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L’ergastolo per i minorenni

Il codice Zanardelli, influenzato dai valori liberali che avevano ispirato tutte le codificazioni ottocentesche, escludeva la pena dell’ergastolo per i minorenni, sostituendo ad essa ope legis altre pene detentive temporanee.134

Il legislatore del 1930, al contrario, si limitò a dettare una presunzione di non imputabilità assoluta per il minore di quattordici anni (art. 97 c.p.) e relativa per il minore infradiciottenne (art. 98 c.p.), senza escludere quest’ultimo dalla pena della reclusione perpetua.135

questo caso dunque si sacrifica la funzione rieducativa per privilegiare esigenze di sicurezza pubblica. Sul punto cfr. P. CORSO (a cura di), Manuale dell’esecuzione penitenziaria, p. 217 e 223 ss. 133 Cfr. M. PISANI, La pena dell’ergastolo, cit., p. 607. Più ampiamente cfr. infra paragrafo 7.3. 134 In particolare reclusione da dodici a vent’anni per il minorenne e da venticinque a trenta per il maggiorenne infraventenne. Sul punto cfr. M. PISANI, La pena dell’ergastolo, p. 602.

135 Il legislatore del 1930 aveva semplicemente stabilito che per il minore di anni diciotto

imputabile la pena era in ogni caso diminuita. Sul punto cfr. G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale,

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Solo pochi anni più tardi, nel 1934136, prendendo in considerazione l’effetto smisurato che una pena senza fine poteva avere su un individuo di giovanissima età, con una personalità ancora in formazione, si giunse ad affermare che il ministro potesse ordinare in ogni momento dell’esecuzione la liberazione condizionale del minore di diciotto anni, indipendentemente dalla durata della pena inflitta in sentenza, e quindi anche in caso di condanna all’ergastolo.137

Il dubbio circa la legittimità dell’ergastolo per i minori fu sollevato per la prima volta nel 1992, quando si pose la questione di costituzionalità degli articoli 22, 98, 65 e 69138c.p., invocando come parametri gli articoli 2, 3, 10, 27 e 31 Cost.

La Corte Costituzionale ritenne però le questioni inammissibili, sostenendo che la soluzione del problema rientrasse nella discrezionalità del legislatore. Tuttavia non mancò di evidenziare «l’esigenza di adeguare l’ordinamento positivo a quella linea più volte messa in evidenza da questa Corte di un sistema punitivo che per il minore risulti sempre più diversificato, sia sul piano sostanziale che su quello processuale»139, auspicando sul punto un intervento tempestivo.140

A distanza di un anno la Consulta intervenne però nuovamente sul punto giungendo questa volta, con la sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168, a una dichiarazione di incostituzionalità degli articoli 17 e 22 c.p. rispetto all’articolo 31 Cost. letto in relazione all’articolo 27. Il giudice a quo aveva sollevato la questione invocando come parametri gli articoli 10, 27 c. 3 e 31 c. 2 Cost. Prima di pervenire alla

136 R.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (istitutivo del tribunale per i minorenni). 137 Cfr. M. PISANI, La pena dell’ergastolo, p. 602.

138 L’art. 22 è la norma che definisce la pena dell’ergastolo. L’art. 98 prevede che se il minore infradiciottenne è imputabile la pena è in ogni caso diminuita, mentre gli articoli 65 al n. 2 stabilisce che quando ricorre una circostanza attenuante la pena dell’ergastolo è sostituita con «la reclusione da venti a ventiquattro anni». L’art. 69 disciplina il giudizio di comparazione di circostanze. 139 Sentenza 16 aprile 1993, n. 140 in Consulta OnLine.

