II. OLTRE LA IV DIRETTIVA GLI ANNI 2000 DELL’ARMONIZZAZIONE
3.3 Principi generali di redazione del bilancio nella Direttiva 2013/34/UE a
3.3.2 Segue: deroghe al criterio del costo Il metodo della
In merito al criterio base per le valutazioni patrimoniali, anche nella nuova
96 COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione interpretativa in merito ad alcuni articoli della Quarta e
della Settima Direttiva del Consiglio sui conti delle società, in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee,
C 16, 20 gennaio 1998.
97 Cfr. art. 4, par. 6 Direttiva 78/660/CEE. 98 Art. 6, par. 3, Direttiva 2013/34/UE.
direttiva quello del prezzo di acquisto o del costo di produzione rimane il principio di riferimento per la contabilizzazione delle operazioni aziendali99.
Sono, inoltre, sensibilmente rivisitate le deroghe previste dalla Quarta Direttiva, ovverosia quelle introdotte dalla Direttiva 65/2001/CE100 in ordine alla valutazione delle degli strumenti finanziari ed altre voci diverse dagli strumenti finanziari – previsioni ad oggi non recepite nell’ordinamento italiano.
In particolare, nell’intento di avvicinare la disciplina europea all’utilizzo della logica di fair value, il nuovo intervento comunitario prevede due articoli dedicati alla possibilità di applicare metodi alternativi di valutazione in deroga al disposto dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera i, e al principio generale di rilevazione degli utili solo se realizzati, ovverosia:
- l’articolo 7, dedicato alla metodologia di valutazione alternativa riservata alle immobilizzazioni con il sistema della rideterminazione dei valori;
- l'articolo 8, che definisce la valutazione al valore netto per gli strumenti finanziari e altre categorie dell’attivo.
Andando ad analizzare le novità introdotte dalla prima delle due disposizioni appena citate, è disposto che il metodo della rideterminazione dei valori concede agli Stati membri di autorizzare o prescrivere, a tutte le categorie di imprese o solo ad alcune, l’adozione del criterio in oggetto quale alternativa per la valutazione delle immobilizzazioni; nel caso di recepimento di questa opzione, sono i singoli
99 Cfr. art. 6, par. 1, lett. i Direttiva 2013/34/UE e art. 32 Direttiva 78/660/CEE. 100 Sezione 7-bis aggiunta dall’art. 1 della Direttiva 65/2001/CE.
ordinamenti a stabilire i contenuti e la portata di tale metodo.
E’ inoltre previsto che l’importo risultante dalla differenza tra il prezzo di acquisto (o costo di produzione) e il valore che emerge dall’applicazione del metodo in esame sia iscritto in una riserva apposita del patrimonio netto, non distribuibile ai soci, salvo che i valori in essa contenuti coincidano con il realizzo di una plusvalenza. Tuttavia, è concesso convertire la riserva, totalmente o anche solo parzialmente, a titolo di aumento gratuito di capitale sociale. Senza dubbio, la riserva deve essere ridotta nel caso in cui non si renda più necessaria l’applicazione del metodo di rideterminazione dei valori, come può accadere in caso di alienazione dell’immobilizzazione.
Infine, è previsto che le rettifiche di valore siano calcolate alla chiusura di ogni esercizio amministrativo101.
La rideterminazione dei valori ha come scopo, ancora una volta, quello di perseguire quella riproduzione fedele alla realtà della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dettata dalla clausola generale; nonostante la chiara ispirazione ai caratteri internazionali del valore di mercato, è lasciata ai singoli ordinamenti nazionali la specificazione dei criteri applicativi.
E’ chiaro, in ogni caso, che il legislatore comunitario ha preso ispirazione dallo schema dettato dal revaluation model contenuto nello IAS 16102, il quale consente l’adeguamento, in aumento o in diminuzione, del valore delle
101 Ai sensi delle definizioni contenute all’art. 2, si evidenzia che con “rettifiche di valore” si considerano anche le variazioni che non abbiano necessariamente carattere definitivo.
