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2. DAL VUOTO NORMATIVO AL DIVIETO DI FECONDAZIONE

2.4. La p.m.a nella legge 40 e l’ introduzione del divieto d

2.4.2. Il divieto della fecondazione eterologa

Il capo II aperto dall’ articolo 4 13, si intitola “Accesso alle

Tecniche” e contiene le disposizioni forse più qualificanti dell’ intera disciplina. Leggendo l’ articolo in questione si evince che le tecniche di fecondazione artificiale sono strettamente collegate ad ipotesi di sterilità e infertilità e che il ricorso ad esse è consentito solo quando non vi siano altri metodi terapeutici efficaci; spetterà dunque al medico della struttura pubblica o privata autorizzata, accertare direttamente, attraverso opportuni esami , l’ impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive, o comunque ricevere una documentazione medica

13 Articolo 4; Comma 1: il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente

assistita è consentito solo quando sia accertata l’ impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità ed infertilità insipegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità e infertilità da causa accertata e certificata da atto medico. Comma 2: le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti principi: a)gradualità al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio di minore invasività ; b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell’ articolo 6. Comma 3: è vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

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del tutto esauriente al riguardo. Si dovranno pure indicare le cause di sterilità e infertilità o comunque precisare che esiste una patologia.

La norma si sofferma pure sulle modalità della tecnica , da utilizzare con gradualità, così da evitare interventi invasivi dal punto di vista tecnico e psicologico; ci si riferisce ai destinatari ovvero alla donna e al concepito.

Ma la previsione, che all’ interno dell’ articolo in questione ha suscitato le più accese polemiche, dentro e fuori dal Parlamento, la più rigorosa di tutte, è contenuta nel terzo comma: che rende indubbiamente anomala la disciplina rispetto al panorama europeo, ovvero il divieto assoluto , totale e senza eccezioni, della procreazione assistita eterologa (con seme diverso da quello del marito o comunque del convivente more

uxorio) la cui violazione da parte di chiunque , a qualsiasi titolo,

viene punita con una pesante sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro (articolo 12 comma 1) non sono, invece, punibili, l’ uomo o la donna ai quali vengono applicate le tecniche procreative di tipo eterologo (articolo 12 comma 8).

In primo luogo, il divieto di cui si tratta esclude la liceità dell’ operazione più ricorrente , dovuta alla sterilità dell’ uomo, di una fecondazione eterologa unilaterale in linea maschile , mediante cioè, l’ impiego di gameti maschili forniti da un terzo donatore , soggetto estraneo alla coppia che richiede l’ applicazione delle tecniche procreative. Ancorché meno diffusa, il divieto in questione proibisce anche una fecondazione eterologa unilaterale in linea femminile , effettuata cioè con l’ utilizzo di gameti femminili (ovociti) donati da una donna estranea alla coppia che intende avvalersi delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Certamente vietata , poiché risulta dalla

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combinazione delle precedenti operazioni , è inoltre, la fecondazione eterologa bilaterale , realizzata cioè con impiego di gameti maschili e femminili entrambi appartenenti a soggetti estranei alla coppia richiedenti le tecniche procreative

L’ illecito, evidentemente commissivo, si consuma con il semplice utilizzo di gameti senza che sia necessario ottenere un ovulo fecondato o un embrione ; si tratta di un illecito di pura condotta, mentre la produzione dell’ evento (fecondazione) potrà se mai determinare una sanzione più elevata , nell’ osservanza di quella edittale. È configurabile l’ illecito tentato oltre che quello consumato.

È da ritenere che nella fattispecie incriminatrice in esame, rientri pure l’ applicazione di tecniche riproduttive sulla donna

single , si è necessariamente in presenza di fecondazione

eterologa e la mancanza di un partner, (quindi l’ impossibilità di configurare una coppia) esclude l’ operatività del comma successivo.

Va poi evidenziata una particolarità: la previsione in esame, nessun riferimento contiene al comma 1 dell’ articolo 4 della legge, deve allora affermarsi che non possa integrare gli estremi di un illecito amministrativo, l’ uso di tecniche di fecondazione assistita su coppie non sterili e non infertili, ovvero per le quali le cause di sterilità o infertilità non siano medicalmente documentate. È da ritenere che sul punto il legislatore sia incorso in un’ omissione; la tassatività della fattispecie sanzionatoria non pare potersi superare in via di interpretazione , non essendo lecito estendere la sanzione a condotte non espressamente previste dalla norma.

La ratio della previsione, non era comunque, del tutto chiara: se il riferimento fosse alla tutela della salute dei richiedenti, la fecondazione eterologa dovrebbe infatti

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considerarsi lecita in quanto si supererebbero ansie, stress, e squilibri psicologici; possiamo così, far riferimento alla posizione e all’ interesse del concepito ammettendo che le percentuali di successo dell’ inseminazione eterologa sarebbero più basse rispetto all’ omologa, potrebbero sorgere problemi psicologici nel nato: come la frammentazione delle figure parentali e crisi di identità del minore,ulteriori rischi verrebbero a porsi nei casi di separazione o conflittualità tra i genitori, in quanto il bambino si troverebbe esposto a gravi conseguenze e la sua tranquillità verrebbe inevitabilmente compromessa.

In realtà, le ragioni a giustificazione di una così rigida esclusione si colgono nelle vere e proprie invettive contro questa tecnica, contenute nelle relazioni di alcuni progetti di legge: per il donatore di gameti , la possibilità di riprodursi con donne diverse, di generare decine di figli, senza alcuna responsabilità è in modo evidente, in contrasto con la Costituzione; senza contare il rischio di soluzioni eugeniche e razziste; la violazione del diritto inalienabile di conoscere le proprie origini da parte del figlio, che avrebbe pertanto una doppia paternità , con effetti devastanti sulla personalità.

Occorre poi considerare che la cessione di gameti maschili e femminili da parte di un soggetto estraneo alla coppia che intende avvalersi delle tecniche procreative , pur se gratuita, rappresenta una forma di commercializzazione del corpo umano; peraltro, poiché donare i gameti significa cedere la possibilità di dar vita ad un nuovo essere umano, che potrà subire anche danni a livello psicologico da questa operazione, non sembra potersi equiparare la cessione del seme alla cessione onerosa o gratuita del proprio sangue , o delle energie lavorative , o delle opere dell’ ingegno, che sono componenti e proiezioni intime ed infungibili della persona umana.

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Questi scenari crudi, e gli sfoghi emotivi e irrazionali rappresentano i temi che hanno portato l’Italia ad introdurre il divieto della fecondazione eterologa.

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CAPITOLO 3

3. LE RAGIONI DEL DIVIETO DI FECONDAZIONE