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Le esigenze religiose tra rispetto dell’uguaglianza e tutela delle peculiarità

Nel documento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO (pagine 174-177)

PRATICA CIRCONCISORIA RITUALE, PRASSI SANITARIA E COMPOSIZIONE DEL CONFLITTO DI VALORI

V. Le esigenze religiose tra rispetto dell’uguaglianza e tutela delle peculiarità

I piani sperimentali realizzati a livello regionale, dei quali si è parlato nei paragrafi precedenti, impongono necessariamente di tornare su alcune questioni, in parte già accennate, in materia di laicità.

Il principio di laicità,97 infatti, sembrerebbe porsi quale possibile criterio alla luce del quale esprimere un giudizio circa l‟ammissibilità degli interventi amministrativi sopra analizzati, in particolare per quanto concerne il profilo dell‟impiego delle risorse pubbliche per finanziare interventi di circoncisione non terapeutica.

È stato già evidenziato nel corso della trattazione come la concezione di laicità adottata dal nostro ordinamento giuridico si muova in direzione „interventista‟, nel senso che è compito dello Stato rimuovere gli ostacoli che possono impedire un effettivo godimento del diritto di libertà religiosa dei consociati.98

Al tempo stesso, nonostante sia possibile parlare di un principio di laicità „positiva‟, nel senso sopra detto, è anche pacifico che lo Stato non possa comunque farsi portatore di proprie ideologie morali/religiose né, tantomeno, operare alcuna discriminazione fondata sulla appartenenza a una (o a nessuna) confessione religiosa, essendo al contrario chiamato al rispetto dei doveri di imparzialità ed equidistanza.

96 SOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIA, Circoncisione rituale maschile in Italia, cit. 97

Oltre all‟ampia manualistica sul tema, si segnalano, tra gli altri, gli interessanti contributi raccolti nel volume AA.VV., Laicità alla prova. Religioni e democrazia nelle società pluraliste, a cura di Roberto Mazzola e Andrea Caraccio, Guerini e associati, Milano, 2009.

98 Come evidenzia S.FERRARI, Laicità dello Stato e pluralismo delle religioni, in Sociologia del

diritto, 2, 2006, p. 20, non si può intendere la „laicità‟ come l‟esclusione dell‟elemento religioso dallo

spazio pubblico, anche perché, quantomeno nell‟Unione Europea, è sempre possibile riscontrare un concreto sostegno pubblico alle diverse religioni, vuoi sotto forma di insegnamento nelle scuole pubbliche, vuoi in termini di finanziamenti, vuoi ancora, ad ulteriore esempio, in termini di assistenza religiosa all‟interno dei luoghi di cura o nelle carceri.

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Fondamentale in tema di laicità resta ovviamente la sentenza della Corte costituzionale n. 203 del 1989,99 che ha qualificato la laicità dello Stato come un principio supremo del nostro ordinamento costituzionale, sopperendo all‟assenza di una sua espressa menzione nel testo della Costituzione; detto principio richiede non solo la neutralità dello Stato (escludendone la confessionalità), ma esclude anche l‟avversità e/o l‟estraneità nei confronti dell‟elemento religioso, poiché, come si legge nel testo della sentenza, detto principio «implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale».

Come è stato autorevolmente affermato:

«esiste una differenza tra istanze ammesse dall‟ordinamento giuridico ed istanze che quest‟ultimo ritiene opportuno promuovere: non tutto ciò che è lecito è anche meritevole di sostegno pubblico. Ma proprio il principio di laicità dello Stato esclude che questa distinzione possa essere fatta valere per discriminare tra diverse religioni, tra diverse concezioni del mondo a base non religiosa e tra le prime e le seconde».100

Con specifico riferimento al primo comma dell‟articolo 8 della Costituzione (che, esprimendo il principio del pluralismo confessionale, proclama l‟uguaglianza di tutte le confessioni religiose, dichiarandole «egualmente libere davanti alla legge»101), sono risultate particolarmente interessanti, tre le tante considerazioni dottrinali elaborate nel corso degli anni, alcune riflessioni sulla possibile esistenza di una correlazione tra la legittimità della disuguaglianza di trattamento giuridico di una

99 Il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 203 del 1989 è disponibile all‟indirizzo https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1989&numero=203 (ultimo accesso: 30/03/2019).

