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Indicatori della scelta operata dal legislatore italiano

Nel documento Il GEIE "italiano" tra impresa e società (pagine 138-143)

2. Il GEIE e l’impresa “italiana”

2.5. Indicatori della scelta operata dal legislatore italiano

Se si è sinora dimostrata, con metodo deduttivo, la persistenza dei requisiti prescritti dall’art. 2082, c.c., in capo al GEIE retto dal diritto italiano, si può ora tentare, a riprova della conclusione cui ci è giunti, un’analisi sul piano induttivo, esaminando le disposizioni che il legisla- tore italiano ha inteso introdurre nella legge nazionale di attuazione del Regolamento 2137/1985.

Gli indizi che confermano la qualificazione del GEIE in termini di impresa sono numerosi e tutti dotati di significato specifico, per quanto sia necessario sottolineare come, in tutta onestà, il legislatore non si sia mai spinto alla definizione “diretta” del GEIE come impresa.

Le indicazioni in parola, contenute all’interno del d.lgs. 240/1991, si riferiscono ad aspetti peculiari della disciplina dell’imprenditore, ed in

78 E, per il caso in cui i membri del gruppo con sede in Italia non provvedano al ri- piano del disavanzo che si sia manifestato e ciò comporti l’insolvenza del gruppo si v.

particolare di quello commerciale, che vengono esplicitamente estesi al gruppo europeo di interesse economico.

In primo luogo, naturalmente, si pone la necessità di iscrizione del gruppo all’interno del Registro delle imprese. Evidentemente la previ- sione ha diretta origine comunitaria e la sede del Registro delle impre- se, esplicitata dall’art. 3, d.lgs. 240/1991, è scelta in sede di disciplina nazionale di integrazione “delegata”79 del Regolamento, specificamente di quanto in esso previsto agli artt. 6, 7, 9, para. 2, 10, 39. Fermo re- stando che non si tratta dell’unica forma pubblicitaria prevista per il gruppo europeo di interesse economico80, questa è tuttavia l’unica che esplichi una funzione diretta sull’organizzazione, determinando la stes- sa venuta ad esistenza del gruppo in quanto tale81.

La normativa nazionale si preoccupa, in verità, di fornire anche un regime transitorio “[f]ino all’attuazione del registro delle imprese”, av- venuta, come è noto, nel 1993, due anni dopo l’emanazione del d.lgs. 240/1991. Ciò che resta comunque significativo è che le informazioni la cui iscrizione è richiesta per le imprese soggette a registrazione, ai sensi dell’art. 2196, c.c., comprendono comunque quelle menzionate dal- l’art. 5, Reg., in materia di contenuto minimo del contratto di gruppo, contratto che, ai sensi del successivo art. 7, cpv., Reg. deve essere og- getto di deposito per l’iscrizione. In tale senso: il nome dell’imprendito- re ed i suoi dati identificativi e la ditta sono rappresentati dalla denomi- nazione del gruppo e dai nomi e dati identificativi (ragione o denomi- nazione sociale, forma giuridica, domicilio o sede sociale e, eventual- mente82, il numero ed il luogo di iscrizione) di ciascuno dei suoi mem- bri; l’oggetto dell’impresa trova corrispondenza nell’oggetto del grup- po; la sede dell’impresa, ovviamente, nella sede del gruppo stesso, che, peraltro, per entrambe le ipotesi funge pure da criterio di determinazio- ne “spaziale” del Registro delle imprese competente.

79 Così Ant. R

OSSI, Il GEIE, cit., 42 ss.

80 Come già nel corso del primo capitolo si è avuto modo di osservare, e come me- glio sarà delineato nel corso del terzo capitolo.

81 Sull’impossibilità di configurazione di un gruppo europeo di interesse economico “irregolare” si v. infra, capitolo III, §§ 1 e 2 in particolare.

