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II. OLTRE LA IV DIRETTIVA GLI ANNI 2000 DELL’ARMONIZZAZIONE

2.3 Il Regolamento 1606/2002 e l’adozione dei principi contabili internazional

2.3.1 L’endorsement mechanism

Alla Commissione europea era riservato il ruolo di coordinare l’adozione dei principi contabili emessi dallo IASC mediante una ben definita procedura di omologazione, affinché decidesse circa l’applicabilità dei singoli principi contabili all’interno dei confini europei, rendendoli in ultima analisi norma di legge50.

In riferimento a tale meccanismo di validazione, nel testo del regolamento furono indicati i requisiti fondamentali che le disposizioni in materia di redazione dell’informativa societaria devono necessariamente possedere per poter essere

49 P. PETROLATI, op.cit., pagg. 80 e ss. 50 Reg. 1606/2002, art. 3, comma 1.

accettate all’interno dell’area comunitaria.

In primo luogo, bisogna chiedersi se il principio da omologare sia compatibile con il perseguimento del “quadro fedele” che l’informativa societaria è chiamata a fornire, nonché criterio ispiratore delle direttive in materia di bilancio. In aggiunta, la sua applicazione deve orientare la comunicazione di bilancio ai fondamenti di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità, richiamati esplicitamente51, perché i destinatari dell’informativa stessa possano basare le proprie decisioni a seguito di una valutazione sull’operato dell’organo amministrativo.

Mentre i due requisiti appena riportati sono dotati di natura prettamente tecnica, la terza condizione cui i principi internazionali sono chiamati ad attenersi affinché siano ritenuti validamente applicabili all’interno dell’Unione Europea, prevede che essi siano in grado di contribuire all’interesse pubblico europeo – un’aspettativa che persegue, evidentemente, un impegno di carattere politico52.

Con il rispetto dei tre presupposti si verrebbe, quindi, ad affermare l’idoneità di quanto previsto dai principi IAS/IFRS per l’auspicato conseguimento della trasparenza e della comparabilità dell’informativa societaria, fino a quel momento ritenuta dai mercati scarsamente attendibile..

Nel novero delle previsioni di natura tecnico-normativa, il regolamento in esame detta un preciso meccanismo d’adozione dei principi contabili internazionali

51 Reg, 1606/2002, art. 3, comma 2.

52 Cfr CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, 2283° sessione del Consiglio – ECOFIN, Bruxelles, 17 luglio 2000, nell’accogliere positivamente gli obiettivi della comunicazione contabile inseriti nella Strategia di Lisbona, si esprime puntualizzando che nel procedere al riconoscimento di tali norme

contabili internazionali, la Comunità europea accerterà che esse rispondano effettivamente all’interesse pubblico europeo e che possano essere utilizzate in tutta sicurezza giuridica dalle imprese europee.

e delle interpretazioni ad essi connesse; i principi esistenti al momento dell’entrata in vigore del testo, inoltre, sarebbero stati accolti per mezzo del successivo Regolamento 1725/2003 del 29 settembre 2003, così come il modello stesso del regolamento sarebbe stato adottato per ogni intervento di omologazione degli IAS/IFRS.

La procedura di carattere tecnico-politico appena citata è denominata endorsement mechanism; essa ha la funzione di rendere validi i principi contabili internazionali in ognuno degli ordinamenti giuridici dei Paesi membri, dotandoli della necessaria efficacia legale ai fini dell’informativa societaria delle imprese europee.

In particolare, è stabilito che l’organo preposto alle decisioni circa l’effettiva adozione di un determinato principio IAS/IFRS è la Commissione Europea, che si avvale della collaborazione di due gruppi di esperti: uno di stampo politico, l’altro dotato di natura privatistica.

