• Non ci sono risultati.

Il requisito della internazionalità del GEIE

Nel documento Il GEIE "italiano" tra impresa e società (pagine 51-54)

L’importanza del tutto peculiare della ubicazione dell’amministra- zione centrale nel disegno del legislatore europeo, poi, emerge in tutta la sua chiarezza nel secondo paragrafo dell’art. 4, Reg., ove, come si ricorderà dalla trattazione del caso del membro persona fisica, sono dettate le regole di necessaria internazionalizzazione proprie del GEIE. In riferimento al membro ente giuridico, dunque, la scelta del legislato- re europeo è stata quella di adottare come criterio determinante non già la “nazionalità” dell’ente, con ciò intendendosi il luogo di costituzio- ne/incorporazione, bensì proprio il luogo in cui sia posta l’amministra- zione centrale; ciò significa, banalmente, che anche due enti aventi la propria sede statutaria nel medesimo Paese potrebbero comunque esse- re gli unici membri di un gruppo europeo di interesse economico allor- ché fosse, invece, diverso il Paese europeo in cui è posta l’amministra- zione centrale degli stessi.

Sotto un profilo sistematico, poi, si può agevolmente ravvisare un parallelismo tra la disposizione in parola e quanto detto sul tema ri- guardo i membri persone fisiche: in pratica allo svolgimento di attività a titolo principale richiesto come requisito di internazionalizzazione del GEIE per il membro persona fisica, allorché esso sia determinante per la pluralità dei membri del gruppo, corrisponde proprio l’ubicazione all’interno dell’Unione dell’amministrazione centrale dell’ente giuridi- co. Due sono, tuttavia, le considerazioni possibili a riguardo.

Da un lato si può correttamente sostenere che lo svolgimento di un’attività economica (di tipo industriale, commerciale, artigianale, agricola o libero professionale) è un requisito delle sole persone fisiche, senza che esso abbia, invece, alcuna particolare importanza allorché si tratti di enti giuridici. La ragione di un simile atteggiamento da parte del legislatore comunitario non è esplicitata nel testo del Regolamento, neppure nel preambolo che in altre occasioni si è mostrato essere forie- ro di indicazioni decisive quanto alla estrinsecazione degli intenti del- l’estensore. Il Preambolo, d’altra parta, reca al già più volte citato quin-

strazione centrale posta in un Paese extracomunitario, allorché trasferisca quest’ultima all’interno dell’Unione assumerà la legittimazione a prendere (pienamente) parte ad un GEIE in qualità di membro.

to Considerando la disposizione di principio, che meglio verrà nei pros- simi paragrafi analizzata, del carattere ausiliario del gruppo, sulla base del quale “l’attività del gruppo deve collegarsi all’attività economica dei suoi membri” e “la nozione di attività economica deve essere inter- pretata nel senso più largo”. Da questa considerazione, sia pure dettata genericamente per tutti i membri, risulta tuttavia evidente che il massi- mo comune denominatore che il legislatore europeo intende riscontrare nella struttura sostanziale dei membri di un GEIE è dato proprio dalla presenza di una attività economica. E ciò ancorché non sia esplicitato nell’articolato, ed in particolare dall’art. 4, paragrafi 1, lett. a) e 2. L’at- tività economica diviene, dunque, uno pseudorequisito sostanziale, im- posto dalla natura stessa del gruppo, ma il cui effettivo adempimento è facilitato proprio dal dover essere la nozione di attività economica in- terpretata nel senso più ampio possibile. Salvo quanto a suo luogo si avrà modo di osservare68, si può anzi sostenere che, mentre per i mem- bri persone fisiche non era possibile immaginare l’attività economica come in certo senso immanente, quasi fosse una proprietà ontologica del soggetto, una simile conclusione può, invece, essere tratta, perlo- meno nel ragionamento che mostra di condurre il legislatore europeo, per gli enti giuridici, rispetto ai quali si può sostenere che il sindacato di economicità dell’attività esercitata è in certo senso svolto in via preven- tiva, a monte, dall’ordinamento giuridico ai sensi del quale l’ente si è costituito/incorporato. Si tratta, in sostanza, di una sorta di presunzione di economicità dell’attività svolta dall’ente giuridico che il legislatore del Regolamento 2137/1985 lascia, per quanto concerne la verifica in concreto, al singolo ordinamento (normativo e/o giurisdizionale) nazio- nale. Ed anche in tale senso si deve leggere la già citata disposizione di cui al paragrafo 4 dello stesso art. 4, Reg., secondo cui “ogni Stato membro è autorizzato ad escludere o a limitare, per ragioni di pubblico interesse, la partecipazione di talune categorie di persone fisiche, di società o di altri enti giuridici a qualsiasi gruppo”.

La seconda considerazione suggerita da questa lettura riguarda la possibilità di equiparare, in parallelo con quanto fatto con ubicazione dell’amministrazione centrale dell’ente ed il luogo in cui si svolge l’at-

tività a titolo principale il membro persona fisica, anche il luogo di co- stituzione dell’ente e la (inespressa) cittadinanza del membro persona fisica. A ben vedere, ciò non può essere, per una serie di ragioni tra loro complementari. In primo luogo, e già decisivamente, per quanto con- cerne il membro persona fisica il legislatore europeo non si è in alcun modo preoccupato di prescrivere la necessità di una particolare cittadi- nanza. Da ciò si è desunto che tale aspetto non esplica alcun rilievo ri- guardo la legittimazione di un dato soggetto alla partecipazione ad un gruppo europeo di interesse economico. Evidentemente, la medesima considerazione non può essere svolta per gli enti giuridici, rispetto ai quali il legislatore è chiaro nel prevedere la costituzione dell’ente “in conformità” con la normativa di uno degli Stati membri dell’Unione.

Ora, il significato di tale previsione è da ascriversi univocamente al- la necessità di una sorta di “certificazione di europeità” dell’ente, che viene in concreto rilasciata dal Paese in cui si perfeziona il procedimen- to di costituzione: l’ente, in altre parole, esiste in quanto un determinato ordinamento (europeo) attribuisce al procedimento che ha dato luogo alla sua formazione una valenza genetica, e questo indipendentemente dal fatto che ciò avvenga in maniera più decisa e lampante (nel caso di costituzione di una persona giuridica), piuttosto che in una forma più attenuata (ad esempio con la costituzione di un ente dotato di sola sog- gettività giuridica, come possono essere le società personali nel diritto italiano). Al contrario di ciò, d’altra parte, è financo ovvio notare come la genesi della persona fisica sia indipendente dal fatto che un dato or- dinamento attribuisca alcunché alla sua nascita, ragione per cui resta evidente che il momento di interesse del legislatore europeo è determi- nato dal solo svolgimento di un’attività economica sul suolo dell’Unio- ne, nascendo in quell’istante quella che si potrebbe definire come “sog- gettività economica” che rileva proprio ai fini che in questa sede mag- giormente interessano69.

69 E, d’altra parte, è possibile rinvenire la possibilità di uno scopo perlomeno lata- mente orientato in senso economico anche nella costituzione dell’ente secondo le nor- me di uno degli ordinamenti nazionali europei. In tale senso si può sostenere che la soggettività economica è, per l’ente, immanente alla sua stessa esistenza, perlomeno sin quando, applicando il principio dettato dal Regolamento al quinto Considerando del

Nel documento Il GEIE "italiano" tra impresa e società (pagine 51-54)