situazioni in cui vi è una tendenziale certezza della mancata conoscenza del procedimento e dell’atto di vocatio in ius da parte dell’imputato, in ragione dell’impossibilità concreta di notificarglielo. È necessario, innanzitutto, escludere la ricorrenza di una delle situazioni di legittimo impedimento di cui all’art. 420- ter, in presenza delle quali il giudice dovrebbe disporre il rinvio dell’udienza, e del nuovo art. 420-bis c.p.p., in virtù del quale si dovrebbe presumere la conoscenza del procedimento e, dunque, procedere in assenza dell’imputato. Successivamente si accerterà la regolarità della notifica del decreto di fissazione dell’udienza.

La mancata partecipazione all’udienza dell’imputato, ne comporta il rinvio accompagnato dall’ordine di notificargli personalmente l’avviso contenente la data della nuova udienza, per mezzo della polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 420- quater comma 1.

Se la notificazione non risulta possibile, il giudice dispone la sospensione del processo, salvo che debba pronunciare sentenza di proscioglimento ex art.129 c.p.p.

In caso di procedimento cumulativo, è disposta la separazione della posizione processuale dell’imputato da quella degli altri coimputati, qualora il procedimento possa fruttuosamente proseguire nei loro confronti.

Durante la sospensione, il giudice può acquisire, a richiesta di parte, le prove non rinviabili, “con le modalità stabilite per il dibattimento” (art. 420-quater, comma 3).

L’art. 420-quinquies prevede, inoltre, che il giudice disponga, a seguito dell’emissione dell’ordinanza che sospende il processo, almeno ogni anno, nuove

160 F. FOCARDI, Le nuove ricerche e la revoca della sospensione, in Aa. Vv., Le nuove norme

sulla giusitiza penale. Liberazione anticipata, stupefacenti, traduzione degli atti, irreperibili, messa alla prova, deleghe in tema di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio, a cura di C. CONTI, A. MARANDOLA, G. VARRASO, Padova 2014, p.275

ricerche al fine di procedere alla notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza. Il termine di un anno deve considerarsi ordinatorio e non dilatorio in quanto il giudice può, a sua discrezione, disporre le ricerche dell’imputato in qualsiasi momento ne “ravvisi la necessità”; non è neppure perentorio dal momento che non è prevista alcuna sanzione – e, del resto, neppure prevedibile- in quanto l’esecuzione effettiva delle ricerche è rimessa alla diligenza e possibilità della polizia giudiziaria e ciò sfugge al controllo del giudice161.

Tuttavia, in via astratta ma non teorica, l’imputato potrebbe avere un interesse a che le ricerche vengano effettuate alle scadenze previste dalla legge: infatti, la sospensione del procedimento comporta anche la sospensione del corso della prescrizione e, un soggetto che non si sia voluto sottrarre alle ricerche ma che non è stato reperito in prima battuta, rischia di essere processato a notevole distanza di tempo dai fatti senza poter lucrare dell’effetto a lui più favorevole connesso al decorrere del tempo.

Infatti, la sospensione della prescrizione da un lato va incontro ad esigenze processuali, ma dall’altro cozza con la ratio dell’istituto stesso e cioè evitare che una condanna venga inflitta quando l’allarme sociale è ormai cessato e il reo è una persona diversa rispetto al momento in cui ha commesso il reato.

Riguardo invece il contenuto minimo delle ricerche, dal momento che la norma non fornisce indicazioni, ci sono diversi orientamenti in dottrina: secondo alcuni è necessario integrare la disposizione con l’art.159 c.p.p. in tema di irreperibilità162,

a parere di altri163, tale orientamento non pare condivisibile dal momento che la

ratio dei due istituti è differente. La dichiarazione di irreperibilità, infatti, è un

istituto di accelerazione processuale che permette la prosecuzione del procedimento nonostante la mancata conoscenza da parte dell’indagato; dunque, il legislatore pone, a carico dell’ordinamento, degli adempimenti che possano dimostrare gli sforzi fatti per mettere a conoscenza l’interessato dell’esistenza di un procedimento a suo carico ma, non riuscendovi, questo prosegue comunque. Viceversa, ai fini dell’art. 420-quinquies c.p.p., non rileva se l’imputato sia stato

161 Così F. FOCARDI, Le nuove ricerche,cit., p.275 162

S. QUATTROCOLO, Il contumace cede la scena processuale, cit., p.12

ricercato bene o male, ma solo se sia stato ritracciato o meno; nel primo caso, si ha obbligo di mezzi, nel secondo obbligo di risultato.

