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Organizzazione nel GEIE

Nel documento Il GEIE "italiano" tra impresa e società (pagine 127-134)

2. Il GEIE e l’impresa “italiana”

2.3. Organizzazione nel GEIE

Discorrendo di organizzazione del gruppo europeo di interesse eco- nomico si dovrà necessariamente prendere in considerazione in maniera differenziata l’organizzazione necessaria alla sussistenza del gruppo stesso, e l’organizzazione dei fattori produttivi implicati nell’esercizio dell’attività di gruppo.

Per quanto riguarda il primo profilo, esso è già stato parzialmente oggetto di interesse nel paragrafo precedente, ma ora può esser ripreso con maggiore attenzione.

Il GEIE per sua natura gode di una flessibilità inusuale rispetto alla maggioranza delle restanti forme di esercizio congiunto di attività d’im- presa. Questo è dovuto certamente sia alla sua natura “intermedia” che si concretizza nell’attribuzione di una soggettività giuridica che non ne- cessariamente sfocia in una piena personalità; sia e forse soprattutto nel regime patrimoniale che da tale scelta promana, ovvero una responsabi- lità sussidiaria, illimitata e solidale dei membri per le obbligazioni di qualunque tipo assunte dal gruppo.

Orbene, nonostante la citata flessibilità, che è pur sempre il “cavallo di battaglia” del GEIE ove lo si confronti ad altre modalità di esercizio in comune di impresa, alcune regole organizzative sono dettate in via imperativa del Regolamento. In particolare, se già si è fatto riferimento alla necessaria presenza di un organo amministrativo mono o pluriper-

sonale52, non si è tuttavia ancora precisato il ruolo dei membri nell’as- sunzione delle decisioni all’interno del gruppo.

Se certamente la gestione del gruppo spetta agli amministratori53, che sono nominati nel contratto di gruppo o attraverso atto separato54, è tuttavia necessario rimarcare come “i membri, che agiscono come or- gano, possono prendere qualsiasi decisione ai fini della realizzazione dell’oggetto sociale”55, determinando tale disposizione una potenziale riserva di amministrazione in capo ai membri del GEIE che, peraltro, trova ulteriore conferma nell’art. 17, paragrafo 4, Regolamento. In tale norma si prevede che la decisione collegiale dei membri potrà essere sollecitata sia da un amministratore che da uno dei membri. È ragione- volmente anche a tale fine – oltre che per naturali ragioni di controllo in assenza potenziale di organi a ciò preposti – che è riconosciuto in capo a ciascuno dei membri un diritto di ottenere informazioni sugli affari del gruppo dagli amministratori, nonché di ispezionare libri e documen- ti relativi a tali affari56. I membri del gruppo collegialmente operanti, dunque, possono essere forniti, a seconda della declinazione che in con- creto assume l’organizzazione di gruppo definita dal contratto, di una capacità gestoria che esorbita quella degli amministratori, e che dunque

52 Sul quale, anche al fine di un confronto rispetto ad altre modalità di organizza- zione dell’impresa, si v. D. CORAPI, Amministrazione e rappresentanza nei consorzi

senza attività esterna, nelle associazioni temporanee di imprese e nel GEIE, in Riv. dir. civ., 1990, 67 ss.

53 Che, ove la disciplina nazionale applicabile ne abbia dato facoltà, potranno essere costituiti anche da persone giuridiche, a patto che siano designati uno o più suoi rappre- sentanti persone fisiche, ai cui nominativi deve essere data ugualmente pubblicità, e la cui responsabilità è espressamente parificata (rectius: deve necessariamente essere pari- ficata nella disciplina predisposta dallo Stato membro) a quella degli amministratori persona fisica: art. 19, paragrafo 2, comma 2, Regolamento. Per un’analisi dell’effettiva portata del termine “persona giuridica”, da intendersi in senso ampio, anche in relazione alle versioni inglese e francese del Regolamento, si v. A. BADINI CONFALONIERI, Il

GEIE, cit., 274, nt. 89.

54 Il quale è comunque soggetto a pubblicità nel registro e nel bollettino nazionale, ai sensi degli artt. 7, comma 2, lett. d) e art. 8, comma 1, lett. c), Reg.

55 Art. 16, para. 2, Reg. 56 Art. 18, Reg.

può essere definita come concorrente57 e probabilmente persino so- vraordinata ad essa58.

