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Capitolo 2 Il settore dei parchi in Italia: statistiche e basi legislative La

2.3 L’ente parco

2.3.1: Inquadramento generale della figura dell’ente parco

Come già detto nei paragrafi precedenti, i parchi e le riserve che via via vengono istituiti possono essere gestiti o da un ente di diritto pubblico o da un consorzio tra enti. Ai sensi dell’art. 9 legge n. 394/1991, “l’ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede

legale ed amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’Ambiente”.

L’ente parco è dunque la figura cui è deputata la gestione del parco stesso; essendo un ente che gestisce un’area territoriale tutelata esso deve intrattenere rapporti con gli altri attori del territorio, siano essi pubblici (es: comuni e province nei quali si sviluppa l’area del parco) o privati (es: cittadini, soggetti economici che operano all’interno del parco), al fine di instaurare strategie relazionali fra i diversi soggetti interessati allo sviluppo sostenibile dell’area territoriale compresa nel parco (Storlazzi, 2003: 80-81). L’ente parco, perciò, cerca di realizzare delle sinergie imprenditoriali mediando tra gli indirizzi strategici che gli vengono imposti dagli organi politici e dalla componente tecnica che caratterizza i diversi strumenti utilizzati dallo stesso (si pensi, ad esempio, al piano ambientale) e gli interessi dei diversi attori che vivono nel parco (quali, ad esempio, le aziende situate al suo interno); tali sinergie devono puntare, come già detto, ad uno sviluppo sostenibile nell’area in cui insiste il parco, nella quale la tutela e la valorizzazione degli elementi naturali possano trovare realizzazione senza essere da vincolo ad una crescita economica e ad un miglioramento delle condizioni di vita della popolazione residente all’interno del parco. Per contro tali miglioramenti economici e del benessere dei cittadini non devono essere ottenuti a discapito dei valori ambientali che il parco tutela.

Gli attori del territorio con i quali l’ente parco si trova ad interloquire costituiscono “l’ambiente”, ossia “l’insieme delle condizioni e dei fenomeni esterni allo stesso e non

direttamente governabili da esso, che ne influenzano significativamente la struttura e la dinamica” (Airoldi, Brunetti, Coda, 2005:487), nel quale l’ente parco si trova ad agire.

L’insieme delle categorie di attori che costituiscono questo ambiente può essere messo in evidenza dalla figura seguente.

Fig. 4 – Gli attori del sistema istituzionale nelle pubbliche amministrazioni.

Fonte: Ruffini (2010), pag. 112.

L’ente parco, rappresentato nella figura dalla casella centrale, istituisce rapporti di varia natura con tutti i soggetti indicati e, di conseguenza, plasma la propria struttura organizzativa in base a questi rapporti, oltre che in base ai propri fini istituzionali. Questi ultimi vengono poi sintetizzati nel “regolamento del parco” (art. 11 legge n. 394/1991), che “disciplina le attività consentite entro il territorio del parco”; tali attività devono essere in linea con le finalità proprie dello stesso e tutte quelle attività che “possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali

tutelati” sono bandite ai sensi dell’art. 11 c. 3.

Il regolamento del parco deve essere adottato dall’ente parco “contestualmente

all’approvazione del piano per il parco […] e comunque non oltre sei mesi dall’approvazione del medesimo” (art. 11 c. 1).

L’ente parco, poi, per poter raggiungere le proprie finalità necessita di risorse finanziarie; tali risorse, ai sensi dell’art. 16 legge n. 394/1991, derivano da:

 “i contributi ordinari e straordinari dello Stato;  i contributi delle regioni e degli enti pubblici;  i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;

Istituzioni pubbliche Amministratori e dirigenti pubblici Imprese e associazioni erogatrici di servizi di interesse pubblico Beneficiari Sistema politico istituzionale

 i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della

legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni e integrazioni;

 gli eventuali redditi patrimoniali;

 i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e

di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

 i proventi delle attività commerciali e promozionali;

 i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;  ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'ente parco”.

Un’ulteriore disposizione relativa alla gestione finanziaria, infine, è contenuta al comma 4, che fa obbligo all’ente parco di raggiungere il pareggio di bilancio; uno degli obiettivi dell’ente, infatti, è quello di raggiungere le proprie finalità rispettando comunque il criterio di efficienza economica e di bilanciamento tra le entrate e le spese.

2.3.2: Struttura organizzativa

La struttura organizzativa tipica di un ente parco, ai sensi dell’art. 9 c. 2 legge n. 394/1991, è composta dai seguenti organi:

 Il presidente;

 Il consiglio direttivo;  La giunta esecutiva;

 Il collegio dei revisori dei conti;  La comunità del parco.

Vediamoli ora brevemente.

Presidente

Ai sensi dell’art. 9 c. 3 il presidente del parco “è nominato con decreto del Ministro

dell’Ambiente, d’intesa con i presidenti della regioni o delle province autonome nelle quali ricade il territorio del parco”. Egli ha la rappresentanza legale dell’ente e ne

coordina l’attività, indica quali funzioni possono essere delegate al consiglio direttivo ed adotta quei provvedimenti che sono “urgenti ed indifferibili” e che devono poi essere ratificati da consiglio direttivo nella prima seduta successiva all’adozione da parte del presidente dell’atto in questione.