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declaratoria di illegittimità la Corte esaminava in maniera più generale la questione dell’ergastolo, in modo da evidenziare la sua compatibilità con l’articolo 27 c. 3 della Costituzione e respingere, di conseguenza, quella specifica censura di incostituzionalità141: nella sentenza la Consulta richiamava quanto precedentemente affermato sul carattere polifunzionale della pena e ricordava come il legislatore, rispetto al momento dinamico della sua applicazione, avesse già provveduto ad adeguare la reclusione perpetua al dettato costituzionale estendendo al condannato all’ergastolo «non solo l’istituto della liberazione condizionale […] ma anche altre misure premiali che anticipano quel reinserimento come effetto del suo sicuro ravvedimento, da comprovarsi dal giudice sulla base non solo della buona condotta tenuta dal condannato stesso durante l’esecuzione della pena, bensì soprattutto dalla sua partecipazione all’opera rieducativa». 142

La Corte passava quindi ad esaminare la questione rispetto all’articolo 31 comma 2 della Costituzione che assicura la protezione dell’infanzia e della gioventù e favorisce gli istituti necessari a tale scopo, rilevando come questo facesse assumere all’articolo 27 «un significato distinto da quello che è riferibile alla generalità dei soggetti quanto alla funzione rieducativa della pena» la quale «per i soggetti minori di età è da considerarsi se non esclusiva, certamente preminente, per cui si manifesta un insanabile contrasto tra essa e le norme denunciate».143

141 M. PISANI, La pena dell’ergastolo, cit., p. 603.

142 A. MARGARA, L’ergastolo tra illegittimità e adeguamento costituzionale, in S. ANASTASIA, F. CORLEONE (a cura di), Contro l’ergastolo, Roma, 2009, p. 48. La Corte proseguiva affermando: «Tutti questi anzidetti correttivi finiscono con l’incidere sulla natura stessa dell’ergastolo, che non è più quella concepita alle sue origini dal codice penale del 1930 […]. Ma una volta soddisfatto con detti correttivi il precetto costituzionale che assegna la funzione rieducativa, diviene -si noti- esclusivo compito del legislatore di valutare, nelle scelte di politica criminale, se conservare o meno l’ergastolo tra le soluzioni punitive astrattamente previste.» Sul punto cfr. M. PISANI, La pena

dell’ergastolo, cit., p. 603, nota 62.

143 Sentenza 168 del 1994 in Consulta OnLine. Sul punto cfr. M. PISANI, La pena dell’ergastolo, cit., p. 604.

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La Consulta affermava quindi come il trattamento dei minori andasse differenziato il più possibile rispetto a quello riservato a soggetti adulti144, sottolineando che anche i vari istituti premiali, sufficienti a rendere l’ergastolo per i maggiorenni compatibile con la Costituzione, dovessero essere rivisitati145 rispetto ai condannati minorenni, poiché l’articolo 31 Cost. «impone un mutamento di segno al principio rieducativo immanente alla pena, attribuendo a quest’ultima, proprio perché applicata nei confronti di un soggetto ancora in formazione e alla ricerca della propria identità, una connotazione educativa più che rieducativa, in funzione del un suo inserimento maturo nel contesto sociale».146

Sulla base di questo ragionamento la Corte Costituzionale giungeva quindi a dichiarare illegittimi gli articoli 17 e 22 c.p. nella parte in cui «non escludono l’applicazione dell’ergastolo al minore imputabile». La declaratoria di incostituzionalità ha investito inoltre anche altre norme del codice penale che indirettamente prevedevano l’applicazione della reclusione perpetua nei confronti del minore infradiciottenne.147

144 Cfr. P. CORSO (a cura di), Manuale dell’esecuzione penitenziaria, cit., p. 510.

145 Oggi l’articolo 79 Ord. Pen. continua però a prevedere che tutte le norme della l. si applicano anche nei confronti dei minorenni fino a quando non sarà provveduto diversamente. Siamo dunque ancora in attesa di una differenziazione di trattamento in adeguamento alle indicazioni della Corte. La giurisprudenza ha cercato di intervenire in via sostitutiva, prevedendo, ad esempio, che la semilibertà può essere concessa in ogni momento ai minorenni «che dimostrino progressi nel corso del trattamento». Sul punto cfr. ivi, p. 281.

146 Sentenza 168 del 1994 in Consulta OnLine.

147 In particolare art. 69 c.p. e art. 73 c. 2 c.p. Sul punto cfr. M. PISANI, La pena dell’ergastolo, cit., p. 604.

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