100

S. FERRARI, Libertà religiosa individuale ed uguaglianza delle comunità religiose nella

giurisprudenza della Corte Costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, fasc. 3, maggio-giugno

1997, p. 3091; l‟Autore (a p. 3092 del contributo citato) già due decenni fa rilevava come, nell‟ambito dell‟uguaglianza delle comunità religiose, il profilo dei sostegni concessi loro dall‟Autorità pubblica fosse tra i più „spinosi‟.

101 Per un approfondimento sul tema del pluralismo confessionale si rinvia J.PASQUALI CERIOLI, I

principi e gli strumenti del pluralismo confessionale (artt. 7 e 8), in AA.VV., Nozioni di diritto ecclesiastico, a cura di Giuseppe Casuscelli, V ed. Giappichelli, Torino, 2015, pp. 87-104.

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confessione religiosa, da un lato, e l‟accertamento della sussistenza di un elemento peculiare di una confessione, dall‟altro (accertamento da condursi caso per caso).102

Premessa a tali considerazioni è l‟assunto per cui vi sono delle situazioni in cui oltrepassate certe soglie di disuguaglianza si ha una indiretta lesione dei diritti di libertà e circostanze in cui, invece, pur oltrepassando certe soglie non si incorre in questa violazione.103

È stato quindi osservato come una possibile lettura dell‟art. 8, primo comma, Cost. giustificherebbe la disparità di trattamento quando essa (la disuguaglianza) corrisponda ad un determinato elemento di una confessione (o gruppo di confessioni); al contrario, la disparità di trattamento di una confessione non sarebbe giustificabile ove manchi quella correlazione, poiché in questa ipotesi la disuguaglianza si ripercuoterebbe con ogni probabilità sulla eguale libertà delle altre confessioni religiose.104

Di conseguenza, è anche vero che se venisse trascurato l‟elemento peculiare di una data confessione religiosa ne sarebbe lesa la libertà di quella determinata realtà confessionale; ma una violazione del principio di uguale libertà di cui al primo comma dell‟art. 8 della Cost. si avrebbe anche nell‟ipotesi opposta, cioè applicando ad una confessione un diritto particolare in assenza dell‟elemento specifico che giustifichi quel discrimine.105

Per fornire un esempio concreto, è stato osservato come il riconoscimento della liceità delle macellazioni di animali secondo i dettami propri di un determinato diritto religioso non andrebbe a ledere la libertà di altre confessioni religiose, non interessate dalla macellazione rituale.106

E per le circoncisioni rituali?

Posto che il nostro ordinamento giuridico ne ha implicitamente ammesso la liceità, occorre domandarsi se sia anche lecito che le prestazioni inerenti dette pratiche (riguardanti solo alcuni precisi referenti confessionali) possano essere garantite con assunzione dei relativi costi a carico delle risorse pubbliche o se questo

102 Il riferimento è alle considerazioni di S.FERRARI, Libertà religiosa individuale, cit., p. 3085 ss. 103 S.FERRARI, Libertà religiosa individuale, cit., p. 3096, che, per la prima ipotesi, richiama quale esempio la concessione ad una determinata confessione religiosa di agevolazioni fiscali, negate ad altre realtà confessionali.

104 S.FERRARI, Libertà religiosa individuale, cit., p. 3096 s. 105 S.FERRARI, Libertà religiosa individuale, cit., p. 3097. 106 S.FERRARI, Libertà religiosa individuale, cit., p. 3096.

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possa in qualche modo ledere la libertà di altre confessioni religiose, non interessate dalla pratica, e quindi il principio di uguaglianza.

Per tentare di fornire una risposta occorre ripartire, ancora una volta, dalle osservazioni del Comitato Nazionale di Bioetica (CNB).

VI. Riflettendo sulla necessità delle previsioni pattizie per la

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