102 Da ricordare, in ogni caso, che il principio contabile internazionale appena menzionato si riferisce esclusivamente alle immobilizzazioni materiali, mentre con la nuova direttiva, nel disporre sul metodo di rideterminazione dei valori, non si esclude la possibilità di applicazione per le altre categorie di immobilizzazioni.
immobilizzazioni rispetto al valore iscritto in attivo.
Qualche autore, commentando la nuova direttiva europea, ha mosso alcune perplessità in ordine alla mancata previsione del funzionamento delle rettifiche diminutive del valore delle immobilizzazioni, avanzando la possibilità che queste siano contabilizzate solo nel caso in cui abbiano carattere durevole103. A parere di chi scrive, si potrebbe ipotizzare, invece, un implicito rimando alle statuizioni dei principi contabili internazionali, da applicare in via analogica, anche perché escludere la possibilità di effettuare una rideterminazione dei valori con segno negativo non andrebbe che a minare ulteriormente il principio della prudenza, cui questo nuovo sistema deroga esplicitamente.
In ogni caso, per quanto concerne la contabilizzazione di questo nuovo criterio, si può affermare che la differenza tra valore contabile e valore rideterminato sia da destinare a riserva nel caso in cui l’importo derivante da questo raffronto risulti positivo; ritenendo, poi, valida l’interpretazione che permette l’iscrizione anche delle rettifiche negative, queste andrebbero registrate in quanto costi di esercizio nel conto economico, salvo imputarle a diminuzione o annullamento della riserva eventualmente costituita in esercizi precedenti.
Di seguito è proposto un esempio che mostra una possibile applicazione del metodo appena esposto; saranno utilizzati gli schemi di stato patrimoniale e conto economico (con classificazione per natura) previsti dalla nuova direttiva.
Si ipotizzi l’acquisto di un macchinario industriale nell’esercizio n, del valore
103 Cfr. M. CARATOZZOLO, Proposta di direttiva contabile che sostituisce le direttive IV e VII. In tema di
di € 100.000, vita utile 10 anni e quota di ammortamento di € 10.000. A fine esercizio, sono effettuate le normali scritture di assestamento.
Esercizio n STATO PATRIMONIALE ATTIVO PASSIVO C) Immobilizzazioni
II) Immobilizzazioni immateriali
2) Impianti tecnici e macchinari
Macchinari industriali 100.000,00
-‐ fondo amm. macchinari 10.000,00
Valore netto contabile 90.000,00
CONTO ECONOMICO
7) a) Rettifiche di valore relative alle immobilizzazioni
materiali 10.000,00
Nell’esercizio successivo, il valore del macchinario industriale viene rivalutato per un importo pari a € 15.000, e tale valore è imputato a specifica riserva di patrimonio netto. La quota di ammortamento del nuovo esercizio, evidentemente, è data dal rapporto tra il nuovo valore cui il macchinario è iscritto e la vita utile residua (in questo caso, 9 anni)104.
Esercizio n+1
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO PASSIVO
C) Immobilizzazioni A) Patrimonio netto
II) Immobilizzazioni immateriali III) Riserva di rivalutazione 15.000,00 2) Impianti tecnici e macchinari (da rideterminazione dei valori)
Macchinari industriali 105.000,00
-‐ fondo amm. macchinari 11.666,67
Valore netto contabile 93.333,33
104 Poiché nello stato patrimoniale si prende in considerazione, ogni volta, il valore netto contabile del macchinario, il fondo è chiaramente riadeguato in ogni esercizio.
CONTO ECONOMICO
7) a) Rettifiche di valore relative alle immobilizzazioni
materiali 11.666,67
Nell’esercizio n+2, il macchinario subisce una perdita di valore pari a € 20.000. Si nota che la riserva iscritta ai maggiori valori derivanti dalla rideterminazione con segno positivo assorbe le conseguenze dell’evento, mentre la variazione negativa residua è imputata a conto economico.