Alla luce di quanto sostenuto, sembra logica la mancata previsione di un “contenuto minimo” delle ricerche.

È da vedere con estremo favore, peraltro, l’introduzione dell’art. 143-bis disp. att. c.p.p. il quale prevede un particolare meccanismo secondo cui, non appena qualsiasi forza di polizia viene in contatto con il ricercando, anche senza averlo ricercato (es. un controllo su strada in materia di circolazione oppure un controllo alla frontiera), potrà accertare, controllando nelle Banche dati, l’esistenza di una notifica da effettuare : in questo modo l’imputato viene trovato anche se le ricerche non hanno avuto esito o anche se nessuno lo ha ancora cercato.

Con questa disposizione, il legislatore si mostra consapevole dell’impossibilità del sistema di notifica a mezzo di ufficiale giudiziario o a mezzo posta, di assolvere alla propria funzione nei confronti di un’ampia fascia di imputati e, in particolare, coloro che non vogliono farsi trovare o coloro che non sono in grado di fornire uno stabile riferimento, essendo relegati ai margini della società.

Entrambi sono i responsabili del maggior numero di reati che interessano le aule giudiziarie (furtarelli, piccolo spaccio, danneggiamenti).

In quest’ottica, dunque, si ritiene che l’istituto meriterebbe un miglioramento per arrivare ad eliminare quasi totalmente i casi di irreperibilità164.

Al termine delle ricerche, in caso di mancato rintraccio dell’imputato, ad ogni nuova scadenza annuale ne andranno predisposte di nuove.

Grazie all’interpretazione del testo della norma, si ricava che il termine di un anno ricomincia a decorrere dalla data di emissione dell’ordinanza originaria: si tratta di una scelta necessaria dal momento che la polizia giudiziaria non ha alcun obbligo di riferire al giudice in merito alle ricerche e non è neppure prevista l’emissione di un provvedimento giudiziale che prende atto delle vane ricerche. Pertanto, se alla scadenza annuale non giunge alcuna risposta in merito all’esito delle ricerche, si prospettano 2 scenari: o il giudice sollecita le ricerche già disposte, oppure ne dispone in ogni caso di nuove.

Ma, a fronte del dovere del magistrato di rispettare le norme anche se non

assistite da sanzione e, considerate le esigenze costituzionali sottese all’effettività e scrupolosità delle ricerche, è preferibile propendere per la seconda soluzione165. L’obbligo di procedere a nuove ricerche è attuativo, secondo alcuni166, del

precetto di cui all’art. 112 Cost., mentre, secondo altri167, appare più appropriato

il riferimento all’art. 3 Cost.

Secondo quest’ultima impostazione, infatti, l’obbligo di esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero va collegato al merito delle scelte investigative, e non agli adempimenti ad essa conseguenti come le formalità della notifica; infatti l’obbligo di procedere a nuove ricerche è rimesso direttamente al giudice.

Gli stessi autori ritengono che la necessità di disporre nuove ricerche sia una presa d’atto, da parte del legislatore, che vi erano ipotesi in cui l’interessato non era a conoscenza né del procedimento, né di un’eventuale condanna; proprio q questa totale ignoranza consente oggi di ritenere che le scelte di vita dell’imputato168 non hanno niente a che vedere con l’intenzione di sottrarsi ad un

processo.

Dunque sono queste le ragioni che il legislatore pone a fondamento della non celebrazione del processo169, ritenendo, invece, che colui che ne è a conoscenza abbia l’onere di tenersi informato sui suoi sviluppi, rendendo possibili le notifiche.