Già solamente da queste notazioni, che troveranno un maggiore ap- profondimento nel prossimo capitolo, si scorge come le disposizioni regolamentari siano ancora una volta da considerarsi come il tronco su sui poi si innesteranno, volendolo, le specifiche volontà dei membri. Anche in assenza di un esercizio completo dell’autonomia negoziale da parte di questi ultimi, tuttavia, non si può certamente negare che sia già presente in nuce nel testo comunitario un minimo indefettibile di disci- plina organizzativa, che peraltro trova ulteriore conferma nelle previ- sioni di cui all’art. 17 in tema di materie e quorum decisionali dei membri in azione collegiale.

In questo senso, dunque, non si può negare che l’organizzazione “in- terna” e funzionale del gruppo sia già richiesta e, in qualche modo, provvista dallo stesso legislatore; avendo in larga parte tale organizza- zione una struttura inderogabile nel suo minimalismo, non si può nega- re come essa può essere traslata dal piano disciplinare a quello della fattispecie senza che ciò costituisca un intervento eccessivo dell’inter- prete.

Di meno piana soluzione è, invece, il profilo dell’organizzazione dei fattori produttivi da parte del GEIE, che tuttavia non pare condurre ad una soluzione necessariamente differente rispetto a quella appena esa- minata59.

In primo luogo è necessario domandarsi quali siano i fattori produt- tivi di cui può valersi il gruppo europeo di interesse economico. A ben vedere essi possono essere costituiti sia dal lavoro che dal fattore capi-

57 In questo senso pare P. M

ASI, Il gruppo europeo, cit., 96 s.; A. MONGIELLO, Il

gruppo europeo, cit., 274 ss.; Ant. ROSSI, Il GEIE, cit., 226 che limita tale profilo alla

rilevanza interna. 58 P. M

ASI, Il gruppo europeo, cit., 97; più problematica la posizione di A. BADINI

CONFALONIERI, Il GEIE, cit., 264, che colloca nella sola possibilità di revoca e sostitu-

zione degli amministratori l’espressione della supremazia dei membri su di essi. 59 Per mantenersi all’interno del dibattito, ormai classico, su etero-organizzazione ed auto-organizzazione nel diritto dell’impresa si può infatti sostenere che l’organizza- zione funzionale dell’ente sembra assolutamente equiparabile all’auto-organizzazione dell’imprenditore individuale, mentre l’organizzazione dei fattori produttivi assume certamente le vesti di etero-organizzazione.

talistico, latamente inteso; rispetto ad entrambi sussistono punti di inte- resse all’interno del Regolamento.

Per quanto concerne i lavoratori, il Regolamento informa, indiretta- mente, che il GEIE può impiegarne di propri60, con l’avvertenza che il numero di salariati non potrà eccedere, per le note ragioni legate alla cogestione dei lavoratori che non era intenzione del legislatore europeo disciplinare in ambito comunitario con l’istituto del GEIE61, il numero di cinquecento62. La domanda, tuttavia, non dev’essere se il GEIE possa valersi di lavoratori salariati, bensì se possa anche non farlo, ovvero se possa svolgere le proprie attività in assenza di una forza lavoro.

Se il tema è la titolarità della forza lavoro, ossia se coloro che svol- gono funzioni per conto del GEIE possano non essere salariati dal GEIE, la risposta pare assolutamente poter essere affermativa. Nulla osta a che coloro che svolgono l’attività concreta del GEIE non siano dipendenti in linea diretta del GEIE medesimo, ma, ad esempio, di uno o più membri.

Quand’anche così fosse, ciò certo non osterebbe in maniera rilevante alla individuazione, in capo al GEIE, del requisito dell’organizzazione, essendo questa evidentemente implicata proprio dal coordinamento del- la forza lavoro dei membri tra i soggetti che svolgeranno attività a favo- re esclusivo del singolo partecipante al GEIE loro datore di lavoro e coloro i quali presteranno tale attività lavorativa a favore del gruppo nel suo complesso inteso.

Ritenere, d’altra parte, che il gruppo possa svolgere la propria attivi- tà senza l’impiego di personale di alcun tipo non solo non pare plausibi- le sotto il profilo empirico, ma in qualche modo in contraddizione an- che con una specifica disposizione del Regolamento, già supra oggetto

60 Ciò, naturalmente, deriva già dalla capacità giuridica riconosciuta al gruppo ai sensi dell’art. 1, para. 2, Reg.

61 Il tema è poi stato oggetto di specifica attenzione da parte del legislatore europeo allorquando ha fornito la disciplina della Societas Europaea, il cui regolamento istituti- vo (Reg. CE 2157/2001) è stato accompagnato da una coeva direttiva in tema di coge- stione (Direttiva CE 86/2001). Sinteticamente a tale riguardo si v. M. BIANCA,A.ZA- NARDO, La Società Europea (SE), in E.PEDERZINI (a cura di), Percorsi, cit., 127 ss.

