Capitolo 4 Ente parco: difesa della natura e biodiversità, pianificazione e
5.2 Descrizione dell’ente
5.2.4 Strutturazione dell’ente
Il primo articolo del titolo III è l’art. 15, che individua come gestore del neonato parco un ente pubblico denominato “ente parco”.
Questo, a sua volta, è composto dagli organi previsti dall’art. 17 c. 1; essi sono: Il consiglio;
Il comitato esecutivo; Il presidente;
Il collegio dei revisori dei conti. Vediamoli ora brevemente81.
Il consiglio
Tale organo è disciplinato dall’art. 18 ed è nominato con decreto del presidente della Giunta regionale; ha una durata di cinque anni e rappresenta l’organo deliberativo dell’ente. Le sue riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei consiglieri e le sue deliberazioni sono adottate dalla maggioranza assoluta dei presenti. Esso è composto da:
Tre rappresentanti per ogni comune nominati dal Consiglio comunale, garantendo la presenza delle minoranze;
Cinque rappresentanti della Provincia di Treviso, garantendo la presenza delle minoranze;
Un rappresentante della Provincia di Venezia; Un rappresentante della Provincia di Padova.
Le sue prerogative sono elencate al comma 9; tra le più importanti ricordiamo l’elezione del presidente, del vicepresidente e del comitato esecutivo, la nomina del direttore del parco e dei componenti del comitato tecnico-scientifico, l’adozione del piano ambientale e delle varianti allo stesso, le delibere sui bilanci consuntivi e preventivi, le delibere sul regolamento dell’ente e le delibere sulla pianta organica dello stesso.
Esso è organizzato in cinque diverse commissioni (Ambiente ed ecosistema floro- faunistico; Affari istituzionali e regolamenti; Bilancio, patrimonio, personale;
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Associazioni, turismo, attività di promozione; Piano ambientale, politiche urbanistiche e del paesaggio) che hanno il compito di “assicurare la partecipazione dei consiglieri
alla istruttoria ed alla elaborazione degli atti di competenza” (art. 44 regolamento del
parco). Esse esprimono dei pareri meramente consultivi, che non sono vincolanti per il Consiglio. A norma dell’articolo 47 del regolamento del parco, le commissioni
“esaminano preventivamente i provvedimenti e gli atti di competenza del Consiglio, hanno facoltà di proporre allo stesso i documenti di indirizzo nei confronti degli organi dell'ente e degli enti locali operanti nell'area del parco”. Esse pertanto hanno il
compito di “scremare” la mole di lavoro del Consiglio in modo da velocizzarne i lavori.
Il comitato esecutivo
Il comitato esecutivo è previsto dall’art. 19 ed è “eletto dal Consiglio nel proprio seno” (art. 19 c. 1); è composto dal presidente, dal vicepresidente e da 5 membri eletti tra i consiglieri.
Essendo l’organo esecutivo dell’ente, le sue prerogative sono (art. 19 c. 6):
“Predisporre il programma di valorizzazione del parco previsto all'art. 14; Provvedere alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal
programma stesso;
Emanare gli atti che costituiscono esercizio delle funzioni amministrative
proprie dell'ente parco;
Disporre la cattura e l'eventuale abbattimento di animali nel caso di fenomeni
degenerativi;
Proporre alla Giunta regionale interventi rivolti alla realizzazione di opere e
all'acquisto di mezzi necessari per la prevenzione e l'estinzione degli incendi;
Attuare la gestione dei terreni di proprietà della Regione nell'ambito del
territorio del parco;
Deliberare in ordine all'acquisizione di beni immobili e in ordine a ogni altra
attività patrimoniale necessari alla gestione del parco;
Deliberare in ordine alle convenzioni e ai contratti stipulati dal parco;
Assumere ogni altro provvedimento che rientri nelle finalità della presente legge
Il presidente
Il presidente dell’ente parco è eletto dal consiglio al proprio interno a maggioranza assoluta dei presenti. E’ l’organo di rappresentanza dell’ente stesso ed ha il compito di
“vigilare sull'esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati” (art. 20 c. 2)
nonché di autorizzare le attività di ricerca scientifica all’interno del parco (art. 20 c. 4). Il presidente del parco, inoltre, convoca e presiede il consiglio, il comitato esecutivo e il comitato tecnico-scientifico.
Il collegio dei revisori dei conti
Questo organo è previsto dall’art. 29; è composto da tre membri “di comprovata
esperienza amministrativo-contabile” (comma 1) nominati dal consiglio che rimangono
in carica cinque anni.
Esso ha il compito di esercitare il controllo sulla gestione finanziaria dell'ente parco, di redigere la relazione sul bilancio e sul conto consuntivo e di vigilare sulla regolarità contabile dell'amministrazione. Il collegio dei revisori, inoltre, deve redigere con cadenza annuale una relazione sull'andamento della gestione dell'ente parco e deve trasmetterla alla Giunta regionale accompagnata da eventuali controdeduzioni del comitato esecutivo in ordine ai rilievi formulati (commi 5 e 6).
Direttore del parco, comitato tecnico-scientifico e consulta
Agli organi appena esposti si aggiungono poi il direttore del parco, il comitato tecnico- scientifico e la consulta.
Il primo, previsto dall’art. 24, assolve ai compiti di gestione del parco secondo quanto previsto dalla legge e secondo le modalità già descritte nel capitolo 2.
il comitato tecnico-scientifico, previsto dall’art. 21, è composto da sette esperti nelle discipline scientifiche naturali, tre esperti nominati dalla Giunta regionale, dal Soprintendente ai beni archeologici del Veneto e dal direttore del parco stesso. Esso è presieduto dal presidente del parco e dura in carica 5 anni; è chiamato ad esprimere pareri obbligatori sul piano ambientale e sulle sue varianti, sui regolamenti del parco, sui bilanci e su ogni altra questione di particolare rilevanza.
La consulta, infine, prevista dall’art. 22, rappresenta l’organo ideato per promuovere la partecipazione degli stakeholders alla formazione del piano ambientale e dei programmi
di attività del parco; è presieduta dal presidente del parco, che la convoca almeno due volte l’anno ed è composta da almeno un rappresentante di ogni organizzazione professionale agricola e di ogni associazione protezionistica, ecologico-naturalistica, del tempo libero e sportiva, presente all’interno dell’area del parco.
Una volta descritti gli organi facenti parte dell’ente parco è ora possibile rappresentare graficamente l’organigramma dello stesso; questo può essere messo in risalto dalla figura seguente.
Fig. 2 – Organigramma dell’Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile