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La rescissione del giudicato

I progetti che hanno preceduto il varo della riforma del

5. La rescissione del giudicato

Ulteriore istituto introdotto dal legislatore con la legge 67/2014, è la rescissione del giudicato disciplinata dall'art. 625-ter c.p.p.

Il nuovo strumento di impugnazione straordinaria192 consente di superare l'effetto preclusivo del giudicato, che impone l'immodificabilità dell'accertamento posto in essere dal giudice penale.

Costituisce, pertanto, il rimedio predisposto dall’ordinamento per risolvere i casi in cui si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo sulla base di un’erronea valutazione dei presupposti di cui all’art. 420-bis c.p.p. 193; è un istituto

che vuole ovviare alle criticità strutturali del vecchio art. 175 comma 2 c.p.p. (ora abrogato, salvo per i decreti penali di condanna) e fare in modo che il soggetto abbia a disposizione un rimedio effettivo e totalmente ripristinatorio dei suoi diritti processuali, il cui accoglimento provochi “la trasmissione degli atti al giudice di primo grado” e l’applicazione dell’art. 489 comma 2 c.p.p.194.

191

G. SANTALUCIA, Il processo in absentia, cit.,p.307

192 La maggior parte della dottrina non nutre dubbi sulla possibilità di inquadrare il nuovo

strumento tra i mezzi di impugnazione straordinari. Il carattere straordinario dell’istituto si ricava sia dalla collocazione topografica, inserito immediatamente dopo la disposizione che regola l’istituto del ricorso straordinario avverso le sentenze della Suprema Corte (art.625 bis c.p.p.), che dalla inequivoca intenzione legislativa di non dare luogo ad una mera resrittuzione nel termine per impugnare ma , piuttosto, ad una regressione del procedimento conseguente all’annullamento della sentenza. Concordano su questo C. CARVELLI,Rescissione del giudicato e reformatio in peius, in

Dir. pen. proc. 2014, p.1041,; A. MARI-M. CALABRETTA, La sospensione del prcedimento (l.28 aprile 2014, n.67), Milano 2014, p.74ss

193 Così C. CONTI-P. TONINI, Il tramonto della contumacia cit., p.516

194 Si esprime così J. DELLA TORRE, Le Sezioni Unite sulla rescissione del giudicato: nonostante

Ma la peculiarità che contraddistingue questo mezzo di impugnazione dagli altri è data dal fatto che la rescissione può essere esperita anche qualora le norme siano state correttamente applicate, ma resti uno scarto tra la presunzione di conoscenza e la conoscenza effettiva in quanto tale rimedio è finalizzato alla tutela di una conoscenza effettiva e non meramente presunta195.

L’art. 625-ter c.p.p. prevede che il condannato con sentenza definitiva, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, possa chiedere la rescissione del giudicato, solamente qualora provi che l'assenza sia stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

La Corte di cassazione, valutata tale richiesta, in caso di esito positivo, revocherà la sentenza e disporrà la trasmissione degli atti al giudice di primo grado (art. 625- ter comma 3 c.p.p.).

Si può innanzitutto osservare come la tutela del condannato si arresti di fronte all’esistenza di profili di colpevolezza del titolare del diritto stesso che ha l’onere di dimostrare il contrario. Viene così previsto in quanto si tratta della tutela di un diritto che incontra il proprio limite nel suo corretto esercizio evitando, così, una disponibilità privata ingiustificata ed incondizionata dell’amministrazione della giustizia196.

I presupposti della richiesta non sono individuati sulla base di un elenco tassativo di casi, ma sono ancorati alla violazione del diritto a partecipare al procedimento. Il primo presupposto per la presentazione della richiesta consiste nel fatto che il giudizio di merito si sia svolto in assenza dell’imputato.

In linea teorica questo si realizza quando l’imputato abbia rinunciato espressamente a partecipare al procedimento, quando sussistono fatti sintomatici di conoscenza del procedimento, quando sussistono fatti sintomatici non espressamente previsti, ma dai quali si desume la conoscenza del procedimento

195 In questo senso S. CHIMICHI, Art.625-ter: la rescissione del giudicato, cit., p.326; in via

esemplificativa si pensi all’ipotesi in cui si sia proceduto in assenza dell’imputato in virtù di un fatto sintomatico di conoscenza del procedimento non espressamente previsto dalla legge. Il giudice, in tal caso, è chiamato a compiere una valutazione ex ante della situazione sulla base di un criterio che l’art. 420 bis comma 2 c.p.p. definisce “di certezza”. Tuttavia, ex post, il condannato potrebbe dimostrare la propria mancata conoscenza effettiva del procedimento, in virtù dei fatti non conosciuti e non conoscibili precedentemente dal giudice.

oppure quando esiste un legittimo impedimento a comparire di cui all’art. 420 ter c.p.p.

