Capitolo 2 Il settore dei parchi in Italia: statistiche e basi legislative La
2.2 La legislazione italiana nel settore parchi
2.2.3 La legislazione della regione Veneto
L’attività legislativa regionale in materia di protezione della natura e di governo del territorio prende le mosse dai dettami contenuti nel primo Statuto della regione Veneto, emanato nel 1971, che all’art. 3 afferma che la regione “promuove lo sviluppo sociale
ed economico […]” del popolo veneto e per far ciò “esercita i propri poteri per:
Determinare l’assetto sociale ed economico del territorio, rispettandone le
caratteristiche naturali […];
Risanare e salvaguardare gli ambienti naturali ed umani nel loro insieme […]; Garantire la conservazione ed il ripristino del patrimonio ambientale, storico ed
artistico del Veneto” (art. 4).
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Già da questi articoli si intuisce il ruolo da protagonista che le regioni svolgono nella protezione della natura e nel governo del territorio. Ad ulteriore conferma dell’importanza del ruolo regionale nella difesa dell’ambiente è indispensabile citare le disposizioni contenute nel nuovo Statuto della regione Veneto, emanato nel gennaio 2012; questo, infatti, compie un’ulteriore salto di qualità rispetto allo Statuto del 1971, dedicando l’art. 8 alla tutela del patrimonio culturale ed ambientale della regione. Detto articolo afferma che “Il Veneto, nel rispetto del principio di responsabilità nei confronti
delle generazioni future, opera per assicurare la conservazione e il risanamento dell’ambiente, attraverso un governo del territorio volto a tutelare l’aria, la terra, l’acqua, la flora e la fauna quali beni e risorse comuni” (comma 1) e prosegue
affermando che “La Regione tutela il paesaggio e riconosce l’importanza delle attività
rurali e forestali ai fini del miglioramento della qualità della vita, della tutela della biodiversità, della sicurezza alimentare e della salvaguardia del territorio” (comma 5).
Il nuovo Statuto regionale introduce così nell’ordinamento giuridico regionale il
principio di responsabilità nei confronti delle generazioni future mettendo al centro del
rapporto tra generazioni attuali e generazioni future proprio il rispetto dell’ambiente e del territorio quali elementi vitali per il benessere di una comunità di individui. I principi stabiliti nello statuto regionale del 1971 (rimasti validi ed ampliati dal nuovo Statuto del 2012) sono rimarcati anche dal fatto che materie quali l’urbanistica e la disciplina dei parchi e delle riserve sono state delegate alle regioni (DPR n. 616/1977), che sono diventate perciò attori primari nelle materie citate.
Considerando l’attività legislativa della regione Veneto, la prima legge emanata in materia è la n. 72/1980, intitolata “Norme per la istituzione di parchi e riserve
naturali”, che è stata successivamente abrogata e sostituita dalla legge n. 40/1984.
Quest’ultima afferma le proprie finalità all’art. 1, che recita: “Nell’assolvimento delle proprie funzioni di tutela dell’ambiente naturale e al fine di assicurare la conservazione e la valorizzazione dell’ambiente naturale nelle zone di particolare interesse paesaggistico, naturalistico ed ecologico, nonchè allo scopo di promuoverne lo studio scientifico, di rendere possibile l’uso sociale dei beni e di creare, specie nelle zone rurali e montane, migliori condizioni di vita per le collettività locali, la regione Veneto istituisce parchi e riserve naturali regionali, assicurandone il funzionamento con adeguate misure finanziarie e favorisce l’istituzione di parchi e riserve naturali regionali
di interesse locale da parte di province, comuni, comunità montane e relativi consorzi, nonché da parte delle comunioni familiari montane, anche associate fra loro”. Essa prosegue poi nell’indicare agli artt 2, 3 e 4 le definizioni di parco naturale regionale,
riserva naturale regionale e zona di protezione e sviluppo controllato. All’art. 5, poi, si
afferma che i parchi e le riserve regionali sono individuati all’interno del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), che rappresenta lo strumento base per la pianificazione urbanistico-territoriale della regione Veneto. Si può notare, in questo caso, un primo punto di incontro tra ruolo dei singoli parchi e pianificazione territoriale su vasta scala.
