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Fra Regio Economato e Giunta Economale: il controllo statale e l'amministrazione economica del clero secolare e regolare milanese del

La nodale questione delle soppressioni nel Settecento lombardo fra storiografia economica, problematiche fiscali ed aspetti inter-

1.4 Fra Regio Economato e Giunta Economale: il controllo statale e l'amministrazione economica del clero secolare e regolare milanese del

Secondo settecento analizzati in una visione d'insieme (1751- 1778).

All'interno della Giunta Economale, a seguito delle importanti riforme degli anni Settanta del XVIII sec., continua ad operare, seppure in un ambito più limitato, un altro istituto che, dal Cinquecento fino al Settecento inoltrato, aveva segnato la

politica fiscale ed ecclesiastica nello Stato di Milano: il Regio Economato.123

Nasce, principalmente, come organo di controllo statale sul clero “nazionale” (secolare) e vigila sulle eventuali ingerenze della Chiesa di Roma entro i propri confini, in accordo al movimento verso la formazione di Chiese territoriali del XIV secolo, che aveva l'obbiettivo di statalizzare le funzioni economiche, politiche e

sociali del corpo ecclesiastico.124

Col passare dei secoli si rende subito conto che queste mansioni prettamente storico- istituzionali, iniziano ad avere anche forti implicazioni economiche, coinvolgendo non solo il clero secolare, ma anche quello regolare, ponendo in una nuova prospettiva alcuni aspetti di storia ecclesiastica, specie in ambito beneficiario. Sarà, 123 La storiografia tradizionale in merito si é fermata alle opere “classiche” di A. Galante, Il diritto

di placitazione e l'Economato dei benefici vacanti in Lombardia, Milano, 1894; G. A.

Ghisalberti, Il diritto di regalia sui benefici ecclesiastici in Italia (Spogli e Sedivacanze), in “Studi delle scienze giuridiche e sociali”, 3, Pavia, 1914, pp. 330- 383 e L. Prosdocimi, Il diritto

ecclesiastico nello Stato di Milano dall'inizio della signoria viscontea al periodo tridentino (sec. XIII- XVI), Milano, 1973. Di recente si segnala G. Dell'Oro, Il regio economo nel ducato di Milano e nei domini sabaudi e la questione dei benefici ecclesiastici durante l'antico regime, in

Donati C.- Flachnecker H. (a cura di), Le secolarizzazioni nel Sacro Romano Impero e negli

antichi Stati italiani: premesse, confronti, conseguenze, Bologna, Il Mulino; Berlin, Duncker &

Humblot, 2005, pp. 57- 98; Id., Il Regio Economato di Milano: uno strumento di difesa e di

controllo delle frontiere interne ed esterne, in Donati C. (a cura di), Alle frontiere della Lombardia. Politica, guerra e religione nell'età moderna, Milano, Franco Angeli, 2006, pp. 123-

150. Per quanto riguarda, invece, il materiale archivistico, piuttosto frastagliato e disperso, si rimanda, in primis, alla Biblioteca Ambrosiana (d' ora in poi Bam, ESC: Edizione nazionale dell'Epistolario di S. Carlo Borromeo on line www.ambrosiana.it) ed all'ASMi, U. E- Uffici-

Economato, bb. 42- 64. Il Regio Economato lombardo, istituito attorno al XVI sec., viene ad

assumere un' importanza decisiva con le Regie Istruzioni del 1641, divenendo il principale strumento di controllo del “clero nazionale” in quanto dipendente direttamente dalla Corona (cfr. ASMi, Culto p. a, b. 42, “Regio decreto del 25 dicembre 1641” in Notizie storiche relative

all'ufficio dell'Economo nello Stato di Milano; Ibidem, Serie di documenti inviati al Ministro Plenipotenziario riguardanti il Regio Economato, 1641- 1754). Dopo il 1859, a seguito

dell'Unità italiana, l' organo (al quale già aveva “attinto” nel XVIII° sec. il Regno di Sardegna) continua ad esercitare le sue funzioni alle dipendenze del Ministero di Grazia e Giustizia e dei

Culti fino al Concordato del 1929, quando si stabilisce che “sono aboliti l' exequatur, il regio placet, nonché ogni nomina cesarea o regia in materia di provvista di benefici od uffici

ecclesiastici in tutta Italia (art. 24) (e) lo Stato italiano rinuncia alla prerogativa sovrana del regio

patronato sui benefici maggiori e minori (“Abolizione della Regalia sui benefici maggiori e

minori”, art. 25).

124 Dell'Oro G., Il Regio Economato. Il controllo statale sul clero nella Lombardia asburgica e nei

poi, il periodo delle riforme settecentesche a delinearne meglio l'istituto e l'ambito d'azione: non solo facoltà di amministrare i benefici vacanti (diritto di Economato), di giudicare in materia ecclesiastica e di applicare i diritti di regio placito e di exequatur, ma principale collegamento in ambito beneficiario tra la Corona, il Papato, le istituzioni ed il clero milanese. Con gli austriaci, pertanto, l'ufficio diventa un importante snodo delle relazioni politiche, ecclesiastiche, economiche e clientelari del Ducato.

A dare una struttura consolidata all'istituto ci penseranno le direttive emanate da Maria Teresa nella primavera del 1744, intervenendo su tutta l'amministrazione ecclesiastica dello Stato e costituenti una vera e propria integrazione delle Regie

Istruzioni del 1641.125

Rimane, innanzitutto, intatta, la struttura, costituita dall'economo generale e dai

subeconomi provinciali, i cui uffici hanno la medesima composizione e consistenza di

quello della capitale. Ad essi si aggiungono, di volta in volta, ufficiali addetti all'amministrazione dei benefici rimasti vacanti.

Ogni economo o subeconomo viene coadiuvato nella propria attività anche da un

cancelliere, di norma un notaio iscritto al collegio del capoluogo, e da un

segretario.126 I compiti attribuiti all'economo spaziano dalla riscossione dei sussidi del

clero alla Corona (e, qui, rientra in gioco, il clero regolare con il Sussidio

Ecclesiastico) a quella delle decime, senza tralasciare l' amministrazione ed il

controllo di tutti i benefici ed i feudi ecclesiastici presenti nel Ducato di Milano, compresi quelli direttamente soggetti agli ordinari diocesani. Altre funzioni riguardano l'applicazione del placito a tutte le provviste ed, infine, l'imposizione dell'exequatur ad ogni ordine, atto, documento proveniente da Roma, in modo da

impedire eventuali contrasti con la giurisdizione regia.127

A questo scopo viene richiesta un'attiva collaborazione da parte delle magistrature dello Stato, in particolare del Senato.

Un aspetto importante riguarda le remunerazioni, in parte fisse ed in parte a percentuale. Ai sovraintendenti, con il compito di svolgere le ricognizioni, cioé stilare un rapporto del beneficio vacante da prendere in custodia (apprensione) e assicurarsi che il bene non venga assegnato ad un nuovo beneficiario senza il placito dell'economo generale, vengono corrisposte sei lire al giorno.

Per autenticare l'opera, a questi ufficiali si affianca un notaio collegiato scelto dall'economo, pagato tre lire sul posto ed altre sei lire per redigere gli atti in doppia copia, di cui non dev'essere consegnata copia al nuovo provvisto, mentre l'altra

dev'essere depositata presso la cancelleria dell'Economato.128

Nel caso in cui gli ufficiali debbano recarsi in un luogo distante dalla sede, le spese 125 Cfr. ASMi, Culto p. a., B.E.(d'ora in poi Benefici Ecclesiastici), b. 234,Consulte del Senato

intorno le provviste dè benefici ecclesiastici, 15 luglio 1743; Ibidem, b. 52,“Direttive di S. M.

Imperatrice M. Teresa in ordine all'ufficio del regio economo”.

126 ASMi, Culto p. a., B.E., b. 57, “ Direttive di S. M. Imperatrice M. Teresa in ordine all'ufficio del

regio economo”, cit.