Tuttavia il rimedio rescissorio non può essere esperito dall’imputato per tutti i casi di assenza, in particolare nel caso in cui abbia rinunciato espressamente a partecipare al procedimento dal momento che la norma richiede, come secondo presupposto, la prova, da parte del condannato, che l’assenza è dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. Dunque, nel caso di rinuncia esplicita, vi è già la prova certa della conoscenza della data dell’udienza.

Qualora, invece, questa non sia espressa ma desunta da un comportamento concludente - indicativo di un’ inequivoca volontà di non presenziare all’udienza

197 – il rimedio rescissorio non pare essere escluso.

Peraltro, la mancata conoscenza della celebrazione del processo sarà imputabile al condannato in ogni caso in cui sia stata anche solo agevolata dalla sua negligenza198.

Dunque, ed è questo uno degli aspetti più controversi, l’onere della prova grava sul condannato e non sarà sufficiente soddisfarlo con mere affermazioni dal momento che, nel corso del procedimento svoltosi, l’autorità giudiziaria ha già effettuato il controllo delle notifiche e verificato in modo approfondito la conoscenza o meno del procedimento da parte dell’interessato, basandosi su risultati certi; si può affermare che solo l’assente involontario ha diritto di accedere al rimedio straordinario.

Si ritiene che questo secondo presupposto rappresenti il fulcro della disciplina in quanto ne costituisce il limite sostanziale e processuale.

Limite sostanziale in quanto consente la tutela del diritto a partecipare al processo entro i confini segnati dalla diligenza dell’interessato, escludendo la possibilità di tutela per chi colpevolmente si disinteressi.

Limite processuale in quanto delinea le regole dell’onere della prova199.

197 Cass. Pen. Sez. VI, 26 maggio 1995, Martelli

198 In via esemplificativa si pensi all’ipotesi in cui la misura cautelare personale non sia stata

eseguita causa della volontaria sottrazione da parte dell’interessato stesso: il latitante non può dimostrare l’assenza di colpevolezza nella mancata conoscenza della celebrazione del processo

In merito, però, non sono mancate critiche : si ritiene, in primo luogo, che questo mezzo di impugnazione straordinario è da considerarsi con favore, dal momento che rappresenta un rimedio effettivo per il recupero del diritto alla partecipazione dell’imputato al suo processo anche se non si comprendono le ragioni che hanno spinto il legislatore ad introdurre tali oneri probatori in capo all’imputato propri della disciplina originaria della restituzione in termini per proporre impugnazione,

ante riforma del 2005200.

Altra parte della dottrina201 sostiene che la previsione di un onere probatorio

definito “diabolico” finisca per snaturare l’obiettivo principale perseguito dalla legge e cioè l’eliminazione dei profili d’attrito con i principi affermati dalla Corte europea.

Peraltro, la previsione finisce per stravolgere il carattere relativo delle presunzioni stabilite dal legislatore: più l’onere addossato è pesante, più la presunzione relativa assume carattere di assolutezza202.

La richiesta di rescissione deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile, personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza del procedimento; il mancato rispetto comporta l’inammissibilità della richiesta. Anche in tal senso sono state mosse critiche e, in particolare, al fatto di aver ancorato il dies a quo alla conoscenza del procedimento. Si ritiene che sarebbe stato più agevole prevedere la conoscenza del provvedimento irrevocabile di condanna o di applicazione della misura di sicurezza, piuttosto che del procedimento203.

Tuttavia, è stato precisato che, nonostante la più corretta individuazione dell’oggetto di conoscenza, l’accertamento resta comunque arduo 204; la

conoscenza, infatti, deve essere effettiva e consiste “nell’evento psichico della

200 Queste critiche sono state sollevate da D.CHINNICI, La sospensione del processo, cit., p.10 201 C. CONTI-P. TONINI, Il tramonto della contumacia, cit., p.518

202 In relazione alla legittimità delle presunzioni assolute, vale il duro monito della Corte

costituzionale secondo cui esse “violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati riassunti nella formula dell’id quod

plerumque accidit”. V. Corte cost., sent. n.265 del 2010 in tema di presunzioni cautelari.

203 V. S. QUATTROCOLO, Il contumace cede la scena processuale, cit., p.7 204 Ancora S. CHIMICHI, Art.625-ter: la rescissione del giudicato, cit., p. 333

apprensione del messaggio da parte del destinatario ed è chiamata ad operare su un piano parzialmente diverso rispetto a quello delle forme processuali, pur non potendo da esse prescindere”205.

La disciplina presenta, poi, ulteriori profili di criticità; in primo luogo, è stato sostenuto che non si rinviene alcuna previsione in ordine alla eventuale sospensione dell’esecuzione della sentenza e nessun riferimento ai soggetti legittimati ad intervenire nel giudizio in cassazione.

