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Riflettendo sulla necessità delle previsioni pattizie per la regolamentazione dei rapporti tra Stato e confessioni religiose

Nel documento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO (pagine 177-180)

PRATICA CIRCONCISORIA RITUALE, PRASSI SANITARIA E COMPOSIZIONE DEL CONFLITTO DI VALORI

VI. Riflettendo sulla necessità delle previsioni pattizie per la regolamentazione dei rapporti tra Stato e confessioni religiose

Il CNB, nella parte del proprio parere del 1998 dedicata al tema della circoncisione rituale maschile, precisava come il principio di laicità „positiva‟ (e/o „sociale‟)107

dovesse necessariamente coniugarsi con un altro principio di rilevanza costituzionale, sancito agli artt. 7 e 8 Cost., ovvero quello di bilateralità.108

Secondo quanto previsto dal terzo comma dell‟art. 8 della Carta, i rapporti tra lo Stato e i culti acattolici «sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze» e pertanto il legislatore non può unilateralmente disporre nei confronti delle confessioni religiose diverse da quella cattolica.

Nel prendere posizione circa l‟esigibilità a carico del Servizio Sanitario Nazionale delle prestazioni chirurgiche inerenti alle pratiche di circoncisione rituale, il CNB rilevava come detta eventualità avrebbe comportato la soddisfazione del sentimento religioso di una determinata confessione. In sostanza, nel parere del Comitato veniva evidenziato come porre i costi inerenti gli interventi di circoncisione non terapeutica a carico dello Stato non avrebbe tutelato l‟interesse religioso genericamente considerato, bensì quello di un preciso «referente confessionale», l‟Ebraismo, con la conseguenza di dover rimettere la questione alla regolamentazione

107 Come scrive A.CESERANI, Note in tema di circoncisione, cit., p. 791, «(d)el principio di laicità il Comitato ricorda soprattutto la carica propositiva e sociale»; alla nota 64, l‟Autore richiama inoltre alcune osservazioni dottrinali attorno all‟art. 19 Cost., che evidenziano come la norma realizzi una tutela „negativa‟ della libertà religiosa; l‟eventuale gratuità dell‟intervento di circoncisione all‟interno delle strutture sanitarie pubbliche, invece, richiederebbe un‟azione „positiva‟ per la quale, anche riscontrandone il caposaldo nel secondo comma dell‟articolo 3 della Carta costituzionale, sarebbe necessaria la sussistenza di un «provvedimento ad hoc» (sul punto l‟Autore cita in particolare due contributi di A. G. Chizzoniti e P. G. Macrì).

108 Cfr. COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA.PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, La

circoncisione: profili bioetici, 25 settembre 1998, p. 7, consultabile all‟indirizzo http://bioetica.governo.it/media/1890/p36_1998_circoncisione_it.pdf (ultimo accesso: 30/03/2019).

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bilaterale pattizia, cui la Costituzione riserva la disciplina dei rapporti tra lo Stato e le singole comunità religiose diverse da quella cattolica.109

Sembrerebbe dunque che proprio l‟esistenza di una normazione bilaterale, o diritto pattizio (l‟Intesa, insomma), rivestirebbe un ruolo fondamentale nella giustificazione di una possibile (lecita) disparità di trattamento tra confessioni religiose, nel senso che occorrerebbe verificare se sussista una norma di produzione pattizia che esplicitamente consenta di godere di un particolare „privilegio‟.110 O, detto altrimenti, ci si dovrebbe chiedere se non sia possibile prevedere un particolare „privilegio‟ a favore di una determinata realtà cultuale se non per il tramite della normativa pattizia.

Nel caso specifico dell‟Ebraismo, come noto, i rapporti tra le Comunità Ebraiche e lo Stato italiano sono stati regolati dalle disposizioni della Legge 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle

Comunità ebraiche italiane), adottata sulla base dell‟Intesa stipulata tra la

Repubblica e l‟Unione delle Comunità Israelitiche Italiane, firmata a Roma il 27 febbraio 1987.111

109 Cfr. COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA.PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, La

circoncisione, cit., p. 7.

