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Enti dotati di personalità giuridica o meno

Nel documento Il GEIE "italiano" tra impresa e società (pagine 37-40)

2. Le fonti del diritto applicabile ai GEIE e la “nazionalità” dei mem-

2.2. Membri “ente giuridico”

2.2.1. Enti dotati di personalità giuridica o meno

Sorge tuttavia a questo proposito la domanda riguardo cosa si debba intendere per completamento del procedimento di costituzione in con- formità delle norme dettate dall’ordinamento; la risposta a tale quesito, evidentemente, non può non risentire della estrema disomogeneità delle

34 Mentre, infatti, l’art. 54, primo comma, TFUE discorre di “società costituite con- formemente alla legislazione di uno Stato membro ed aventi la sede sociale, l’ammini- strazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione”, il Regola- mento 2137/1985 riporta all’art. 4, n. 1, lett. a) un criterio parzialmente differente, che, come tra breve nel testo sarà osservato, include pure la sede legale, ma espunge il cen- tro di attività principale.

35 Il criterio, poi, è suscettibile di divenire puramente sostanziale allorché “secondo la legislazione di uno Stato membro, una società o altro ente giuridico non sia tenuto ad avere una sede sociale o legale”, in quanto in tale ipotesi “è sufficiente che la società o altro ente giuridico abbia l’amministrazione centrale” nell’Unione (art. 4, n. 1, lett. a), secondo periodo, Reg.).

fattispecie ricomprese nel novero indicato dall’art. 4, n. 1, lett. a), Reg.: si pensi al solo caso italiano, e senza alcuna pretesa di completezza, in cui possiamo ravvisare nelle fattispecie comprese dalla definizione enti pubblici territoriali ed economici di ogni livello, autorità amministrative indipendenti, aziende autonome, associazioni e consorzi di Comuni, comunità montane e isolane, università, camere di commercio, associa- zioni non riconosciute e riconosciute, fondazioni (anche nelle varianti “ibride” note alla prassi come fondazioni di partecipazione), comitati, consorzi tra imprenditori, società di persone, società di capitali e coope- rative, reti d’impresa con soggettività giuridica…36; e l’unico limite chiaro è peraltro desumibile dal medesimo Regolamento, ove si pre- scrive, all’art. 3, paragrafo 2, lett. e) che un GEIE non può essere mem- bro di altro GEIE37. Senza avere evidentemente la possibilità di esami- nare ciascuna delle menzionate fattispecie, sembra tuttavia possibile ravvisare ai fini che qui interessano una divisione di massima: da un lato si pongono le fattispecie in cui esiste un riconoscimento di persona- lità giuridica da parte dell’ordinamento; è il caso, ad esempio, degli enti pubblici, territoriali ed economici, delle autorità amministrative indi- pendenti, delle università, delle camere di commercio, delle aziende sanitarie locali per le persone giuridiche pubbliche, e delle associazioni riconosciute, delle fondazioni, delle società di capitali e cooperative per le private. D’altro lato sono presenti quelle figure che, pur non essendo dotate di personalità giuridica, trovano tuttavia un riconoscimento nel- l’ordinamento dello Stato; è il caso, ad esempio, delle aziende autono- me, delle associazioni non riconosciute, delle società personali, dei con- sorzi tra imprenditori, ecc.

La ragione della summa divisio è facilmente intuibile: il riconosci- mento della personalità giuridica rappresenta per l’ente una sorta di cer-

36 E la limitazione qui offerta alla sola esperienza italiana non deve fare dimenticare l’assoluta moltiplicazione di fattispecie ove ci si accosti alla multiforme realtà comuni- taria, in cui, oltre agli istituti omologhi a quelli già presenti in Italia si possono incontra- re figure “intermedie” tra la persona fisica e l’ente giuridico quali l’estabelecimento

mercantil individual de responsabilidade limitada portoghese, o l’entreprise indivi- duelle à responsabilité limitée francese; o ancora l’Anstalt del Liechtenstein, i GIE

francese e belga e le analoghe AIE portoghesi e spagnole. 37 Così A. M

tificazione offerta dallo Stato; certificazione non già, si badi, in relazio- ne al pregio, od alla meritevolezza dell’attività svolta dall’ente, ma, per i fini che qui interessano, riguardo il fatto che i suoi fondatori hanno completato un iter, disegnato dallo Stato medesimo, al termine del qua- le l’ente ha guadagnato una propria autonomia, in quanto costituito se- condo le regole previste dall’ordinamento. Dal punto di vista della “na- zionalità” dell’ente, dunque, il riconoscimento della personalità giuridi- ca rappresenta una certificazione di appartenenza dell’ente all’ordina- mento che ha inteso attribuirgli tale autonomia, e l’iscrizione nel Regi- stro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture a norma del- l’art. 1, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, ovvero presso il Registro delle imprese, e la finalità costitutiva di tale iscrizione non sono che confer- me riguardo l’impostazione qui suggerita. Per quanto concerne le per- sone giuridiche, dunque, il riconoscimento stesso della personalità sarà, sino a prova contraria, necessario38 e sufficiente a ritenere conforme il procedimento di costituzione dell’ente rispetto all’ordinamento di rife- rimento39.

Differente, inevitabilmente, il discorso per gli enti il cui perfezio- namento non si conclude con l’iscrizione con efficacia costitutiva e conseguente riconoscimento della personalità giuridica. In quelle ipote- si, naturalmente, sarà necessario fare di volta in volta riferimento alla disciplina dettata dal legislatore nazionale in merito all’istituto giuridi- co cui ci si riferisce; il perfezionamento avverrà nel momento dell’in- contro dei consensi dei soci o dei membri nel caso rispettivamente di un’associazione non riconosciuta o di un comitato. In maniera non dis- simile si deve ragionare per le società personali: momento focale sarà quello dell’incontro delle volontà delle parti con la stipulazione dell’at- to costitutivo, che determina l’insorgenza del contratto40, e di stipula-

38 Necessario, naturalmente, nella misura in cui si discorra di fattispecie perfeziona- ta, e non dell’eventualità, qui non considerata, della possibilità di identificare nell’ente in formazione un istituto (almeno parzialmente differente) autonomamente considerabi- le sulla scorta dell’esperienza tedesca della Vorgesellschaft.

39 In questo senso si v. anche F.M.M

UCCIARELLI, Società di capitali, cit., 52 ss.

40 Sul punto, per una prospettiva di diritto internazionale privato italiano, v. E. P

E- DERZINI, Alla ricerca del diritto applicabile: società italiane e società straniere, in ID.

zione del contratto, necessariamente per iscritto a pena di nullità, ex art. 2603, c.c., dovrà discorrersi pure riguardo alla fattispecie consortile41. In entrambi questi casi, tuttavia, non appare esplicare alcun rilievo so- stanziale ai fini qui richiesti l’essere stato l’atto costitutivo od il contrat- to iscritto nel Registro delle imprese. Evidentemente vi sarà una rile- vanza probatoria (iuris tantum) dell’eventuale iscrizione, che fungerà in certo senso da “certificazione” del legame dell’ente con un dato territo- rio, ma essa potrà essere meramente eventuale, ed in tale senso pare di potersi sostenere che in nulla differisce la posizione di società c.d. rego- lari dalle c.d. irregolari: per entrambe il procedimento costitutivo si sarà già avuto per perfezionato all’atto della stipula dell’atto costitutivo.

Nel documento Il GEIE "italiano" tra impresa e società (pagine 37-40)