In secondo luogo, si rileva come il rimedio operi, da quando si è formato il giudicato, senza limiti temporali ed è prevedibile che vi si farà ricorso per eliminare anche situazioni esecutive “irretrattabilmente prodotte” ( si pensi, ad esempio, a interessi risarcitori o confische).

Inoltre, si sottolinea come l’attività di verifica della Corte di cassazione non potrà essere compiuta mediante un’accurata analisi del fascicolo processuale dovendosi verificare sia il modo in cui è stata effettuata la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare o del decreto di citazione in giudizio (e, dunque, se l’interessato abbia ricevuto personalmente l’avviso), sia se nel corso del procedimento si siano verificati quei “fatti o atti processuali”, di cui all’art. 420-bis comma 2 c.p.p., da cui far discendere la prova della conoscenza o meno da parte dell’imputato dell’esistenza del procedimento oppure se si è sottratto volontariamente o colposamente a tale conoscenza206.

Una critica in tal senso proviene da una parte della dottrina la quale ritiene inappropriato attribuire alla Corte di cassazione la competenza a decidere sulle istanze di rescissione: si troverebbe a dover svolgere attività implicanti esami di matrice notarile sugli atti del procedimento, cioè a dover scrutinare l’insieme degli atti processuali per verificare la regolarità delle notifiche, degli avvisi e di accertare la conoscenza del processo da parte dell’imputato. Tuttavia, chiarimenti sulle ragioni di tale attribuzioni non si rinvengono neppure dalla lettura dei lavori preparatori alla legge.

Si prevede, dunque, il rischio di un incremento del numero dei ricorsi alla Corte di cassazione alla quale saranno indirizzate tutte le istanze presentate sul territorio

205 Così G. GARUTI, voce Termini processuali penali, in Dig. disc. pen., Torino 2005, p.1592 206 Queste perplessità sono state sollevate da P. SILVESTRI, Parte II: Le nuove disposizioni in

nazionale ed è evidente come questo si ponga in contrasto con i tentativi di deflazionare l’eccessiva mole di ricorsi presentati alla Suprema Corte.

Sarebbe stata scelta migliore quella di attribuire tale competenza al giudice dell’esecuzione, figura centrale nel superamento del giudicato.

Tuttavia, appare doveroso affermare come la medesima dottrina ritenga che, la verifica circa l’ammissibilità del ricorso si ponga in quell’ottica deflattiva tanto auspicata: la manifesta infondatezza dei motivi risulterebbe più facilmente accertabile207.

Un importante contributo alla risoluzione dei molteplici problemi interpretativi sollevati dalla dottrina viene fornito dalla Corte di cassazione208 la quale, oltre a rispondere al quesito sottopostole dal ricorrente, scioglie i numerosi altri nodi esegetici.

La problematica oggetto della pronuncia viene sottoposta all’attenzione della Suprema Corte tre giorni dopo l’entrata in vigore della legge 67/2014, depositando il ricorso presso la Corte di cassazione dal difensore di un imputato arrestato in Albania a seguito di domanda di estradizione avanzata dall’Italia. Nella richiesta si osservava che l’imputato non aveva mai avuto conoscenza né del procedimento a suo carico né della sentenza di condanna, essendo stato notificato ogni atto ai sensi dell’art. 165 c.p.p. presso il difensore d’ufficio, che non era riuscito a mettersi in contatto con lui; pertanto, si chiedeva l’applicabilità dell’istituto della rescissione del giudicato ai soggetti condannati con sentenza irrevocabile prima dell’entrata in vigore della legge.

Il Primo Presidente rileva che il nuovo istituto implica la “definizione di inedite modalità procedurali e la soluzione di problemi di diritto intertemporale, aspetti entrambi di speciale importanza” e assegna la questione alle Sezioni Unite.

Il Collegio si sofferma su vari aspetti: in primo luogo ricorda che i soggetti legittimati a presentare la richiesta sono l’interessato – cioè colui che è stato condannato con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo – e il suo difensore munito di procura

207 Si pensi al caso in cui il ricorrente non sia in grado di formulare la prova dell’incolpevole

mancata conoscenza del processo e proponga un’istanza meramente pretestuosa; Così si esprime C. CARVELLI,Rescissione del giudicato, cit., p. 1042-1043

speciale e che il termine entro cui proporre l’impugnazione è di 30 giorni dall’avvenuta conoscenza del procedimento209.

