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3. LE RAGIONI DEL DIVIETO DI FECONDAZIONE

3.3. Il donatore di gameti: l’ anonimato

Qualora si ricorra alle tecniche di procreazione

medicalmente assistita di tipo eterologo , in violazione della legge 40/2004 (art. 4, comma 3) accanto alla coppia coinvolta, appare un altro soggetto, vale a dire il “donatore di gameti”, che fornisce il materiale genetico, che verrà utilizzato dalla coppia per procreare.

Il donatore è il genitore genetico del figlio e può essere: un uomo, qualora vengano donati gameti maschili, ovvero una donna, qualora vengano donati gameti femminili.

Come sappiamo, la legge in questione, al fine di assicurare al figlio uno status certo, ad un genitore che ha scelto di essere

15 Dal Fatto Quotidiano, intervista al Ministro Lorenzin:Ancora una volta, l'Italia starebbe guardando all'estero, in particolare a quei paesi in cui la fecondazione eterologa è realtà ormai da tempo. Qui, inizialmente, non era stato riconosciuto il diritto a conoscere l'identità del donatore. In molti casi, però, questo divieto è stato eliminato dopo diverse cause intentate da persone nate con fecondazione eterologa per conoscere i loro genitori biologici. Per questo motivo anche l'Italia riconoscerebbe il diritto di conoscere la propria identità biologica”.

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tale, esclude qualsiasi relazione parentale tra il figlio ed il genitore genetico (art. 9 comma 3) 16.

Così disponendo, dimostra di voler privilegiare non la verità materiale della discendenza biologica, ma la responsabilità derivante dal consenso.

Il legislatore, ha quindi, intenzionalmente escluso di dare rilevanza al rapporto biologico tra donatore di gameti e figlio; se infatti avesse scelto di dare rilevanza alla derivazione genetica della filiazione e coerentemente riconosciuto la genitorialità del figlio eterologo al donatore di gameti17, questi sarebbe portato a

valutare più seriamente la disponibilità a fornire il proprio materiale genetico ad altri per una procreazione artificiale, posto che rischia poi, di venir riconosciuto a tutti gli effetti, genitore del procreato.

Dunque, per la legge 40/2004, “in caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo” in violazione del divieto all’ art. 4 comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.

Dalla disposizione legislativa, deriva che il genitore biologico , ed essenzialmente il soggetto che abbia donato i

16 la scelta legislativa di vietare il ricorso alla tecnica di procreazione eterologa

(art. 4 comma3 legge cit.) e poi in caso di violazione del divieto, negare ogni relazione giuridica del procreato con il donatore di gameti (art 9 comma 3 legge cit.) , è ritenuta incoerente, ma inevitabile da G.Ferrando, Libertà,

responsabilità e procreazione , Padova 1999. 17

Il divieto di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo è considerato coerente con il riconoscimento giuridico del rapporto di filiazione tra il procreato e il donatore di gameti; possiamo inoltre sottolineare che la scelta legislativa di escludere il rapporto parentale tra procreato e donatore di gameti , pur se fondato sulla tutela dell’ interesse del minore appare in chiaro contrasto con il sistema normativo della filiazione , sistema nel quale, il vincolo di sangue prevale, in linea di principio, con l’ imposizione di obblighi del rapporto parentale al padre naturale.

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propri gameti maschili, non possa riconoscere il procreato come figlio naturale proprio (art. 250 c.c.) e che il figlio non possa ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità. Così disponendo, la legge 40/2004, assicura al figlio eterologo il suo stato di figlio legittimo o naturale , status desumibile in via interpretativa dall’ art. 9 comma 1, della legge medesima e fondato sul consenso, anche ricavabile da atti concludenti, dal marito e dal convivente.

In questo contesto, appare evidente che la disciplina legislativa, non sembra tutelare il diritto del figlio all’ identità personale e all’ accertamento del rapporti di filiazione , basato sul principio di veridicità.

La complessiva ratio della normativa sembra tuttavia, privilegiare il preteso interesse del nascituro ormai inserito in una diversa realtà familiare , a non subire turbamenti psichici ed affettivi, che potrebbero derivare dalla presenza di un genitore biologico, piuttosto che l’ interesse del figlio a conoscere le proprie origini biologiche.

La scelta dell’ anonimato del donatore di gameti appare infatti, anche coerente con la disposizione legislativa che vieta ogni relazione giuridica parentale tra donatore di gameti e nato (art. 9 comma 3) . Di contro però la salvaguardia della segretezza dell’ identità del donatore, porta a deresponsabilizzare il soggetto che dona i propri gameti, in violazione di legge, e a favorire la commercializzazione di gameti, e non garantisce il

favor veritatis, ossia il diritto del nato a “conoscere oltre al

patrimonio genetico, le proprie radici culturali”.

L’ anonimato dell’ ascendente biologico, a ben vedere, non tutela nemmeno la salute del nato, perché ostacolerebbe la ricostruzione di un quadro clinico completo dei dati genetici e potrebbe anche dar luogo a fenomeni di incesto. In sostanza, la

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scelta di garantire la segretezza dell’ identità del donatore di gameti, non garantisce i diritti del concepito coinvolto nelle tecniche di realizzazione di procreazione eterologa e ostacola la realizzazione del diritto alla salute e a conoscere le proprie origini; diritto che in altre esperienze giuridiche è espressamente considerato fondamentale e posto a tutela della dignità umana.

Volendo far riferimento alla normativa attuale in tema di donatori, non possiamo non citare la Conferenza Autonoma Stato Regioni 4 Settembre 2014, che ha approvato un documento, per uniformare in tutta Italia, le regole sui donatori, in tema di fecondazione eterologa, dopo l’ ultima sentenza della Corte che ha stabilito l’ incostituzionalità del divieto. Di seguito si riportano le regole sui donatori:

-Tra donatori e riceventi deve esserci una ragionevole compatibilità. si vieta comunque ai pazienti la scelta di alcune caratteristiche del donatore al fine di evitare illegittime selezioni eugenetiche. sarà il centro che dovrà assicurare l’ adeguata compatibilità tra la coppia e il donatore;

-Si prevedono inoltre dei limiti alle donazioni , ovvero un massimo di 10 nati per ciascuna donazione effettuata. vi sono delle regole con riguardo all’ età: dai 18 ai 35 per le donne e dai 18 ai 40 per gli uomini;

-Si sottolinea nuovamente l’ importanza dell’ anonimato nella donazione , in quanto non dovrà essere possibile per il donatore, risalire alla coppia ricevente o viceversa. Potranno essere resi noti i dati clinici del donatore/donatrice soltanto in casi eccezionali, dietro specifica autorizzazione e con procedure specifiche, per problemi medici della prole,ma in nessun caso alla

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coppia ricevente. L’accessibilità all’ informazione sarà gestita con il controllo di tracciabilità. I donatori/donatrici non hanno diritto di conoscere l’ identità del soggetto nato per mezzo di queste tecniche e il nato non potrà conoscere l’ identità del donatore/donatrice;

-Si prevede infine una specifica procedura di controllo, ovvero che siano condotti precisi test ed esami clinici per i donatori conservati presso apposito registro.