Il primo, l’Accounting Regulatory Committee53, organo tecnico interno alla Commissione, ha il compito di assisterla nella valutazione del rispetto dei principi da introdurre ai requisiti fissati nel Reg. 1606/2002. Nel dettaglio, si esprime sulla convenienza dell’adozione dei singoli documenti emanati dallo IASB e si pronuncia

53 Il Comitato di Regolamentazione Contabile (ARC), istituito all’uopo, è composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione (da cui originano le proposte di adozione dei principi IAS/IFRS), con la quale opera al fine di garantire la piena trasparenza nei confronti di Consiglio e Parlamento Europeo (si ricorda, infatti, che nel disegno istituzionale europeo, l’iniziativa politica compete alla Commissione Europea, c successivamente le proposte sono approvate in sede di Parlamento e Consiglio).

approvando o respingendo la prosecuzione dell’iter di recepimento54.

Dalla collaborazione con lo European Financial Reporting Advisory Group55, d’altra parte, si mira all’ottenimento di un parere favorevole sulle proposte di adozione scaturenti da iniziativa della Commissione. L’ente opera, in realtà, come primo soggetto interpellato in merito al vaglio dei principi contabili internazionali56, e inoltre possiede un’ulteriore importante funzione: nei rapporti con lo IASB, infatti, ha il compito di esercitare fin dalla stesura delle bozze dei nuovi principi il coordinamento richiesto tra le esigenze comunitarie in tema di armonizzazione e l’impostazione IASB57.

54 Si ricorda che, in caso di valutazione positiva dell’ARC, il principio contabile internazionale è obbligatoriamente recepito nella sua interezza, non potendo, dunque, esserne approvata solo una parte. Cfr. P. PETROLATI op.cit., pag. 69 ss.

55 Dell’EFRAG – Gruppo Consultivo per l’informazione finanziaria in Europa – fanno parte esperti contabili operanti nel settore privato degli Stati membri, ovverosia esponenti degli standard setter dei vari ordinamenti (tra i quali si ricorda, per il nostro Paese, l’Organismo Italiano di Contabilità) con la principale funzione di assistere le istituzioni europee su questioni di natura contabile.

Cfr. Reg. 1606/2002, art. 6 e http://ec.europa.eu/finance/accounting/governance/committees/index_en.htm. 56 Dal 2007 è previsto, in aggiunta ai due organi appena citati, il coinvolgimento dello Standard Advice

Review Group (SARG), incaricato di verificare l’obiettività e la neutralità dei pareri dell’EFRAG.

Cfr Decisione della Commissione Europea 2006/505/EC del 14 luglio 2006 e AA.VV., Evoluzione dei

principi contabili nel contesto internazionale, Franco Angeli, Milano, 2012, pagg. 28 e ss.

57 M. ROMANO, Elementi introduttivi di ragioneria internazionale. Il processo di armonizzazione contabile. Facoltà di Economia, Università degli Studi di Foggia, 2011.

Fig. 2.2 – Il processo di endorsement nell’Unione Europea.

A partire dal Regolamento 1725/2003, attuativo dei 41 documenti IAS e delle 33 interpretazioni SIC58 esistenti al 14 settembre 2002 (ad eccezione dei principi riguardanti gli strumenti finanziari che, in quel momento, erano soggetti a revisione dallo stesso organismo emanante i principi internazionali59), nel tempo si sono susseguiti un considerevole numero di provvedimenti atti al recepimento dei principi emanati dallo IASB, procedimento per altro tutt’ora in avvenire.

58 Con SIC si indica lo Standing Interpretation Committee, organo tecnico interno alla IASC Foundation, che principalmente si occupa di assistere lo IASB e di predisporre interpretazioni sui principi contabili internazionali. Dal 2002, a seguito della riorganizzazione dell’organismo deputato a emettere i principi internazionali, è stato sostituito dall’IFRIC – International Financial Reporting Interpretation Committee. 59 P. MORETTI., L’applicazione dei principi IAS nell’ordinamento italiano, in Corriere Tributario 30/2004,