Tuttavia, l’art. 420-quinquies comma 2 c.p.p. prevede che, se le ricerche abbiano prodotto esiti positivi e abbiano individuato un indirizzo presso il quale effettuare le notificazioni, il giudice revocherà l’ordinanza di sospensione, fisserà una nuova udienza e l’avviso di fissazione andrà notificato presso l’accertato domicilio dell’imputato.

Oltre che nel caso in cui le ricerche abbiano dato esito positivo, l’ordinanza di

165 Ancora F. FOCARDI, Le nuove ricerche, cit., p.278

166 R. BRICCHETTI-L. PISTORELLI, Processo sospeso se l’imputato è irrintracciabile, in Guida

al diritto 2014, n. 21, p.62

167 F. FOCARDI, Le nuove ricerche, cit., p.274

168 Ad esempio il cambio di abitazione senza trasferire la residenza, recarsi a lavorare all’estero,

vivere senza fissa dimora

169 Al contrario R. BRICCHETTI-L. PASTORELLI, Processo sospeso, cit., p.62 ritengono che la

necessità di predisporre nuove ricerche sia “connessa all’esigenza di evitare facili elusioni della pretesa punitiva statuale”

sospensione è revocata ai sensi dell’art. 420-quinquies c.p.p170:

1. qualora l’imputato abbia nel frattempo nominato un difensore di fiducia; in questo caso, infatti, non vi è alcun dubbio in merito alla conoscenza non solo del procedimento, ma anche del processo dal momento che si avvale di uno dei principali diritti spettanti all’imputato nell’instaurazione del contraddittorio .

2. in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa dell’avvenuta conoscenza del procedimento; si tratta di un’ipotesi “aperta” in linea con lo scopo della riforma e cioè, per un verso, evitare i processi nei confronti di chi non abbia la possibilità di difendersi, per altro verso evitare qualsiasi forma di “fuga dal processo” quale mera strategia difensiva.

Alla luce di ciò, il termine “prova” deve essere interpretato in senso atecnico e cioè come “fonte di conoscenza”: rilevano, a tal proposito, mere dichiarazioni informali rese da familiari o conoscenti o coimputati che, ad esempio, riferiscano di aver discusso con l’assente sulla strategia processuale da seguire, intercettazioni telefoniche, documenti o corrispondenza.

Questione rilevante riguarda poi la sindacabilità o meno, con i mezzi di impugnazione, della “certezza” della prova ai fini e per gli effetti di quanto stabilito dagli artt.604 comma 5-bis e 623 comma 1 lett. b) c.p.p.

Appare preferibile la soluzione positiva dal momento che la questione è rilevante ai fini della corretta instaurazione del rapporto processuale171.

3. se vi sono le condizioni per emettere una sentenza ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; in questo caso la ratio della disposizione è antitetica rispetto alle precedenti in quanto il procedimento, anziché riprendere nei confronti di un imputato che ne sia a conoscenza, riprende solo per avere termine, sempre che l’interessato non ne abbia avuto conoscenza.

170 Parte della dottrina afferma, però, che tale norma sia stata formulata in maniera

approssimativa, superflua e carente. Tali manchevolezze appaiono più gravi se si considerano le conseguenze processuali di un’erronea applicazione della legge e la scarsità per l’interprete di discipline analoghe o precedenti giurisprudenziali cui fare riferimento nell’esegesi della norma. La materia più similare sarebbe la sospensione del procedimento nei confronti dell’imputato incapace di partecipare coscientemente al processo. V. F. FOCARDI, Le nuove ricerche, cit., 208

Si tratta di un meccanismo di accelerazione processuale, che fa prevalere le esigenze della collettività di efficacia ed economicità dell’azione giudiziaria, su quelle dell’imputato a partecipare al processo che lo riguarda.

Le ipotesi possono essere varie come, ad esempio, la morte del reo oppure la remissione di querela non tacitamente rifiutata dall’imputato (infatti se la rifiutasse il giudice avrebbe la prova certa della conoscenza del procedimento) oppure il decorso della prescrizione.

Si nota, dunque, la volontà del legislatore di non prolungare un processo all’infinito anche in virtù della previsione per cui, una volta decorsi i termini massimi di prescrizione, pur rimanendo il processo sospeso, tali termini tornano a decorrere172.