127 Ibidem. 128 Ibidem.

del viaggio, del vitto e dell'alloggio dovranno essere rifuse dal nuovo provvisto; tuttavia, quando si tratta di amministrare benefici a basso reddito, l'attività svolta

dagli ufficiali e l'immissione al possesso diventano gratuite.129

I subeconomi provinciali, anch'essi di solito ecclesiastici e scelti dall'economo

generale, hanno l'obbligo di assicurarsi che le messe e gli altri oneri, disposti da legati, eredità e donazioni, siano regolarmente adempiuti e sia loro dovere operare

per conservare i benefici nel miglior modo possibile, ordinando eventuali riparazioni che, se giustificate, dovranno essere rimborsate dal futuro provvisto. Nel caso di tempeste o altri eventi eccezionali, le note delle spese sostenute devono essere presentate all'economo generale, il quale ha piena libertà nel decidere l'entità del rimborso.130

Per evitare degli abusi, a tutti gli ufficiali dell'Economato viene fatto divieto di nominare massari o affittuari diversi da quelli già residenti ed assumere lavoranti nei beni requisiti. Anche quando vi sono terre sfitte o contratti in scadenza, essi si limitano a pubblicare avvisi d'asta e affittarli al miglior offerente, il quale sarà subito

costretto a versare una consistente cauzione.131

Vi sono, poi, compensi aggiuntivi, fissati sulla base dell'attività svolta e dei placiti rilasciati, che rendono questa carica estremamente redditizia e molto ambita, pur rimanendo, comunque, una delle maggiori cause di abusi.

Per stabilire con precisione gli importi dovuti, ogni placito deve riportare il valore del beneficio ed il reddito annuo presunto: in base a queste stime dovrà essere calcolata la percentuale da versare agli ufficiali economali. Le retribuzioni verranno, quindi, assegnate secondo la seguente tabella:

Tabella 4 (segue): “Remunerazioni degli Ufficiali del Regio Economato secondo le Regie Istituzioni del 1641 integrate dalle direttive imperiali del 1744”.132

129 Ibidem. 130 Ibidem. 131 Ibidem. 132 Ibidem.

Voci Cancelliere Subeconomo Cancelliere

200 lire 100 lire 100 50 2/3 del 50 % 1/3 del 50 % 24 12 2/3 del 50 % 1/3 del 50 % 24 12 2/3 del 50 % 1/3 del 50 % 12 6 2/3 del 50 % 1/3 del 50 % 12 6 2/3 del 50 % 1/3 del 50 % 12 6 2/3 del 50 % 1/3 del 50 % 12 6 2/3 del 50 % 1/3 del 50 % 6 3 2/3 del 50 % 1/3 del 50 % 6 3 2/3 del 50 % 1/3 del 50 % 6 2/3 del 50 % 1/3 del 50 % Economo Placito per arcives covato

Placito per Vescovati Placito per Abbazie e benefici concistoriali

Placito per prime dignità

cattedrali

Placito per decano, arciprete, canonico della Cattedrale

Placito Chiericato

Placito per Prepositura e

altre dignità delle collegiate

Placito per Priorato parrocchiale

Placito per Maceconicato in

Duomo

Placito per Canonicato in

Colleggiata

Placito per Rettoria,

Gli economi, oltre alle suddette retribuzioni, hanno il diritto di trattenere il 10 % dei frutti riscossi durante l'amministrazione di tutti i benefici, mentre il restante dovrà essere versato per essere poi assegnato al nuovo provvisto, previa presentazione della licenza (placito) dell'economo generale e del subeconomo.

L'economo generale, inoltre, può nominare subeconomi “a termine” per amministrare i benefici maggiori, come l'arcivescovado, i vescovadi e le abbazie. A questi ministri interinali vengono dati ampi poteri d'intervento di cui ne rispondono

solo davanti al giudice, al governatore ed alle principali magistrature.133

La riforma teresiana del 1744, innanzitutto, non toccando la struttura, interviene sulla

sostanza.

All'Economato si attribuisce il controllo amministrativo su tutti i benefici vacanti “di disposizione della Santa Sede, concistoriali ed juspatronati.

Appena avuta notizia della morte dei provvisti i subeconomi dovranno requisire i benefici e redigere un inventario per rendere certa la corretta gestione dei beni. Nel periodo di vacanza del beneficio i lavoratori pagheranno tutti i carichi fiscali laicali, mentre i frutti destinati al beneficiato saranno incamerati e versati presso il Banco di

S. Ambrogio ed, al momento del rilascio del bene, il placito dovrà essere registrato in

appositi libri contabili.134

Si ribadisce, inoltre, che le nomine ai benefici ecclesiastici, senza alcuna distinzione, dovranno ottenere il placito del Governatore o dell'Economato e che essi non

133 Ibidem.

134 Ibidem. Sul funzionamento del Banco di S. Ambrogio si veda: Delle leggi, contratti e governo

del Banco di S. Ambrogio della Ecc.ma Città di Milano stabilite già li 2 aprile 1601 nella Congregazione delli Signori Governatori del medesimo, accettate e poi confermate li 12 lugli stesso anno dell'Ecc. mo Generale Consiglio de Sig. ri LX decurioni della predetta Metropoli, successivamente nell'anno 1698 29 agosto, 1730, tip. Giuseppe Pandolfo Malatesta.