Ritenuti rispettati i due requisiti, le Sezioni Unite passano ad analizzare la problematica concernente il luogo in cui depositare la richiesta: infatti, in assenza di una specifica indicazione normativa, potrebbe pensarsi che la richiesta debba essere depositata in Cassazione210, come effettivamente fatto dal ricorrente. Il

Collegio tuttavia smentisce tale impostazione in quanto “ deve ritenersi che sia applicabile l’art. 582 c.p.p., che fa riferimento come luogo di presentazione alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, da intendersi in questo caso come cancelleria del giudice la cui sentenza è stata posta in esecuzione”. In più, la tesi è avvalorata dal richiamo testuale dell’art.625-ter c.p.p. all’art. 583 comma 3 c.p.p. che espliciterebbe un preciso collegamento tra le varie parti del codice.

Alla luce di ciò, la richiesta presentata è inammissibile ma, in considerazione della funzione nomofilattica delle Sezioni Unite, i giudici decidono di continuare a sviluppare ulteriori rilievi sulla richiesta.

Pertanto, viene trattato un aspetto di fondamentale importanza che ha suscitato numerose critiche in dottrina: l’onere probatorio posto a carico del condannato. Il Collegio ritiene che la previsione abbia una sua plausibilità “in ragione degli specifici accertamenti ora demandati al giudice ai fini della verifica dei presupposti per la dichiarazione di assenza di cui al novellato art.420 bis c.p.p.” e condivide il pensiero di parte della dottrina secondo cui non sembra poter rivolgere alla nuova normativa le stesse critiche di cui è stata oggetto la disciplina prevista all’art. 175 c.p.p., prima e dopo il 2005, dal momento che si colloca in un contesto diverso, essendo stato eliminato l’istituto della contumacia e introdotto quello dell’assenza, caratterizzato da diversi presupposti.211

Pare tuttavia singolare che la Corte abbia motivato in modo così stringato un aspetto fondamentale dell’istituto, perdendo così l’occasione di argomentare compiutamente la tesi secondo cui la nuova disciplina non si porrebbe in contrasto

209 Sulla questione vi sono critiche e opinioni discordanti da parte della dottrina; più nel dettaglio

v. retro

210 Come previsto per il ricorso straordinario per errore di fatto ex 625 bis comma 2 c.p.p. 211 Ritiene questo S. CHIMICHI, Art.625 ter, cit., p.355

con i principi enunciati dalla Corte europea212.

Tuttavia, la Corte per tentare di rimediare in via esegetica alla principale criticità dell’istituto afferma che la Corte di cassazione può acquisire, anche in sede preliminare, documentazione integrativa necessaria a chiarire aspetti ambigui o colmare lacune o verificare la rispondenza della documentazione esibita dal ricorrente alla realtà processuale.

Parte della dottrina ha evidenziato come la ratio dell’imposizione di questo onere a carico dell’imputato si annidi nello “spirito della riforma”: osservando la struttura della legge 67/2014, si nota che il legislatore si è preoccupato di rafforzare i rimedi di tipo preventivo (miglioramento dell’efficienza del sistema delle notificazioni e l’imposizione di verifiche rigorose dei presupposti per procedere in assenza), per garantire all’interessato il raggiungimento di elevati livelli di conoscenza sul processo. Pertanto, questo aspetto è stato bilanciato con la previsione che impone l’onere della prova in capo al condannato in quanto, diversamente, il sistema risulterebbe sbilanciato dal momento che, da un lato, appesantirebbe eccessivamente l’attività dell’autorità giudiziaria e, dall’altro, esonererebbe il condannato dalla dimostrazione della mancata conoscenza del processo.

Tuttavia, verificare se l’onere imposto è eccessivo, non è agevole e saranno gli sviluppi della prassi a chiarire la compatibilità della scelta legislativa con la normativa sovranazionale213.

Ulteriore profilo preso in considerazione dal Collegio concerne la possibilità di concedere la sospensione provvisoria dell’esecuzione per i “casi di eccezionale gravità”,ai sensi dell’art. 625-bis comma 2 c.p.p.

La Suprema Corte ricorda che, nonostante sia presente una lacuna normativa in tema, tale possibilità deve essere accolta sulla base di un’interpretazione “di sistema” e cioè basata su casi aventi analoga ratio (artt. 625-bis; 666 comma 7 e 670 comma 2 c.p.p.)

Alla luce di quest’analisi, si può ritenere214 che la disciplina della nuova

212 J. DELLA TORRE, Le Sezioni Unite sulla rescissione del giudicato, cit., p.11 213 Per queste considerazioni v. C. CARVELLI, Rescissione del giudicato, cit., p.1042 214

impugnazione straordinaria sia caratterizzata da ombre che solo l’applicazione pratica dell’istituto potrà diradare; in particolare aspetti fortemente problematici emergono dalla previsione della rescissione del giudicato come “rimedio ultimo”, subordinato all’adempimento di un onere probatorio eccessivamente elevato e, dunque, il rischio è che il condannato realmente inconsapevole dell’esistenza di un procedimento a suo carico, non riesca a fornire la prova di tale situazione processuale.