Una volta revocata l’ordinanza di sospensione, il giudice fissa la data della nuova udienza e dispone la notificazione dell’avviso alle parti private, alla persona offesa e al pubblico ministero.

Si sostiene in dottrina173 che, nel caso in cui non vi sia la prova certa della conoscenza del procedimento – cioè se la notifica è disposta a seguito dell’esito positivo delle nuove ricerche – l’avviso di fissazione dell’udienza deve essere ricevuto personalmente dall’imputato.

Tuttavia, se le ricerche sono positive, ma non si ha la prova certa della conoscenza del procedimento e la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza non è effettuata personalmente?

Si può ritenere che il giudice debba verificare nuovamente se sia possibile la notificazione dell’atto, dal momento che, diversamente, potrebbe ipotizzarsi una nuova sospensione del processo.

Qualora, invece, fosse stata raggiunta tale prova, si potrà procedere in assenza anche nel caso in cui l’imputato non riceva personalmente la notificazione, purché sia rituale.

Per quanto riguarda, invece, il procedimento di revoca della sospensione, parte della dottrina ritiene che sia questo il punto “veramente sibillino dell’intera

172 F. FOCARDI,Le nuove ricerche, cit., p.280

materia”174 e, in particolare, aspetto controverso, è il concreto funzionamento del

meccanismo.

Pare infatti che, una volta disposta la sospensione, tutto ciò che accade dopo avvenga fuori dall’udienza: il giudice riprende in mano il fascicolo alle scadenze annuali, dispone senza contraddittorio la rinnovazione delle ricerche e, laddove dovesse avere notizia di una delle causali di cui al comma 2, emetterà ordinanza di revoca della sospensione in autonomia e sempre fuori udienza. E anche nel caso in cui sia decorso il termine di sospensione della prescrizione ex art. 159 comma 2 e 3 c.p., il fascicolo è destinato a rimanere in cancelleria fino alla scadenza dei termini di prescrizione e, solo allora, il giudice fisserà una nuova udienza per emettere sentenza ai sensi dell’art. 129 c.p.p..

Tale meccanismo appare logico se si considera che gli eventi previsti dall’art. 420-quinquies comma 2 c.p.p., sono del tutto incerti, salvo il caso di intervenuta prescrizione.

Tuttavia, la soluzione non appare convincente in relazione all’ipotesi in cui la ripresa del procedimento avvenga a seguito dell’esito positivo delle nuove ricerche disposte dal giudice.

La norma nulla dice sulle attività che deve compiere la polizia giudiziaria nel momento in cui rintraccia l’imputato e cioè se debba solamente informare il giudice in merito all’esito positivo della ricerca o se debba compiere anche una qualche attività processuale (es. notifica, elezione di domicilio).

Si ritiene illogico affermare che le nuove ricerche siano fini a sé stesse e che la polizia giudiziaria, nel caso in cui rintracci l’imputato, si debba limitare a comunicarlo al giudice senza compiere alcuna attività processuale; ne consegue, infatti, che, al momento della fissazione della nuova udienza, si deve sperare che la polizia giudiziaria trovi nuovamente l’imputato per procedere alla notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza a seguito della revoca della sospensione del processo.

Un’integrazione della normativa si può rinvenire nell’art. 161 c.p.p. secondo cui la polizia giudiziaria può procedere, anche di propria iniziativa, a redigere verbale di elezione di domicilio da parte dell’imputato cosicché si possa ritenere a

conoscenza del procedimento e la successiva notifica verrà effettuata senza difficoltà ex art. 163 c.p.p.

Tuttavia, analizzando bene la norma, si nota come questa prevede che il giudice disponga nuove ricerche “per la notifica dell’avviso”; viene, dunque, chiarito che la polizia giudiziaria cerca l’imputato per effettuare la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza.

A fronte delle problematiche evidenziate, la stessa dottrina ha individuato una soluzione alternativa che possa “affiancarsi” a quella sopra delineata.