Voci Cancelliere Subeconomo Cancelliere

6 3 2/3 del 50 % 1/3 del 50 %

6 3 2/3 del 50 % 1/3 del 50 %

6 3

14 7

41 21 2 scudi 1 scudo

11 compreso compreso compreso

3 Fino a 3 lire

Per gli atti autentici 18 soldi a foglio Per copie d' atti 10 soldi a foglio Per copiare gli atti autentici 10 soldi a foglio Per prendere visione 10 soldi a foglio

Per firma d'atti 5 soldi

Per ricevuta atti 5 soldi

Tabella 4 (segue): “Remunerazioni degli Ufficiali del Regio Economato secondo le Regie Istituzioni del 1641 integrate dalle direttive imperiali del 1744”

Economo

Placito per Benefici semplici non titolati

Placito per Cappellania Exequatur d'ogni sorte Informative al Senato per Exequatur o placiti

Per giornata di apprensione (ricognizione)

Per la durata del possesso, solo al Cancelliere

Conservazione e rilascio atti del beneficio appreso

potranno essere assegnati a forestieri o a persone ritenute poco fedeli alla Corona. L'accertamento di tali requisiti sarà affidato al Senato, il quale verificherà “nascita, costumi e maniera di vivere” dei provvisti” e, “non avendo intiera soddisfazione di questo tal soggetto, sospenderà o denegherà il placet”.135 Nei casi in cui un

ecclesiastico prendesse possesso di un beneficio senza licenza, si dovrebbero sequestrare tutti i beni e le entrate; altre eventuali sanzioni saranno decise di volta in volta dai Magistrati. In ogni caso i beneficiati, in quanto ecclesiastici, vengono esentati dal pagamento delle spese straordinarie.

Infine, viene confermato che i benefici non potranno essere oggetto né di rinuncia né

di permuta, se non nei limiti di quanto stabilito dal Concilio di Trento. 136

Per impedire le interferenze dell'aristocrazia, l'imperatrice chiede a tutto il clero lombardo, specialmente ai Vicari Capitolari sede vacante, di collaborare, mentre il

Senato e l'Economato sono invitati a stare all'erta affinché non si ripresentino più

“casi di pensioni espresse che occulte” e, nel caso in cui se ne scoprissero delle altre, essi dovrebbero bloccarne i pagamenti ed indagare in modo da scoprire i responsabili

prima di inviarne la relazione a Vienna”.137

A conclusione della riforma dell'Economato, l'imperatrice dispone l'esonero del regio

economo Antonio Maria Melzi, in carica dal 12 dicembre 1714, scopritore del famoso

scandalo di alcune pensioni cardinalizie segrete del 1714 e di nuovi “fondi neri” nel

periodo 1725- 1728.138

Segue, dal 1748 al 1751, un periodo delicato in cui l'incarico di regio economo verrà affidato all' abate Giuseppe Lambertenghi, appositamente scelto dalla stessa Maria Teresa.139

L'unico, importante, provvedimento, riguardante, peraltro, il clero regolare, sarà l'ordine regio del 7 giugno 1747 con cui si stabilisce che i superiori degli ordini religiosi, dopo essere stati eletti dai Capitoli provinciali, dovranno presentare la bolla

pontificia di investitura all'economo per il placito.140

135 ASMi, Culto p. a., B.E., b. 57, “Direttive di S. M. Imperatrice M. Teresa all'ufficio del regio

economo”, cit.

136 ASMi, Culto p. a., U. E., b. 52, Istruzione all'economo regio nello Stato di Milano, 10 aprile

1744.

137 ASMi, Culto p. a., B. E., b. 234, Ordine regio inviato al governatore di Milano ad interim

Cristiano Lobkovitz, 25 aprile 1745.