62 Si tratta, lo si ricorderà, di una delle proibizioni che derivano al GEIE da parte dell’art. 3, para.2, lett. c), Reg.

di attenzione rispetto ad un tema tutt’affatto differente: in base all’art. 12, il gruppo può porre la propria sede ove esso abbia: a) l’amministra- zione centrale; ovvero b) nel luogo in cui un membro-ente abbia ammi- nistrazione centrale ovvero un membro-persona fisica svolga attività a titolo principale, ma a patto che lì il gruppo svolga un’attività reale. Ora, già il fatto che si discorra di amministrazione centrale del gruppo dovrebbe essere sufficiente a considerare che il gruppo possa avere uf- fici amministrativi che esorbitino la persona dell’amministratore di per sé inteso, con ciò significando la presenza di una organizzazione in tale senso; ma anche ove con questo assunto non si dovesse concordare, il fatto che il gruppo svolga una attività reale presso uno dei suoi membri lascia intendere in maniera abbastanza chiara – e, ad avviso di chi scri- ve, probante – che il GEIE non potrà comunque prescindere dall’opera- tività in concreto di forza lavoro, che, evidentemente, sarà dal GEIE stesso organizzata.

Il reprise rispetto alla questione relativa alla sede del gruppo, inol- tre, dà modo di considerare specificamente anche l’aspetto della even- tuale organizzazione del materiale utilizzato dal gruppo, segnatamente se esso debba necessariamente disporre di uffici propri o di macchinari o strumenti dedicati. La risposta a tale quesito deve, oggi più che mai, essere negativa63: il GEIE non necessita di per sé di alcuna struttura “materiale” propria. Questo è il senso della disposizione appena citata dell’art. 12, Reg.; proprio al fine di agevolare la diffusione del GEIE, il legislatore europeo non richiede al gruppo neppure la presenza di una sede necessariamente differenziata rispetto a quella di uno dei membri, che, previo coordinamento con gli altri, potrà dunque legittimamente mettere a disposizione del gruppo la propria sede – con ciò intendendo- si il luogo in cui questi abbia l’amministrazione centrale – ovvero il luogo in cui sia svolta l’attività a titolo principale; il tutto a condizione che il gruppo svolga in quel luogo una attività reale, e dunque, ancora una volta, che vi sia organizzazione d’impresa se non altro nella distin-

63 Il fatto che il GEIE possa essere considerato molto spesso una “impresa virtuale”, senza dunque specifica necessità di una organizzazione materiale “pesante” è sottoli- neato in AA.VV., Virtuelle Unternehmen, Frankfurt am Main, 2007, 85 ss., ove diversi

zione delle funzioni svolte, in un medesimo luogo, dal membro e dal gruppo64.

Resta infine da considerare, evidentemente ad abundantiam e pure a finalità espositive della disciplina, il profilo dell’organizzazione del fattore capitalistico inteso nel senso finanziario.

Una necessaria distinzione preliminare deve essere condotta tra fi- nanziamento “interno”, ovvero frutto dell’apporto di chi partecipa ri- schiando all’attività imprenditoriale, e finanziamento “esterno”, o anche a titolo di debito.

Sotto il primo punto di osservazione, si deve ricordare come non sia necessario, per la partecipazione al gruppo, il versamento di uno speci- fico conferimento da parte dei membri, ciò anche in relazione all’assen- za di un capitale sociale propriamente inteso all’interno della disciplina del GEIE65. È pure vero che emergono, nel Regolamento, obblighi dif- ferenti cui possono essere soggetti i membri66, ma appunto si tratta di

64 Non ci si sofferma, naturalmente, sulla presenza di organizzazione in caso di sede posta nel luogo in cui il gruppo abbia l’amministrazione centrale, potendo a tale fine essere utilizzato il medesimo criterio ermeneutico poc’anzi seguito in tema di organiz- zazione del personale.