Dalla lettura in combinato disposto degli artt. 420-quater e 420- quinquies c.p.p., si può ipotizzare che il giudice, fin dalla prima ordinanza con cui sospende il processo (ai sensi dell’art. 420-quater), fissi subito anche una nuova udienza che, ex art. 420-quinquies, dovrà tenersi alla scadenza di un anno - o quando il giudice ne ravvisi la necessità – e, dunque, procedere a disporre le ricerche dell’imputato per la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza originaria e la copia del verbale con la data dell’udienza di rinvio.

In questo modo, nel corso della successiva udienza, il giudice verificherà la presenza dei presupposti che impongono la revoca della sospensione o la necessità di nuove ricerche.

Se si accerta la presenza di una delle cause di cui all’art. 420-quinquies comma 2, il giudice procederà alla revoca dell’ordinanza di sospensione nel contraddittorio tra le parti; l’imputato sarà dunque rappresentato da un difensore ex art. 420-bis comma 3 c.p.p. e potrà emettersi sentenza ex art. 129 c.p.p qualora sussistano i presupposti.

Se, invece, nel corso dell’udienza si accerta che niente è sopravvenuto, il giudice ne fisserà una nuova disponendo nuove ricerche per la notifica dell’avviso di fissazione175.

Il legislatore affronta, poi, un’altra questione: la prescrizione del reato in caso di sospensione del processo.

L’art. 12 della legge 67/2014 aggiunge il comma 3-bis all’art. 159 c.p. in cui statuisce che la sospensione del processo sospende il corso della prescrizione del reato; tuttavia questa non può protrarsi per un periodo superiore ai termini

massimi previsti dall’art. 161 comma 2 c.p.176.

In senso critico si esprime chi ritiene che è stato disegnato un andamento asimmetrico fra la sospensione del processo e la sospensione della prescrizione: infatti, mentre la prima può protrarsi per un tempo indeterminato, la seconda non può protrarsi per un tempo superiore a quanto previsto dal codice penale.

È dunque possibile che si verifichi un particolare fenomeno: la durata della sospensione del processo supera il limite previsto dall’art.161 c.p., con conseguente decorso del termine di prescrizione del reato in costanza della permanente sospensione del processo177.

La ratio della scelta legislativa, però, si ravvisa nel fatto che non si vuole addossare all’imputato quell’effetto negativo, quale quello di rimanere a tempo indeterminato sottoposto ad un processo penale, che deriva da un fatto oggettivo per nulla attribuibile a lui.

Il rischio tuttavia è che l’imputato faccia in modo di utilizzare in modo strumentale questa norma adoperandosi per evitare che la sua conoscenza del procedimento emerga, lucrando sulla sospensione della prescrizione, per sottrarsi al processo. utto questo può essere evitare solamente se le ricerche saranno approfondite ed efficaci178.

In conclusione, la ratio sottesa all’istituto della sospensione del processo consiste in un intreccio fra interessi soggettivi dell’imputato ed interessi oggettivi del sistema. Durante la XVI legislatura in sede di discussione alla Camera sulle linee generali del disegno di legge n. 5019-bis-A179, l’on. Paolini affermò di condividere la filosofia dell’istituto perché “chiunque ha una minima esperienza penale sa che è desolante vedere processi a fantasmi che si concludono con sentenze a fantasmi, che non verranno mai applicate”180.

176 “Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di

procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105”; così recita l’art.161 comma 2

177 Per queste considerazioni v. P. SILVESTRI, Prime riflessioni sulle nuove disposizioni, cit., p.

55

178 Ancora v. P.SILVESTRI, Prime riflessioni sulle nuove disposizioni, cit., p.55

179 Il testo sarà trasfuso, con modifiche, in altro progetto di legge, per poi essere approvato come

legge 67/2014

Infatti, evitando di celebrare processi inutili si liberano risorse per celebrare gli altri e inoltre, in tal modo, il diritto degli imputati a partecipare al processo viene maggiormente tutelato dal momento che, coloro che compaiono, secondo la previgente disciplina, dovevano attivare il rimedio della restituzione in termini ex art. 175 c.p.p. comma 2, rimedio costoso per la giustizia e non appagante per i richiedenti.

Con la nuova disciplina, invece, il legislatore passa da un ottica ex post, restitutoria e demolitoria, ad una preventiva, attraverso la creazione di un meccanismo operante ex ante181.