Consiglio Direttivo, Giunta esecutiva e Direttore del parco

A norma dell’art. 9 c. 4 il consiglio direttivo è formato dal presidente del parco e da 12 componenti “nominati con decreto del Ministro dell’Ambiente, sentite le regioni

interessate […]”; il processo di selezione dei componenti prevede la scelta di

personalità qualificate nel campo della conservazione e della tutela della natura.

Tuttavia l’art. 24 di detta legge prevede che per quanto riguarda i parchi regionali, in base alle loro peculiarità, è possibile utilizzare criteri differenti da quelli stabiliti all’art. 9 per quanto riguarda la designazione del presidente, del direttore e della composizione del consiglio direttivo.

Tornando all’art. 9, al comma 8 si stabiliscono i compiti del consiglio direttivo: esso

“delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci […], sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco, esprime parere vincolante sul Piano pluriennale economico e sociale, elabora lo statuto dell’ente parco […]”.

Il consiglio direttivo, così come il presidente, rimane in carica 5 anni ed i suoi membri possono essere confermati una sola volta (art. 9 c. 12).

Esso, oltre che definire l’organizzazione interna dell’ente, determina anche le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti (Storlazzi, 2003: 119) rappresentando così un organo deliberativo molto importante per l’ente.

Il consiglio direttivo, a norma dell’art. 9 c. 6, può eleggere al proprio interno una giunta esecutiva formata da 5 membri, tra i quali il presidente. Essa rappresenta l’organo cui è deputata la governance dell’ente (Storlazzi, 2003: 119) e tra le proprie prerogative c’è anche quella di proporre i nominativi dei candidati al ruolo di direttore del parco.

Quest’ultimo, in particolare, rappresenta una sorta di vero e proprio manager che ha il compito di adottare gli atti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria e gli atti di gestione del personale. Egli, oltre che coordinare l’attività della struttura operativa, deve dare riscontro alle aspettative del presidente, del consiglio direttivo e della comunità del parco (Storlazzi, 2003: 121) ed il suo operato deve volgere al raggiungimento degli obiettivi che il parco si prefissa.

Anch’egli rimane in carica 5 anni ma il suo rapporto di lavoro con l’ente parco è regolato da un contratto di diritto privato che può essere interrotto in qualsiasi momento.

Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è previsto dall’art. 9 c. 10; questo organo “esercita il

riscontro contabile sugli atti dell’ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell’ente parco […]”.

Esso è composto da tre persone iscritte nell’albo dei revisori ufficiali dei conti che sono nominate con decreto del Ministro dell’Ambiente.

Comunità del parco

La comunità del parco è prevista dall’art. 10; essa è composta dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco (comma 1).

Essa rappresenta l’organo consultivo e propositivo dell’ente parco ed il suo parere è obbligatorio sul regolamento del parco, sul piano per il parco, sul bilancio e su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del consiglio direttivo.

Compito della comunità è anche quello di deliberare il piano pluriennale economico e sociale e vigilare sulla sua attuazione.

Essa elegge al suo interno un presidente ed un vice presidente e deve essere convocata dal primo almeno due volte l’anno e comunque quando venga richiesto dal presidente del parco o da un terzo dei componenti della comunità stessa (art. 10 c. 4).

2.3.3: Strumenti di pianificazione e programmazione: breve introduzione

In questo paragrafo forniremo soltanto la definizione di questi strumenti e le loro basi legislative mentre nel corso del capitolo 3 cercheremo di fornire le basi teoriche circa i processi di pianificazione e programmazione nelle PA, delle quali gli enti parco fanno parte; nei capitoli 4 e 5, invece, studieremo in modo approfondito tali strumenti, cercando di comprenderne l’impatto sui territori dei parchi.

Gli strumenti pianificatori dell’ente parco sono due e nel corso del presente capitolo sono già stati citati più volte; essi sono il piano per il parco ed il piano pluriennale economico e sociale.

Il piano per il parco, definito anche piano ambientale, è previsto dall’art. 12 legge n. 394/1991; esso ha il compito di disciplinare la gestione del territorio del parco

distinguendo tra aree di tutela ambientale ed aree nelle quali sono possibili attività di “godimento” delle risorse naturali (attività edilizie, attività economiche, urbanizzazioni). Esso rappresenta un vero e proprio strumento di pianificazione paesistica ed urbanistica ed infatti, ai sensi dell’art. 12 c. 7, “sostituisce ad ogni livello” gli strumenti di pianificazione urbanistica tipici degli enti locali (PTCP, PAT/PRG). Il piano pluriennale economico e sociale, invece, è previsto dagli artt. 14 e 25 legge n. 394/1991 come “conseguenza” delle indicazioni elencate nel piano ambientale. Esso ha il compito di elencare e promuovere le attività economiche compatibili con le finalità del parco e viene adottato dall’organismo di gestione dello stesso.

Già da queste brevi definizioni si riesce ad intuire la grande importanza che questi due strumenti assumono nella vita e nella gestione dei parchi. Tuttavia, come già detto in precedenza, rimandiamo ai capitoli successivi per una loro esaustiva trattazione.

Nel prossimo paragrafo, a conclusione del capitolo, tenteremo di rapportare l’esperienza italiana nel settore dei parchi con una più vasta esperienza europea, al fine di comprendere le differenze più significative esistenti tra le diverse esperienze confrontate.