138 Ibidem. Si vedano anche: ASMi, Culto p. a., U. E., b. 53, Dispaccio regio del 24 luglio 1720;

Ibidem, Dispaccio regio del 6 agosto 1720; Ibidem, Dispaccio regio del 22 luglio 1722. Sui “fondi neri”, si rimanda, invece a: ASMi, Culto p. a., B. E., b. 245, Lettera regia indirizzata al

governatore di Milano Wilrico Filippo Lorenzo Daun, 15 maggio 1726; Ibidem, b. 234, Ordini Cesarei di Carlo VI al Senato circa il regio placet, la condotta del regio economo e le cedole bancarie richieste da Roma per le pensioni segrete,15 e 30 maggio 1726, ed Ibidem, b. 245, Relazione del regio economo Melzi.

139 ASMi, Culto p. a., b. 55 Lettera regia, 1 febbraio 1751. Nomina accolta con favore dai ministri

governativi, che ritengono l'ufficio economale “il Baluardo della buona disciplina e la sentinella della Regia Giurisditione” (ASMi, Culto p. a., b. 55, Lettera al Governatore da parte del barone

Palazzi, Vienna, 1 febbraio 1751).

Con la scoperta, nuovamente, fra il 1748 ed il 1749, di alcune pensioni segrete, e l'acuirsi dei contrasti fra l'Impero, gli aristocratici milanesi e la Chiesa romana e locale, la relazione redatta dal Lambertenghi punta il dito contro il Senato, incontrando, in ciò, il parere favorevole di Vienna, peraltro già “infastidita” dal notevole ritardo con cui la più alta magistratura milanese stava provvedendo, da almeno un anno, “al censimento di tutti i benefici esistenti in questa Lombardia

Austriacha, tanto collattivi, che di regio patronato”.141

Nella relazione emerge, chiaramente, l'ingerenza continua del Senato negli affari ecclesiastici, per cui l'imperatrice si convince di estrometterlo del tutto dalle questioni economiche ed ecclesiastiche, assegnando, di nuovo, il controllo su tutta la materia al

Regio Economato.

Nonostante le successive proteste della Curia milanese relative all'ultimo provvedimento, in cui si temeva un eccessivo rafforzamento dell'Economato, l'azione del Lambertenghi prosegue, sostenuta dal governo centrale.

Nel biennio 1753- 1754 viene redatto un nuovo memoriale in cui, più esplicitamente, si accusa la fitta rete di complicità tra aristocrazie e clero a tutela dei propri interessi.142

Il 24 dicembre 1753, tuttavia, “per troncare le longhezze e le improprie esazioni”, si procede alla pubblicazione di un'apposita, nuova Costituzione imperiale di riforma

del Regio Economato. 143

Con tale atto l'organo viene trasformato in un vero e proprio ufficio burocratico stipendiato dalla Cassa Regia. Lo scopo del provvedimento é quello di stabilire, in modo univoco, le procedure di amministrazione della materia beneficiaria affinché gli affari di competenza procedano ex officio. Per questo si decide di abolire ogni diritto pecuniario extra salariale degli ufficiali e la procedura di rilascio del regio placito viene uniformata per tutti i casi grazie all'introduzione di un modulo prestampato. Si chiede, poi, al Lambertenghi di stilare una nuova relazione sul funzionamento dell'ufficio, la sua struttura, le mansioni di coloro che lo compongono e la consistenza delle paghe; al termine dell'indagine viene fissato un salario fisso oltre al quale nulla potrà essere preteso.144

Con il 1755, in conseguenza di una nuova fase di riforma istituzionale dello Stato di Milano, anche il Regio Economato subisce alcune revisioni in modo “da dargli la

religiosi partecipavano tutti i superiori dei conventi presenti nella provincia religiosa d'appartenenza; le rettorie erano attribuite elettivamente in quella sede.

141 ASMi, Culto p. a., b. 55, Istruzione regia per la richiesta de Provvisti per il Reale Assenso, 3

gennaio 1752. Circa il periodo di “transizione”, relativo al ruolo dell'Economato, si vedano: ASMi, Culto p. a., b. 49, Regio dispaccio, 31 agosto 1748; Ibidem, Ordine regio, 31 gennaio 1750. Per il memoriale redatto dal Lambertenghi, si rimanda ad ASMi, Culto p. a., U. E., b. 50,

Memoriale al Cardinale Millini, 1751.