Esercizio n+2 STATO PATRIMONIALE ATTIVO PASSIVO C) Immobilizzazioni
II) Immobilizzazioni immateriali
2) Impianti tecnici e macchinari
Macchinari industriali 73.333,33
-‐ fondo amm. macchinari 9.166,67
Valore contabile netto 64.166,66
CONTO ECONOMICO
7) a) Rettifiche di valore relative alle immobilizzazioni materiali 14.166,67 quota di ammortamento 9.166,67
rettifiche per rivalutazione 5.000,00
Tema precedentemente affrontato dal presente lavoro105, si ricorda che la rappresentazione a valori correnti del bilancio è indice di un modello – qual è quello internazionale – basato su logiche di valutazione differenti rispetto a quelle sottese dal bilancio comunitario, in quanto immagine di differenti obiettivi da perseguire – così come diverse sono anche le configurazioni di reddito proposte dai due sistemi
contabili.
In questo caso, si pone l’accento sull’eventualità che l’applicazione di logiche affini al fair value comporterebbe l’iscrizione di reddito prodotto ma non distribuibile, con i relativi vantaggi e pericoli ad esso connessi. Da un lato, si registrerebbe sicuramente la maggiore capacità di esprimere valori effettivamente rappresentativi della reale consistenza dei beni dell’impresa; dall’altro, il rischio di registrare utili solo sperati e non indicativi di performance aziendali concrete, nel caso in cui i criteri e le condizioni rilevanti ai fini del fair value non fossero stati accuratamente delineati e controllati106.
Rimane in capo ai singoli ordinamenti nazionali la scelta di prevedere tale metodologia valutativa, orientando il recepimento della norma verso la facoltà o l’obbligo di adozione, per le imprese, di tale criterio. Sicuramente non si tratterà, in ultima analisi, di renderlo l’unico sistema utilizzabile per la valutazione delle immobilizzazioni, eventualità che lo porrebbe in una prospettiva ancora più stringente rispetto a quanto previsto dai principi contabili internazionali107.
Nel caso di applicazione di tale opzione, il nostro ordinamento si troverebbe di fronte a una vera svolta per l’abbandono dell’unica metodologia valutativa del costo, anche se solo per alcune categorie di imprese e con riferimento ad alcune voci dello stato patrimoniale.
106 G. CERIANI, B. FRAZZA, L’implementazione dei principi contabili IAS/IFRS nell’ordinamento
giuridico italiano, Aracne, Roma, 2006, pagg. 143-144.
107 Lo IAS 16 propone, infatti, il revaluation model solo come alternativa al metodo del costo storico, che rimane il criterio benchmark.
La possibilità che sia effettivamente adottata nel nostro Paese è però remota. Da un lato, bisogna considerare che, verosimilmente, tale previsione potrebbe essere abbracciata solo dalle imprese di dimensioni maggiori, dato l’evidente onere aggiuntivo costituito dall’implementazione del metodo in esame. Ancora, si deve considerare che l’adozione del criterio del costo – come in precedenza ricordato – vuole in qualche modo essere da garanzia per la tutela degli interessi dei terzi che entrano in contatto con una realtà economica108.
Non da ultimo, complicazioni ulteriori si avrebbero anche in sede di applicazione della disciplina fiscale, discostandosi questa notevolmente dalle logiche di fair value109.
Si deve osservare, inoltre, che il criterio del costo rivalutato è stato minimamente applicato anche da quelle società che redigono il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali. Lo stesso fair value è tendenzialmente adottato per la valutazione alla data della loro acquisizione di attività e passività nel caso delle business combination, così come indicato nell’IFRS 3; per le valutazioni successive, invece, o criterio del valore corrente di mercato viene abbandonato nella maggior parte dei casi.
Quanto appena riscontrato suggerisce che l’eventuale estensione a tutte le classi d’impresa del metodo in esame a non procurerebbe benefici sostanziali nel conseguimento di un bilancio più “veritiero e corretto”.
108 La stessa Direttiva 2013/34/UE, al Considerando n.18 vede con l’iscrizione degli elementi in bilancio in base al prezzo di acquisto o al costo di produzione, al fine di garantire l’affidabilità delle informazioni contenute nei bilanci. Ricorda, tuttavia, che si dovrebbe consentire agli Stati membri di derogare a tale principio, al fine di fornire informazioni più rilevanti a determinate categorie di destinatari della comunicazione societaria.