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La Direttiva 51/2003, “direttiva di ammodernamento"

II. OLTRE LA IV DIRETTIVA GLI ANNI 2000 DELL’ARMONIZZAZIONE

2.4 La Direttiva 51/2003, “direttiva di ammodernamento"

L’ultimo atto di rilevante portata del legislatore comunitario da prendere in considerazione nel ripercorrere le fasi dell’armonizzazione contabile in Europa è la Direttiva 51/2003/CE del 18 giugno 200360, a modifica delle precedenti direttive fondamentali in materia di conti annuali e consolidati.

A differenza dell’esaminato intervento del 2001, attuatosi con il medesimo strumento e imperniato sull’introduzione della valutazione al fair value degli strumenti finanziari, la norma in esame introduceva correzioni a Quarta e Settima Direttiva al fine di renderle maggiormente compatibili con il prodotto della “rivoluzione copernicana” che si stava attuando a seguito dell’ammissione ufficiale dei principi IAS/IFRS all’interno del perimetro europeo, eliminando potenziali conflitti tra disciplina comunitaria e principi internazionali.

La portata del provvedimento considerato ha carattere volutamente generico e flessibile: si deve considerare, infatti, che il fil rouge che unisce questo tipo di interventi si fonda sull’assunto che le rettifiche proposte nelle direttive contabili non debbano andare a specificare minuziosamente i metodi di valutazione delle singole voci di bilancio, ma, piuttosto, che siano fornite previsioni di carattere generale, permettendo al contenuto delle norme di stare al passo con l’evolversi della teoria contabile e della realtà macroeconomica e favorendone la convergenza con i

60 Accolta nell’ordinamento de nostro Paese con il D.lgs. n. 32 del 2 febbraio 2007, solo per la parte obbligatoria.

principi contabili internazionali61, senza la necessità di ricorrere a continui

interventi correttivi.

Andando ad indagare il contenuto della direttiva, si possono inizialmente rilevare due aspetti fondamentali che vanno a incidere su quanto previsto dai postulati di bilancio della disciplina comunitaria esistente al tempo.

In primo luogo, si prevedeva la possibilità per gli Stati membri di introdurre il principio della “prevalenza della sostanza sulla forma”62: questo consente di introdurre negli schemi di bilancio voci che tengano conto dell’essenza dell’operazione o del contratto contabilizzati, così che, nel caso non esista una perfetta concordanza tra l’aspetto sostanziale e quello giuridico-formale di un’operazione, la sostanza economica rappresenta l’elemento prevalente per la contabilizzazione, la valutazione ed esposizione in bilancio63.

Tra modifiche più importanti introdotte dalla direttiva, si deve citare l’estensione della metodologia del fair value anche a elementi dello stato

61 P. MORETTI. ivi, pag. 2359

62 Si potrebbe dire che il legislatore italiano aveva già anticipato tale principio accogliendolo all’interno del codice civile al momento della riforma del diritto societario, avvenuta con l’emanazione del D.lgs. 6 del 17 gennaio 2003, seppur con una formulazione diversa (“la valutazione delle voci deve essere fatta […]

tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato, art. 2423-bis,

n.1, cc.).

E’ necessario, comunque, precisare che questa previsione assume due pesi diversi nell’ambito civilistico e in quello IAS/IFRS: se questi ultimi fanno propria una prospettiva di ispirazione anglosassone, che in ultima analisi privilegia la rappresentazione del “reddito prodotto” rispetto al “reddito realizzato”, l’OIC nel 2003 specificava che deve essere privilegiata la rappresentazione della sostanza economica sulla forma

giuridica dell’operazione, salvo diversa disposizione di legge, nel senso che tale criterio viene attuato solo

se non entra in contrasto con altre norme, quindi in via residuale.

63 Previsione contenuta fin dalla prima versione del 1989 del Conceptual Framework for Financial Reporting

(the IFRS Framework), che descrive i principi generali per la redazione del bilancio a norma dei dettami

patrimoniale diversi dai soli strumenti finanziari di cui alla Dir. 65/2001, rilevando nel conto economico le differenze di valore che ne scaturiscono64. Lo scopo

perseguito è evidentemente quello di allargare il campo di applicazione del fair value, introducendo maggiori possibilità di deroga al criterio del costo storico.

La direttiva, inoltre, concedeva agli Stati membri di autorizzare o prescrivere la redazione di una diversa tipologia di conto economico: un “rendiconto delle prestazioni” (statement of performance), prospetto che sarebbe andato ad analizzare le componenti reddituali “realizzate” ma anche quelle “non realizzate” 65, generate dall’applicazione del criterio del valore equo.