82 Da intendersi, evidentemente, nel senso “nel caso in cui siano soggetti ad iscri- zione ed effettivamente iscritti”.

Resta esclusa da tale novero l’iscrizione di procuratori ed institori dell’imprenditore, previsione che non trova esplicita menzione all’inter- no del Regolamento, così come del d.lgs. 240/1991. Trattandosi tuttavia di ente collettivo, il GEIE dispone di una propria autonoma funzione rappresentativa di spettanza dell’organo amministrativo, ai sensi del- l’art. 20, Reg., che detta una regola di rappresentanza disgiuntiva dero- gabile da parte del contratto di gruppo. Ove l’indicazione del nome de- gli amministratori non sia presente – legittimamente83 – all’interno del- le indicazioni contenute nel contratto, l’atto di nomina di questi ultimi, al pari di quello di revoca, e della comunicazione relativa alla cessazio- ne dalla carica per qualunque ragione, dovrà essere oggetto di autono- ma iscrizione nel Registro delle imprese, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. d), Reg. In riferimento al profilo della rappresentanza in particola- re, già si è osservato come il regime previsto dal Regolamento al- l’art. 20 implichi, di norma, un potere di firma disgiunto in capo a cia- scuno degli amministratori. In tale senso, la semplice iscrizione della nomina degli amministratori del GEIE nel Registro delle imprese espli- ca il medesimo effetto della iscrizione, per l’imprenditore commerciale, del nome dell’institore e dei procuratori, individuando in capo a chi risieda il potere di impegnare legittimamente il gruppo. E, nello stesso senso, depone la presenza di una eventuale clausola di rappresentanza congiuntiva, la quale, onde potere essere opposta ai terzi, dovrà a sua volta essere oggetto di specifica iscrizione all’interno del Registro84.

Rispetto alla tenuta delle scritture contabili, l’art. 7, d.lgs. 240/1991, intervenendo su un punto lasciato completamente “scoperto” dalle norme europee, prevede che il GEIE “indipendentemente dalla natura dell’attività svolta” è obbligato alla tenuta delle scritture contabili, a norma degli artt. 2214 ss., c.c.; è inoltre prevista la redazione di stato patrimoniale e conto economico da parte degli amministratori del grup-

83 In quanto essa non è prevista all’interno del contenuto necessario minimo del contratto di GEIE, lasciando irrisolta la questione relativa a (amministrazione e) rappre- sentanza del gruppo in caso di silenzio del contratto; sul punto si v. A.MONGIELLO, Il

gruppo, cit., 312 ss.

84 E, anche rispetto agli atti ultra vires compiuti dagli amministratori, si v. infra, nel capitolo III, § 3.

po, ed il loro deposito per l’iscrizione nel Registro delle imprese entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Evidentemente la seconda parte della norma si rifà alle regole vigen- ti in tema di deposito/iscrizione del bilancio delle società. Per quanto riguarda la prima parte, si deve invece sottolineare come la disposizione in discorso non detti una specifica regola basata sul tipo di attività con- dotta dal gruppo, ma anzi si preoccupi di sottolineare come vi sia una sostanziale indifferenza rispetto all’attività esercitata dal gruppo, che, in quanto tale, sarà comunque obbligato a tenere libri e scritture contabili ai sensi delle norma dettate in tema di imprenditore commerciale. An- che a tali fini, dunque, una conclusione che veda nel GEIE la presenza necessaria del connotato della imprenditorialità sembra del tutto com- patibile con la disciplina richiamata dal legislatore italiano.

In terzo luogo, ove si esamini quanto disposto dall’art. 9, d.lgs. 240/1991, al netto di ogni questione riguardante l’applicabilità della norma ivi richiamata, ovvero l’allora vigente art. 151, l.fall., tra breve oggetto di specifica attenzione, si deve ancora una volta evidenziare che la formulazione letterale dell’articolo in parola, pure non menzionando esplicitamente la natura imprenditoriale del gruppo, fornisce un’indica- zione in tale senso: “[i]l GEIE che esercita una attività commerciale si scioglie per la dichiarazione di fallimento”.