L’art. 7 prevede tutte le indicazioni relative all’istituzione di un nuovo parco regionale, disponendo che esso è istituito mediante “legge regionale, secondo le prescrizioni
contenute nel PTRC”.
Articoli importanti risultano poi essere il 9 ed il 18: il primo prevede l’adozione da parte di ogni parco del piano ambientale mentre il secondo contiene disposizioni circa l’attività edilizia (e quindi urbanistica) che si svolge all’interno del parco stesso.
L’art. 28, infine, prevede che il finanziamento dei parchi e delle riserve regionali sia composto da:
Somme versate dagli enti locali e loro consorzi; Somme versate annualmente dalla regione;
Eventuali proventi derivanti dall’applicazione di tariffe per le utilizzazioni collettive del parco o delle riserve […].
In seguito a questa legge iniziarono a sorgere i primi parchi regionali veneti: nel 1989 il parco dei Colli Euganei, nel 1990 i parchi della Lessinia e delle Dolomiti d’Ampezzo, nel 1991 il parco del fiume Sile e nel 1997 il parco del Delta del Po veneto40.
Nel 1985 viene emanata poi la legge n. 33 recante “Norme per la tutela
dell’ambiente”; tale legge non si occupa della disciplina dei parchi e delle riserve ma di
altre discipline riconducibili alla tutela ambientale, quali ad esempio la lotta agli inquinamenti, l’uso delle acque e la realizzazione di opere rilevanti per il loro impatto ambientale; tali discipline sono comunque collegate, seppur indirettamente, alla protezione della natura ed al ruolo dei parchi e delle riserve.
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Sempre nel 1985 viene emanata la legge 61, intitolata “Norme per l’assetto e l’uso del
territorio”, che contiene le linee guida per la pianificazione territoriale regionale,
prevedendo il piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), il piano territoriale provinciale (PTP) ed il piano regolatore generale comunale (PRG); tra questi, il PTRC dovrà tenere presente, nelle disposizioni pianificatorie, dell’esistenza nel territorio regionale dei parchi e delle riserve naturali (art. 5).
Successivamente, in seguito alla riforma del titolo V della Costituzione del 2001, la regione Veneto emana la legge regionale n. 11/2004 (che abroga la precedente legge n. 61/1985) recante “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”; una delle finalità di detta legge è quella di “tutelare il paesaggio rurale, montano e delle
aree di importanza naturalistica (parchi e riserve)” (art. 2).
Anche in questo caso sono previsti tre livelli di pianificazione: Regionale, mediante il PTRC;
Provinciale, tramite il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP); Comunale, attraverso il piano di assetto territoriale (PAT), ex PRG.
Così come nella precedente legge regionale n. 61/1985, anche in questa è compito del PTRC indicare l’esistenza delle aree adibite a parco e riserva naturale. Tali disposizioni saranno poi recepite dai PAT dei singoli comuni interessati e dai vari PTCP provinciali; compito di questi ultimi, poi, è anche quello di “recepire i siti interessati da habitat
naturali e da specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario e le relative tutele” (art. 22), che rappresentano i cosiddetti “corridoi ecologici”.
A conclusione del paragrafo citiamo, a titolo di esempio, la legge regionale n. 8/1991 che è la legge istitutiva del parco naturale regionale del fiume Sile; mediante tale legge vengono definite le finalità e la perimetrazione del parco appena istituito, viene definita la sua struttura organizzativa e vengono indicati i poteri e gli strumenti che tale ente ha a disposizione per svolgere il proprio compito. Questa legge è stata emanata ai sensi della legge regionale n. 40/1984 suesposta.
Sull’argomento torneremo in modo approfondito nel corso del capitolo 5; nei prossimi paragrafi, invece, cercheremo di inquadrare la figura dell’ente parco, ai sensi della legge quadro n. 394/1991.