D’altra parte, in aggiunta a stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, si prevedeva la possibilità di autorizzare o prescrivere prospetti ulteriori che sarebbero andati a formare e rendere maggiormente completa la comunicazione societaria – nel dettaglio, il rendiconto finanziario e il prospetto delle movimentazioni di patrimonio netto.

Sempre in tema di schemi di bilancio, era ampliato il novero delle informazioni da fornire nella relazione sulla gestione, per promuovere ancora una volta una maggiore uniformità nella comunicazione contabile.

Non di minore importanza fu la previsione della direttiva che introduceva due

64 Art. 1, n. 12 della Dir. 51/2003.

65 Derivanti, ad esempio, dall’applicazione del fair value nella valutazione degli investimenti immobiliari (IAS 40). Tuttavia, si deve precisare che nei Paesi di Civil law – così come il nostro Paese, che permette esclusivamente l’iscrizione di utili realizzati alla data di chiusura del bilancio (art. 2423-bis c.c., in ottemperanza al principio di prudenza) – la “performance” economica è individuata nella configurazione del reddito distribuibile (e necessariamente realizzato), mentre è fondata sul concetto di reddito prodotto per i Paesi di Common law, i quali considerano componenti di reddito anche non realizzati.

Cfr. FONDAZIONE LUCA PACIOLI, L’applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) in

Italia. Disciplina aggiornata dopo il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n.38, Documento 23 del 25 luglio 2005,

schemi alternativi per lo stato patrimoniale – a sezioni contrapposte o in forma scalare66 – così come l’opzione offerta agli Stati membri, ispirata alle previsioni

IAS67, di autorizzare o imporre la rappresentazione delle voci contabili classificandole in poste correnti e non correnti, ancora in alternativa agli schemi sopra citati.

Tuttavia, ancora una volta, nonostante i grandi passi avanti fatti dal legislatore europeo ai fini dell’unificazione del linguaggio contabile a livello comunitario, atta a favorire l’integrazione con le richieste dei mercati finanziari globali e a permettere alle imprese europee di competere veramente su scala mondiale, i risultati raggiunti non sono stati ritenuti soddisfacenti; si ricorda, infatti, che le direttive hanno pur sempre il pregio-difetto di contenere numerose opzioni tra cui gli Stati membri possono scegliere nella fase del recepimento.

Nel decennio a venire, l’attività dell’Unione Europea nella materia in esame è stata prevalentemente indirizzata all’attuazione dei principi IAS/IFRS mediante regolamenti che si sono succeduti nel tempo, oltre all’impiego, in pochi altri casi, del processo di armonizzazione indiretta68, finché non è stata avvertita la necessità

66 Artt. 9 e 10 della Dir. 51/2003.

67 Secondo lo IAS 1, 60: Un’entità deve presentare distintamente le attività correnti e non correnti, le

passività correnti e non correnti, come classificazioni distinte nel prospetto della situazione patrimoniale- finanziaria […] ad eccezione del caso in cui una presentazione basata sulla liquidità fornisce informazioni che sono attendibili e più rilevanti. Quando tale eccezione si applica, un’entità deve presentare tutte le attività e passività ordinate in base al loro livello di liquidità.

68 A fini di completezza, si possono ricordare i successivi provvedimenti in materia di bilancio:

- Direttiva 43/2006/CE del 17 maggio 2006, a modifica della normativa sulla revisione dei bilanci consolidati e annuali per armonizzare gli adempimenti in materia di controllo legale dei conti; - Direttiva 46/2006/CE del 14 giugno 2006, con riguardo a interventi migliorativi sulla trasparenza

della comunicazione economico-finanziaria delle società (informativa sulle operazioni con le parti correlate, sugli assetti proprietari e sui sistemi di corporate governance adottato dalle società quotate

di un nuovo, incisivo intervento per il raggiungimento di un sempre più completo avvicinamento della normativa contabile dei Paesi membri.

nei mercati regolamentati; innalzamento limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata e dei conti consolidati);

- Direttiva 68/2006/CE del 6 settembre 2006, che introduce semplificazioni nella fase di costituzione delle società e per le operazioni sul capitale sociale;

- Direttiva 63/2007/CE del 13 novembre 2007, con riferimento all’obbligo di far redigere una relazione da parte di un esperto tecnico indipendente in caso di fusione di società per azioni;

- Direttiva 49/2009/CE del 18 giugno 2009, indirizzata alle imprese di medie dimensioni in considerazione dei loro obblighi informativi e in tema di redazione dei conti consolidati.

III. LE PREVISIONI IN MATERIA CONTABILE DELLA NUOVA DIRETTIVA 2013/34/UE

SOMMARIO: 3.1. La nuova strategia di armonizzazione di fine anni Duemila. L’iter di emanazione della Direttiva 2013/34/UE – 3.2. La struttura della Direttiva 2013/34/UE – 3.3. Principi generali di redazione del bilancio nella Direttiva 2013/34/UE a confronto con la Quarta Direttiva – 3.3.1. Deroghe ai principi generali. Divieto di compensazione e prevalenza della sostanza sulla forma – 3.3.2. Segue: deroghe al criterio del costo. Il metodo della rideterminazione dei valori – 3.3.3. Segue: valutazioni al valore netto – 3.4. Modifiche agli schemi di bilancio. Novità previste per stato patrimoniale e conto economico – 3.4.1. Disposizioni sulle voci di stato patrimoniale – 3.4.2. Schemi di conto economico – 3.4.3. Nota integrativa. Relazione sulla gestione.

3.1 La nuova strategia di armonizzazione di fine anni Duemila. L’iter di emanazione della Direttiva 2013/34/UE

I capitoli precedenti hanno illustrato il lungo cammino dell’Unione Europea verso la formazione di un linguaggio contabile unitario, dedicato ai Paesi situati all’interno dei suoi confini. Il processo, che affonda le sue radici tra gli obiettivi del Trattato di Roma del 1957, ha visto negli anni un articolato evolversi delle strategie seguite: da principio con la predisposizione di dettagliate direttive che i Paesi membri avrebbero dovuto recepire all’interno dei rispettivi ordinamenti, per poi passare, dagli anni Novanta in poi, a un rinnovato interesse da parte delle istituzioni europee per la tematica dell’armonizzazione contabile, alla ricerca della via migliore per rendere l’informativa societaria uno strumento che rendesse le imprese

comunitarie idonee ad affacciarsi alla realtà globale dei mercati.

Da questa esigenza è poi scaturita la volontà di adeguare l’impianto legislativo europeo all’adozione dei principi contabili internazionali emanati dallo IASB, come si è visto, realizzatasi in anni successivi per mezzo di numerosi regolamenti.

La Commissione Europea, negli ultimi anni, ha valutato con positività i risultati ottenuti con i numerosi provvedimenti finalizzati al perseguimento dell’unicità del linguaggio contabile tra i Paesi dell’Unione. Nel complesso, ha rilevato un certo grado di soddisfazione da parte di tutte le parti interessate, dai redattori del bilancio ai suoi fruitori, ma anche delle autorità pubbliche. Piuttosto, l’appunto principale che viene avanzato riguarda il fatto che le disposizioni rettificative della normativa originaria degli anni Settanta e Ottanta hanno, contemporaneamente, reso più complessa la materia – sia in termini di adempimenti obbligatori per quanto concerne l’informativa societaria richiesta alle imprese, sia per ciò che riguarda le possibili opzioni destinate agli Stati membri in sede di recepimento delle direttive69.

Pur essendo state sempre giustificate e necessarie, questo accumularsi di modifiche alla disciplina comunitaria originaria ha portato come risultato collaterale una minore attenzione verso il perseguito obiettivo della comparabilità, chiarezza, trasparenza e utilità dei bilanci, portando invece ad aumentare gli oneri posti a carico delle imprese – gravanti anche su quelle più piccole, che finiscono per essere

69 COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai

bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese, COM(2011) 684/3,

sproporzionatamente oberate dagli adempimenti normativi.

Da queste osservazioni, la Commissione ha dedotto la necessità di intervenire nuovamente con un provvedimento di ampia portata, al fine di ottenere sia una semplificazione degli obblighi esistenti, sia risultati più soddisfacenti ai fini della chiarezza e della comparabilità dell’informativa societaria. Basti pensare quanto sarebbe importante favorire il miglioramento della forza competitiva su scala mondiale delle grandi imprese europee; nuovi interventi mirati potrebbero agevolare queste società – sempre più impegnate nello svolgimento di attività transfrontaliere per scambi, fusioni e acquisizioni – nell’approvvigionamento delle risorse necessarie, favorendone l’accesso alla finanza e la conseguente riduzione del costo del capitale; questo assisterebbe, in definitiva, lo sviluppo del mercato unico e – più in generale – la crescita economica e occupazionale dell’intera area europea.

L’intenzione di procedere a un nuovo provvedimento in materia contabile rappresenta il punto d’approdo di una serie di documenti che si sono succeduti dal 2008 in poi e che hanno gettato le fondamenta per la nuova strategia di armonizzazione da seguire.

