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I principi generali di bilancio Il principio di rilevanza

II. OLTRE LA IV DIRETTIVA GLI ANNI 2000 DELL’ARMONIZZAZIONE

4.1 La consultazione pubblica avviata dal Dipartimento del Tesoro

4.2.1 I principi generali di bilancio Il principio di rilevanza

Come ricordato nel precedente Capitolo, la nuova direttiva propone l’adozione

128 Sono state rese pubbliche dal Ministero le risposte pervenute da: ANDAF; ADC; Assilea; Assirevi; Assonime; CNDCEC; Studio Bernardini Postacchini Associati; Confcommercio; Confindustria; dott.ssa Sabrina De Angelis; SIDREA; prof. Alberto Quagli, Università degli Studi di Genova; prof. Carlo Sottoriva, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.

Consultabili su http://www.dt.tesoro.it/it/consultazioni_pubbliche/consultazioni_pubbliche_online_corrente/ consultazione_pubblica_201334EU.html

129 Si ricorda che il termine ultimo per il recepimento della Direttiva 2013/34/UE è stato indicato dalle istituzioni europee nel 20 luglio 2015. Tuttavia, si ritiene poco verosimile che il nostro ordinamento riuscirà a darvi attuazione entro detta data, poiché lo stesso Dipartimento del Tesoro tra le sue intenzioni fa emergere la volontà di condurre una nuova consultazione pubblica a seguito della prima stesura del testo di legge volto a recepire la direttiva. Appare evidente che, se tale proposito fosse rispettato, l’attuazione della norma comunitaria avverrebbe oltre la data indicata.

130 Si tenga conto che i quesiti posti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze fanno riferimento all’intero articolato del testo della direttiva; ai fini del presente lavoro, nel seguito del capitolo saranno trattati esclusivamente i rilievi di interesse alla materia contabile.

del principio di rilevanza quale principio generale di redazione, precisando che attenendosi a tale parametro non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento previsti dalla norma comunitaria quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti. In alternativa, è comunque concesso circoscrivere l’ambito di applicazione del criterio appena menzionato limitatamente agli aspetti di presentazione e informativa131.

Il primo quesito proposto dalla consultazione pubblica verte proprio attorno al tema della rilevanza – accostata dallo stesso documento alla materiality conosciuta dai principi internazionali. Non si tratterebbe, come ricordato, di un concetto del tutto nuovo al dettato codicistico132, ma è verosimile prospettare la necessità di una sua ridefinizione in considerazione di un suo eventuale trasferimento a un livello gerarchico differente. Nel dettaglio, si chiede quale dovrebbe essere la portata da attribuirvi nell’ordinamento nazionale, giustificando le motivazioni contrarie o a sostegno della possibilità, offerta dall’opzione, di circoscriverne l’uso solo ai due particolari aspetti di seguito indicati.

Andando ad analizzare le risposte pervenute, si nota che la maggior parte di esse è orientata proprio all’attuazione del principio in esame solamente per quanto attiene la presentazione e l’informativa del bilancio, piuttosto che al suo recepimento in veste di principio di portata generale. L’atteggiamento assuntoe dalla

131 La definizione offerta dalla nuova direttiva contabile, infatti, specifica che per rilevante si intende l’informazione “quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell’impresa”. Si può notare che il concetto appena esposto coincide, sostanzialmente, con quanto dettato dallo IAS 1 – Presentation of financial statement, n. 7, proprio in tema di materiality.

Cfr. Considerando n. 17 e art. 2, n. 16 della Direttiva 2013/34/UE.

132 L’art. 2423-ter, 2° comma c.c. delinea la possibilità di raggruppare gli elementi quando quantitativamente irrilevanti, al fine di rendere più chiara e agevole la lettura del bilancio.

maggior parte degli intervenuti è sicuramente di tipo prudenziale, e sono a tal proposito richiamati una serie di rilievi:

- l’introduzione in forma “estesa” del principio consentirebbe, quale effetto collaterale, una maggiore discrezionalità in capo ai singoli operatori in sede di redazione dell’informativa societaria, causata dai dubbi interpretativi e applicativi che ne scaturirebbero. Il rischio è rappresentato dalla possibilità di allontanarsi dal conseguimento della comparabilità dei bilanci nello spazio a causa di questa eccessiva arbitrarietà nell’interpretazione della rilevanza, ma si andrebbero a minare anche altri postulati, come la completezza e la veridicità delle registrazioni contabili133;

- considerare irrilevanti alcuni dati ai fini della loro rilevazione e valutazione in bilancio potrebbe, in realtà, dissimulare l’esercizio di politiche di bilancio tese a sottrarre alcuni eventi e operazioni dall’applicazione delle norme contabili134;

- in aggiunta a quanto previsto dalla direttiva, sarebbe di fondamentale importanza introdurre norme di secondo livello quali linee guida per dare un rilievo più strutturato al concetto della rilevanza135.

Assirevi si trova in contrasto con quanto sinora illustrato, ritenendo opportuna l’adozione piena del principio di rilevanza. Adduce alla propria posizione il fatto che, in realtà, un recepimento limitato del criterio in esame sarebbe contrario

133 Cfr. SIDREA, CNDCEC, Assilea, Confindustria. Per Quagli è preferibile l’assoluta non adozione del principio in oggetto, ai fini della confrontabilità dei bilanci.

134 Cfr CNDCEC.

all’attuale orientamento di giurisprudenza e dottrina136. Ancora, sostiene che

circoscrivere il suo ambito di applicazione ai soli aspetti di presentazione e informativa verrebbe a significare, a contrariis, che errori ed omissioni nella registrazione, valutazione e consolidamento hanno portata rilevante, con possibili ripercussioni sulla validità dei bilanci approvati.

L’associazione di revisori, probabilmente, muove le sue osservazioni partendo da un punto di vista influenzato dal proprio ambito operativo137, ma non si ritiene essere una questione adatta ad argomentare la problematica in oggetto.

Non si reputa pertinente, inoltre, il paragone avanzato da ADC con la significatività come intesa nei principi di revisione: oltre a concentrarsi sul tema dell’errore e del rischio di revisione, infatti, l’Associazione fa uso del documento ISA 320 anche per riferirsi a una determinata misurazione del concetto di “rilevante” che mal si concilia con il tema dei principi generali di bilancio sinora considerati.

A parere di chi scrive, è condivisibile l’impostazione che limita l’applicazione del principio di rilevanza agli aspetti di presentazione e informativa delle registrazioni contabili, senza assurgere tale concetto a livello di postulato generale.