• Non ci sono risultati.

Verso il superamento dell’ergastolo ostativo: la proposta della commissione

La Commissione ministeriale venne istituita con D.M. del 10.6.2013, con lo scopo di elaborare proposte di interventi in tema di sistema sanzionatorio penale.

Dopo averne delimitato l’ambito di operatività, circoscritto in quattro settori, ossia: tipologia delle sanzioni; istituti a carattere sospensivo del processo e dell’esecuzione; istituti a carattere riparativo/mediativo; misure di sicurezza (con particolare riguardo alla confisca), e la costituzione di quattro sottogruppi, la Commissione ha inteso raccogliere dei dati statistici e materiale comparatistico356. Per l’aspetto che rileva in questa sede, la Commissione, ha ritenuto necessario ed urgente attenuare le gravi conseguenze derivanti dal c.d. “ergastolo ostativo”, procedendo all’elaborazione di una proposta di emendamento per la revisione delle norme che vietano la concessione di benefici nei confronti di detenuti o internati “non collaboranti”.

La proposta di riforma, approvata dalla Commissione all'unanimità il 4 ottobre 2013 e trasmessa al Ministero della Giustizia, ha come finalità il superamento dell’ergastolo ostativo e la trasformazione dell'attuale presunzione di non rieducatività in assenza di collaborazione da assoluta in relativa357.

In merito alla pena perpetua, pertanto, la Commissione ha inteso proporre una discussione politica “serena” volta non all’abolizione totale della figura, in quanto di difficile accoglimento sarebbe una proposta del genere358.

Specificatamente, la modifica dell’art. 4 bis sarebbe da realizzare nei seguenti termini: al termine del comma 1-bis dell’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente periodo: “e altresì nei casi in cui risulti che la mancata

355 https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo16_relazione.pdf, in Gustizia.it,

Allegato 3

356

Schema per la redazione di principi e criteri direttivi di delega legislativa in materia di riforma

del sistema sanzionatorio penale, in DPC, dicembre 2013, p. 2.

357 Superamento dell'ergastolo ostativo: la proposta della Commissione Palazzo, in DPC 19

febbraio 2014.

358

L’art. 7 della proposta, riguardante la pena dell’ergastolo, prevede che: “l’ergastolo sia previsto esclusivamente come pena per le ipotesi di concorso di più reati puniti con la detenzione speciale. Prevedere che, dopo che siano stati scontati 30 anni, comprensivi anche dei periodi di semilibertà o di libertà vigilata a seguito di liberazione condizionale, l’ergastolo si estingua salvo che sussistano esigenze di prevenzione speciale accertate dal tribunale di sorveglianza, le quali dovranno essere rivalutate con periodicità almeno annuale.

collaborazione non escluda il sussistere dei presupposti, diversi dalla collaborazione medesima, che permettono la concessione dei benefici summenzionati”. Nel comma 1, secondo periodo, dell’art. 2 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole “commi 2 e 3” sono sostituite con le parole “commi 1-bis, 2 e 3”359

. Attraverso questa modifica, si consentirebbe l’accesso ai benefici penitenziari anche nei confronti dei condannati non collaboranti che abbiano maturato i presupposti di ammissibilità richiesti per ciascuna misura, fermo restando il necessario requisito dell’acquisizione di elementi tali da escludere i collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.

La finalità di questo temperamento è dovuta all’intenzione di eliminare l’attuale sussistere di casi in cui tale disposizione risulta insuperabile: ad esempio nei casi in cui il reo venga condannato all’ergastolo, con conseguente preclusione, per il non collaborante, a qualsiasi prospettiva di accesso ai benefici, originando appunto l’ergastolo ostativo.

La proposta di modifica dell’art. 2 del d.l. 152/1991, riguardante la liberazione condizionale, ha come scopo quello di consentire al non collaborante di accedere al beneficio penitenziario in questione (attualmente escluso per via della natura mobile del rinvio operato dallo stesso art. 2).

Tale proposta, inoltre, ritiene opportuno restituire il potere di valutare se sussistano elementi che siano indice di un positivo percorso rieducativo del condannato al tribuna di Sorveglianza.

In tal modo si consentirebbe l’accoglimento dell’istanza di accesso ai benefici nei confronti del reo che, pur non mettendo in atto una condotta collaborativa, dimostri, ad esempio, il distacco del condannato medesimo dalle associazioni criminali, tramite dissociazione esplicita, prese di posizione pubbliche, adesione a modelli di legalità, interesse per le vittime dei reati, radicamento del nucleo familiare in diverso contesto territoriale.

Rilevante sarebbe anche l’impegno assunto per l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato come indice dimostrativo del concreto interesse

359

Superamento dell'ergastolo ostativo: la proposta della Commissione Palazzo, in DPC 19 febbraio 2014.

dimostrato per attività di risarcimento o, più in generale, riparatorie in favore delle vittime del reato.

Quest’ultimo elemento andrebbe valutato non nella sua dimensione oggettiva di effettiva e completa reintegrazione patrimoniale, quanto piuttosto sotto il profilo soggettivo, da intendere come “concreta manifestazione del sincero proposito di fare tutto il possibile per sanare le conseguenze del delitto.360”

Le ragioni di una riforma da realizzare in questi termini vanno così riassunte: la conversione dello ius tacendi, riconosciuto al reo in sede processuale, da diritto al silenzio, in virtù del principio del nemo tenetur se detergere, all’obbligo di collaborare, in sede esecutiva, per accedere ai benefici penitenziari, con successiva mutazione del brocardo in carceratus tenetur alios detergere; la circostanza per cui un elemento successivo alla condanna sia idoneo a determinare l’applicazione di un regime sanzionatorio più gravoso rispetto a quello ordinario di esecuzione della pena inflitta tramite la sentenza; disarmonia con la disciplina contenuta nell’art. 384 comma I c.p., il quale, per ragioni di inesigibilità, esclude conseguenze sfavorevoli in merito a condotte che integrano delitti contro l’amministrazione della giustizia e che potrebbero rappresentare un ostacolo alle attività d’indagine più concreto rispetto a quello derivante dalla mancata collaborazione dell’ergastolano del condannato; la presunzione assoluta di non recisione dei legami e di pericolosità in caso di mancata collaborazione; la collaborazione, poi, verrebbe a connotarsi come una costrizione, in quanto il condannato sarebbe portato a collaborare per poter evitare un danno, rilevando una contradditio tra l’incentivazione alla collaborazione per ottenere un vantaggio, sanzionando poi il rifiuto con un danno.

A queste considerazioni, va senza dubbio aggiunta quella relativa all’ergastolo ostativo, la vera pena perpetua che, in virtù dei parametri costituzionali e delle ultime pronunce della Cedu in tema di pena perpetua, deve essere sicuramente abolito.

360

Superamento dell'ergastolo ostativo: la proposta della Commissione Palazzo, in dirittopenalecontemporaneo.it, 19 febbraio 2014, p.5.