Anzitutto, si può ricordare che i propositi del legislatore europeo sono stati inseriti nel più ampio contesto di Europa 202070, strategia che pone quale interesse prioritario la creazione di un’economia più solida tra i Paesi dell’Unione.

Per quanto riguarda gli atti che segnano l’avvio del nuovo disegno in materia

70 COMMISSIONE EUROPEA, Europa 2020, Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e

di diritto societario, armonizzazione contabile e revisione legale dei conti, si ricorda che i processi di consultazione prendono avvio con la pubblicazione della Comunicazione della Commissione Europea del 200771, dalla quale originano i primi interrogativi che le istituzioni saranno chiamate ad affrontare avendo come orizzonte la piena armonizzazione. A tal fine, la Commissione individua due strade alternative: la prima propone di focalizzare gli impegni futuri del legislatore europeo sulla soluzione di problemi transfrontalieri, abrogando le norme comunitarie vigenti e lasciando più spazio ai singoli ordinamenti dei Paesi membri in merito all’adozione di interventi specifici. La seconda strada, invece, pur avanzando sempre la possibilità di abrogare le direttive esistenti, prospetta una regolamentazione per principi, meno dettagliata e più flessibile, che si possa adeguare alle esigenze dei rispettivi sistemi nazionali e alle mutevoli condizioni del contesto economico. Il tutto, dunque, da attuarsi mediante un intervento di ampia portata.

Il documento appena citato si trova alla base della Proposta di Direttiva del 2011 assieme agli obiettivi delineati nello Small Business Act del 200872. Bisogna considerare, infatti, che la comunicazione in commento, esaminando il contesto macroeconomico globale, fa emergere come la sfida principale per l’economia dell’Unione Europea sia rappresentata dalla capacità delle imprese di tenere il passo con i mutamenti dell’ambiente in cui sono inserite, a causa della crescente dinamicità e competitività che esse vi riscontrano. In particolare, il tessuto

71 COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione della Commissione su una semplificazione del contesto in

cui operano le imprese in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile, COM(2007) 394,

Bruxelles, 10 luglio 2007.

72 COMMISSIONE EUROPEA, “Pensare anzitutto in piccolo” (Think Small First). Uno “Small Business Act” per l’Europa, Bruxelles, 30 settembre 2008, COM(2008) 394 def./2.

economico dell’area europea è permeato da una vasta quantità di realtà medio- piccole che necessitano di poter cogliere agevolmente le opportunità di crescita a loro dirette, anche per favorire il miglioramento delle condizioni occupazionali dei suoi cittadini.

A tal fine, le politiche delle istituzioni comunitarie si sono concentrate sulla creazione di condizioni sempre più favorevoli proprio per le piccole e medie imprese, mettendole spesso al centro dei tavoli di discussione sulle azioni da intraprendere. Tra le misure richieste, il principio del “pensare anzitutto in piccolo” rende manifesta la necessità di introdurre semplificazioni su larga scala per quanto attiene agli adempimenti richiesti dalla normativa societaria in senso lato, e – quindi – anche contabile. Ciò potrebbe essere reso possibile riducendo gli obblighi informativi e gli oneri amministrativi, al fine ultimo di promuovere e sostenere lo sviluppo dell’imprenditorialità, la facilità di accesso al credito e il progresso dell’innovazione, e per beneficiare, in generale, delle opportunità offerte dal mercato unico.

Il tema centrale della semplificazione per le PMI era stato affrontato, in precedenza, anche dal Parlamento Europeo73, il quale evidenziava come le previsioni delle direttive europee in materia contabile avessero imposto, nel tempo, adempimenti sempre più numerosi e gravosi. Si affermava, quindi, la necessità di valutare nuovamente l’impianto normativo per giungere a un miglioramento della disciplina societaria, richiedendo alla Commissione la presentazione di una proposta specifica in tal senso.

73 PARLAMENTO EUROPEO, Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sui requisiti

contabili per quanto riguarda le piccole e medie imprese, segnatamente le microentità, Strasburgo, 18

Il prodotto di questa successione di consultazioni, comunicazioni e documenti da parte di Commissione e Parlamento Europeo ha portato all’elaborazione e alla pubblicazione della Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013, che va ad abrogare le due pietre miliari dell’armonizzazione della disciplina societaria e contabile europea – le più volte citate Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE – e a modificare la Direttiva 34/2006/UE74 in tema di revisione legale dei conti.

E’ posto come obbligo, per gli Stati membri, il recepimento della nuova direttiva entro il 20 luglio 2015, per renderla applicabile a decorrere dagli esercizi aventi inizio nell’anno 2016.