Ora, partendo dal presupposto per cui solamente le imprese sono soggette al fallimento, strettamente inteso, e, tra le imprese, solo quelle esercenti un’attività commerciale, l’indicazione del legislatore italiano non può essere considerata una deroga, peraltro ad una disciplina che sarebbe altrimenti oscura, bensì semplicemente una conferma, peraltro originata dalla necessità di dare attuazione all’art. 36, Reg., che deman- da agli Stati membri la definizione della situazione determinata dall’in- solvenza o da una cessazione dei pagamenti. Da ciò emerge che, nella sostanza, poco importa che la qualifica di imprenditore che si ritiene essere sempre presente in capo al GEIE sia causa, piuttosto che non conseguenza della disciplina scelta come applicabile; anche in materia di insolvenza, l’essere il gruppo necessariamente assoggettato a falli-

mento85 quando eserciti attività commerciale determina un’ulteriore conferma della qualifica imprenditoriale da attribuirsi al GEIE86.

Atteso quanto precede, ed in considerazione delle assonanze, inne- gabili, tra gruppo europeo di interesse economico ed impresa commer- ciale, ci si può dunque domandare se tale statuto imprenditoriale sia l’unico esercitabile dal gruppo, ovvero se esso possa avere anche un oggetto di tipo agricolo, o eventualmente pure differente.

85 Mi pare corretto ritenere, comunque, in presenza anche dei presupposti oggettivi attualmente richiesti dalla normativa fallimentare, in assenza dei quali non vi è possibi- lità di dichiarazione di fallimento.

86 Si deve, per onestà intellettuale, riconoscere che perlomeno gli ultimi due profili considerati potrebbero essere considerati come prove di un intendimento esattamente opposto volto a negare la qualifica imprenditoriale in capo al gruppo. Il ragionamento potrebbe in tale caso essere strutturato sulla base della considerazione che, ove il GEIE fosse da considerarsi sempre imprenditore, allora l’applicazione di tali norme sarebbe discesa comunque da tale qualifica, senza necessità delle specifiche indicazioni in tema di scritture contabili e di fallimento che invece sono state offerte dal legislatore italiano. Non si ritiene di potere aderire a siffatta conclusione. In primo luogo, è necessario osservare come le previsioni in parola si strutturino, perlomeno sulla parte di pertinenza delle conseguenze dell’insolvenza o della cessazione dei pagamenti, quali integrazione necessaria delle disposizioni regolamentari europee, richiesta ai sensi del già citato art. 36, Reg.

In secondo luogo, in riferimento alle scritture contabili, l’obbligo civilistico alla lo- ro tenuta è noto come sia applicabile alle sole imprese commerciali, e non si desume- rebbe comunque dalla semplice individuazione in capo al GEIE della qualifica impren- ditoriale. Per tale ragione, confortata anche dalla formulazione letterale offerta dal legi- slatore italiano, appare del tutto congruo che l’obbligo in parola sia stato formalizzato con una disposizione ad hoc. Ove il GEIE, comunque imprenditore, svolga attività commerciale, allora l’obbligo discenderebbe dallo svolgimento di tale attività e dall’es- sere quindi il gruppo qualificato come imprenditore ai sensi dell’art. 2195, c.c.; ove, le- gittimamente, tale attività non sia svolta, invece, essendo oggetto del gruppo l’esercizio di una attività agricola, allora la tenuta delle scritture e dei libri contabili, che non sa- rebbe altrimenti dovuta a fini civilistici, non sarebbe stata obbligatoria – con detrimento dei membri e dei terzi – se l’obbligo non fosse stato formalizzato da una specifica nor- ma, appunto l’art. 7, d.lgs. 240/1991.

Nel documento Il GEIE "italiano" tra impresa e società (pagine 138-143)