65 Il punto sarà più approfonditamente trattato in apertura di terzo capitolo; basti qui anticipare come il GEIE, a differenza di uno schema societario tradizionale, non appaia in alcun modo in grado di fungere da modalità organizzativa del finanziamento all’atti- vità d’impresa per le ragioni che tra breve saranno esaminate.

66 Si tratta delle fattispecie considerate all’art. 17, para. 2, lett. e) ed f), Reg., ove si discorre, rispettivamente, di modificazioni relative alla “quota di contributo di ciascuno dei membri o di alcuni di essi al finanziamento del gruppo” ed a “qualsiasi altro obbligo di un membro”. Riguardo la prima, si deve rilevare come il contratto di gruppo può lecitamente mantenere il silenzio riguardo il finanziamento del GEIE; tale profilo non è, infatti, compreso tra quelli che, a norma dell’art. 5, Reg., devono figurare all’interno del contratto di gruppo. La formulazione offerta dall’art. 17, testé citato, lascia per di più intendere che, anche ove l’autonomia privata si sia esplicata nel senso di prevedere un contributo dei membri al finanziamento del gruppo, non è comunque necessario che esso sia richiesto a tutti i membri, potendo essere dovuto solamente da taluni di essi. Resta comunque fermo, come nel testo immediatamente sarà reso manifesto, il regime di responsabilità illimitata dei membri del gruppo.

In riferimento, invece, agli obblighi “altri” menzionati dalla lett. f), l’alterità è evi- dentemente da intendersi in relazione all’obbligo di finanziamento citato alla lettera precedente, e anche in questo caso fa emergere in maniera rilevante il profilo organizza- tivo, in quanto la natura di questi obblighi diversi ben potrebbe consistere nelle presta-

una mera possibilità accordata all’autonomia privata in sede di redazio- ne del contratto di gruppo o di sua modificazione. Quasi paradossal- mente la regola organizzativa di riferimento in materia di finanziamenti propri è assai più diretta ed inderogabile, ovvero la responsabilità illi- mitata dei membri per le obbligazioni a qualsiasi titolo assunte dal GEIE che solo in taluni limitati casi può trovare un temperamento67.

In riferimento, infine, al finanziamento a titolo di debito, è sufficien- te richiamare a proposito quanto disposto dall’art. 23, Reg., che lapida- riamente dispone che “[i]l gruppo non può ricorrere al pubblico rispar- mio”68. Ciò significa che, in materia di finanziamento a titolo di debito del gruppo, sarà comunque possibile accedere al credito bancario ed al finanziamento concesso da parte di singoli individui, ma non provvede- re all’emissione di titoli (di debito) di massa da collocarsi sul mercato69.

zioni di servizi che già si sono osservate in tema di personale e/o strutture che even- tualmente i membri del gruppo potranno impegnarsi a mettere a disposizione del GEIE. 67 Il tema sarà oggetto di specifica attenzione all’interno del terzo capitolo, ma sin d’ora si possono anticipare le fattispecie di riferimento in cui la responsabilità di un dato membro è limitata: nuovo membro per le obbligazioni antecedenti la sua entrata (art. 26, para. 2, comma 2); membro uscente per le obbligazioni successive alla sua uscita (art. 34); contratto per “escludere o ridurre […] la responsabilità di uno o più dei […] membri per un determinato debito” (decimo Considerando del preambolo). Si segnala comunque come sia il primo che il terzo dei rimedi citati rispondano essi stessi, nella loro enucleazione all’interno del contratto di gruppo, ad una logica che può essere senz’altro definita organizzativa.

68 Che l’ambito di azione di tale disposizione sia da intendersi sia in tema di debito che di rischio è pacifico in letteratura; si v., anche sulla scorta della dottrina francofona ivi citata, A.BADINI CONFALONIERI, Il GEIE, cit., 282.

69 E sul punto è interessante considerare se il gruppo potrà legittimamente emettere cambiali finanziarie ai sensi di quanto previsto dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83. A ben ve- dere, potendo tali titoli essere sottoscritti solamente da investitori qualificati, viene meno il profilo di maggiore rischio connesso alla collocazione sul mercato, ragione per cui sembra corretto ritenere che l’emissione di tali strumenti debba essere ritenuta com- patibile con la disciplina del GEIE negli stessi termini in cui è stata ritenuta plausibile una sua compatibilità con le regole che governano la s.r.l. in cui è nota le vigenza di un analogo principio.

Nel documento Il GEIE "italiano" tra impresa e società (pagine 127-134)