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Il disegno di legge s. 2067, attualmente all’esame della Commissione di giustizia del Senato, prevede, all’art. 31, i criteri a cui deve attenersi il legislatore delegato nella modifica della l. 354/1975.

Il disegno di legge C 2798 è stato presentato, per la prima lettura alla Camera, il 23 dicembre 2014 ed approvato il 23 settembre 2015 con nuovo titolo, ossia “Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.361"

Gli artt. 24 e 26 contengono un assestamento dell’ordinamento penitenziario finalizzato al recupero della finalità rieducativa della pena, col tempo affievolitasi, restituendone la coerenza e l’organicità362.

In particolare, la lettera c) dell’art. 26 prevede l’eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l’individualizzazione del trattamento rieducativo e revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell’ergastolo363

.

Si assume la consapevolezza della difficile convivenza dell’istanza rieducativa della pena e dell’istanza di garantire la sicurezza sociale, con conseguenti conflitti che hanno determinato la sovrapposizione della seconda sulla prima, soprattutto in vista dei fenomeni criminali espansi nei primi anni 90.

Questo ha comportato la creazione delle preclusioni di cui all’art. 4 bis, in riferimento ai reati ostativi, e la violazione del principio rieducativo della pena, in vista di un incremento della connotazione esclusivamente punitiva dell’esecuzione penale.

Il disegno di legge, nell’ambito qui interessato, si propone di eliminare gli automatismi e le preclusioni di cui è affetto il regime penitenziario, in quanto

361 Originariamente, il titolo previsto era: “Modifiche al codice penale e al codice di procedura

penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena”.

362http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=

17&codice=17PDL0027570&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e- idDocumento=2798-e-sede=-e-tipo=, in Camera.it.

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impediscono la realizzazione di un trattamento penitenziario conforme al principio di individualizzazione.

Il d.d.l. 2067 (prima lettura al Senato), all’art. 31, contiene i Principi e criteri direttivi per la riforma dell’ordinamento penitenziario.

Per ciò che interessa in questa sede, rilevanti sono le lettere:

b) revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, salvo i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale. Per la realizzazione di tale obiettivo, è necessario, innanzitutto, considerare la concessione della misura alternativa come un evento connaturato nell’esecuzione penale, in quanto segue il decorso “naturale” della progressione trattamentale. Il criterio direttivo e i criteri in deroga risultano come deleghe in bianco, in

quanto da un lato viene fissato, come criterio direttivo, una maggior facilitazione, attraverso la modifica dei presupposti soggettivi, dell’accesso alle misure alternative; dall’altro lato si prevede una deroga alla maggior facilitazione nel caso di eccezionale gravità e pericolosità, soprattutto nel vaso di delitti di mafia e terrorismo, anche internazionale.

Da questa incertezza, emerge la volontà del legislatore di mantenere le basi dell’attuale assetto sanzionatorio nei casi in cui le condanne riguardino determinate categorie di delitti364.

A ciò, ovviamente, va allegato il divieto di applicazione retroattiva di modifiche legislative operanti in peius365.

e) “eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla

364 Pellissero M., La politica penale delle interpolazioni, Osservazioni a margine del disegno di legge n. 2067 testo unificato, in DPC 1/2016, p. 68.

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Risicato L., Le alternative alla detenzione: profili critici e prospettive di riforma, in Giur.it., Giugno, 2016, p. 1520.

pena dell'ergastolo, salvo i casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati e comunque per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale.”

il primo criterio incide sul regime degli automatismi e delle preclusioni per i recidivi e per gli autori di determinati reati, nei confronti dei quali non si esclude la possibilità di una differenziazione dei percorsi penitenziari, senza però la sussistenza di criteri che impediscano la realizzazione di un trattamento penitenziario individuale e tendente alla rieducazione366. Muovendosi in tal senso, il legislatore realizzerebbe quanto già dichiarato

dalla Corte Costituzionale con la sentenza 306/1993, con la quale ha espresso sì la possibilità di comprimere una delle funzioni della pena, purché nessuna ne risulti totalmente obliterata.

Per quanto concerne, poi, eventuali deroghe per “casi di eccezionale gravità e pericolosità specificamente individuati e comunque per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo, anche internazionale”, la delega è “pericolosamente” generica, in quanto non individua i presupposti, oggettivi o soggettivi, alla base dei quali il legislatore delegato debba attenersi per la formulazione delle relative deroghe.

Il mantenimento, nei casi di condanne per i delitti di mafia e terrorismo, anche internazionale, della presunzione iuris et de iure risulta poco condivisibile in quanto inevitabile risulta l’ergastolo ostativo367

. Di conseguenza, il disegno di legge delega sembra non dare delle indicazioni volte a superare le preclusioni nell’accesso alle misure alternative alla detenzione ed alla liberazione condizionale per i condannati all’ergastolo per reati di criminalità organizzata in assenza di collaborazione con la giustizia, pur non essendo la mancanza di collaborazione necessariamente un elemento sintomatico della non rieducazione del soggetto,

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Tuttavia, tale criterio direttivo produce delle problematiche nella traduzione sul piano normativo, in quanto poco chiaro risulta il parametro quantitativo delle preclusioni che, alla lettera del disegno di legge, “rendono molto difficile l’individuazione del trattamento” , per cui una domanda sorge spontanea: quando è “difficile”, e quindi conforme alla delega, e quando è “molto difficile”, e quindi in contrasto con la delega? Tale aspetto rischierebbe di aumentare i contenziosi per “eccesso di delega”. Pellissero M., Gli stati generali sull’esecuzione penale: i problemi messi

a nudo e la necessità di risposte di sistema, in Diritto penale e processo, 9, 2016, p. 69. 367

Pellissero M., Gli stati generali sull’esecuzione penale: i problemi messi a nudo e la necessità

discostandosi cos’ da quella che era stata la proposta della commissione Palazzo.