142 ASMi, Culto p. a., U. E., b. 44, Promemoria dell'Economo generale, 1753- 1754.

143 ASMi, Culto p. a., U. E., b. 44, Dispaccio regio per l'applicazione della Costituzione imperiale

di Maria Teresa del 24 dicembre 1753 e pubblicata dalla Giunta di Governo il 7 gennaio 1754.

144 ASMi, Culto p. a., B. E., b. 248, Relazione del Cancelliere dell'Economato Lugani, 18 gennaio

norma fissa delle sue direzioni nelle di lui incombenze”.145

Questo provvedimento, in sostanza, composto di tre articoli, stabilisce che l'istituto continui nella sua opera di requisizione e di amministrazione dei benefici vacanti; dalla sua competenza vengono, però, esentati i benefici sottoposti direttamente agli ordinari diocesani. Quelli rilasciati dagli ufficiali economali devono, poi, essere obbligatoriamente registrati entro due mesi dal giorno della spedizione del placet, affinché la contabilità di essi nello Stato sia sempre aggiornata e verificabile.

Mentre crescono i contrasti con l'aristocrazia lombarda, i rapporti con la Santa Sede subiscono un netto miglioramento grazie alla politica concordataria intrapresa da Benedetto XIV, che, in questo modo, riesce ad ottenere l'attenuazione di alcune

caratteristiche dell'Economato.146

Tale riavvicinamento, però, durerà meno di un anno. Appena viene eletto pontefice Clemente XIII, nel luglio 1758, riprendono i contrasti.

Dal punto di vista prettamente fiscale ed economico, infatti, il Concordato, non colpisce per nulla le immunità e le esenzioni di una fetta consistente del clero, in particolare quello regolare, e l'attenuazione dei poteri conferiti al Regio Economato continua a favorine l'arricchimento.

Occorre, pertanto, ripensare l'istituto alla luce della politica riformatrice che già si sta prospettando nella seconda metà degli anni sessanta del secolo XVIII, facendo rientrare, in tale ottica, non solo il clero nazionale, ma, in particolare, quello regolare. La risposta di Vienna sarà l'ennesima, decisiva, riforma dell'Economato nel periodo 1762- 1765, preludio dell'istituzione dell'ancor più importante Giunta Economale. Gli obiettivi del governo rimangono sempre due: procedere, da un lato, all'estromissione del Senato, dell'aristocrazia e della Chiesa, romana ed ambrosiana, dalle continue ingerenze sulle attività economali e, dall'altro, iniziare ad occuparsi degli interessi economici del clero regolare, l'unico soggetto che ancora, se si escludono le dichiarazioni per il Sussidio Ecclesiastico, sfugge fiscalmente all'azione del Regio

Economato.

Per quanto riguarda il primo aspetto, occorre ricordare che, a seguito dei contrasti avuti con il nuovo responsabile dell'ufficio, il già vicario arcivescovile Michele Daverio, per impedire il blocco delle attività dell'Economato, il governatore Firmian ordina al summenzionato regio economo di dimettersi dal Vicariato arcivescovile, 145 ASMi, Culto p. a., bb. 232 e 234, Carta reale delle regole per la direzione del Regio Economato,

20 febbraio 1755.

146 Il Concordato viene approvato da Roma il 16 dicembre 1757 e da Vienna il 27 ottobre 1757.

Sulle materie d'interesse economico, si fissano norme precise per l'applicazione delle immunità ai beni ecclesiastici e si statuisce che i beni posseduti da ecclesiastici siano soggetti a tutti i

carichi laicali per la parte colonica, mentre la piena immunità viene riconosciuta alla porzione dominicale ed ai benefici registrati nei Catasti come immuni prima del 1565, previa

presentazione della documentazione originale. Per andare incontro alle richieste del pontefice, si acconsente che i lavoratori dei beni ecclesiastici paghino solo i due terzi dei pesi fiscali a cui sono sottoposti quelli dei laici, mentre la “tassa personale” da loro dovuta non può superare le sei lire (Concordato colla Santa Sede intorno alla porzione colonica dè beni antichi ecclesiastici

dello Stato di Milano, Bam (d'ora innanzi Biblioteca ambrosiana di Milano), S 213 inf., in G.

intimandogli di applicare senza indugio il regio exequatur al fine di evitare

intromissioni della Santa Sede.147

Infine, si stabilisce, in via di massima costante ed invariabile, che il Senato non possa in alcun modo immischiarsi nelle attività dell'Economato, poiché nelle materie