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In dottrina è stato infatti più volte sottolineato il ruolo fondamentale che l‟Intesa riveste per le confessioni religiose, quale strumento che consente loro di veder garantiti (e teoricamente soddisfatti) i peculiari bisogni inerenti il proprio culto. Difatti, «(l)e fonti bilaterali costituiscono strumenti di attuazione del pluralismo confessionale, in quanto finalizzate al riconoscimento di specifiche esigenze di libertà e di identità dei gruppi religiosi. In applicazione del principio di eguale libertà, tutte le confessioni, purché dotate di un sufficiente apparato organizzatorio, sono titolari del “diritto di accedere” alle negoziazioni bilaterali, senza che possano essere selezionati in modo immotivato e incontrollato gli interlocutori confessionali (Cass., sez. un., n. 16305 del 2013)»: così J.PASQUALI

CERIOLI, I principi e gli strumenti del pluralismo confessionale, cit., p. 96.

Si veda anche quanto affermato da M.CANONICO, La stipulazione di intese con lo Stato: diritto

delle confessioni religiose o libera scelta del Governo?, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale,

Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 15 del 2012, p. 2: l‟Intesa «rappresenta per qualsiasi confessione acattolica il requisito indispensabile per ottenere l‟emanazione di una normativa speciale che tenga conto delle specifiche esigenze della collettività interessata», facendone cessare, continua l‟Autore, quella «sottoposizione all‟anacronistica legislazione comune» di stampo fascista consistente nella Legge 24 giugno 1929, n. 1159 e nel r.d. 28 febbraio 1930, n. 289.

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Come risulta dal testo dell‟Intesa tra la Repubblica Italiana e l‟Unione delle Comunità Israelitiche Italiane (cfr. in particolare l‟art. 33), con l‟entrata in vigore della legge di approvazione dell‟Intesa sono abrogati il R.D. 30 ottobre 1930, n. 1731, e il R.D. 19 novembre 1931, n. 1561 ed hanno cessato di avere efficacia «nei confronti dell‟Unione, delle Comunità nonché degli enti, istituzioni, persone appartenenti all‟ebraismo in Italia le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, sui culti ammessi nello Stato» (il testo dell‟Intesa e quello della Legge n. 101/1989 sono disponibili all‟indirizzo http://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/norme/89L101prn.html, ultimo accesso: 30/03/2019).

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Nella Legge n. 101 (di approvazione dell‟Intesa) non è possibile però riscontrare alcuna norma di produzione pattizia che attribuisca espressamente a quella realtà cultuale di godere dell‟erogazione delle prestazioni mediche di circoncisione rituale con costi gravanti sulle finanze pubbliche. In altre parole, non sussiste alcuna disposizione che stabilisca la possibilità di godere di quello specifico beneficio con oneri a carico dello Stato.112

Ed è in vista di tali considerazioni che il Comitato giungeva ad escludere la possibilità di avanzare alcuna pretesa nei confronti del SSN rispetto alle pratiche di circoncisione rituale.113

Il fatto che l‟assenza di una disciplina pattizia ad hoc impedisca di giustificare l‟impiego di risorse pubbliche per il soddisfacimento di esigenze cultuali di uno specifico referente religioso (e non in considerazione di un più generale diritto di libertà religiosa) potrebbe allora porre in discussione anche i piani regionali esaminati all‟inizio del capitolo, nemmeno essi, come è stato osservato dalla dottrina, assistiti da copertura pattizia.114

Tuttavia, è interessante notare come già da alcuni anni (ma comunque ad una certa distanza di tempo dalla pubblicazione del noto parere del CNB) sia stato rilevato in dottrina come le argomentazioni sostenute dal Comitato Nazionale di Bioetica sarebbero state in un certo senso „contraddette‟ dal legislatore, che, in alcune circostanze, non avrebbe ritenuto necessario il ricorso a previsioni pattizie al fine di soddisfare le esigenze religiose di singoli „fedeli‟ (o gruppi di fedeli).115

112 Cfr. COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA.PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, La

circoncisione, cit., p. 8.

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Cfr. COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA.PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, La

circoncisione, cit., p. 8, ove si legge: «Il fatto che non si possa individuare, nel nostro ordinamento

giuridico, alcuna norma che determini un obbligo per lo Stato di far praticare la circoncisione a carico del SSN, induce pertanto il CNB a ritenere giustificata l‟esclusione di questa specifica prestazione dal novero di quelle che, nel nome del diritto fondamentale alla salute, devono essere sempre e comunque prestate a tutti i soggetti che ne facciano richiesta».

114 Osservazione di A.ANGELUCCI, Dietro la circoncisione, cit., p. 66.

Giustamente l‟Autore osserva come nessun problema sembrerebbe porre, sotto il profilo inerente l‟impiego di denaro pubblico, il progetto attuato dal Policlinico Umberto I di Roma. Come detto in precedenza, detto progetto non farebbe ricorso ai fondi regionali per l‟erogazione delle prestazioni di circoncisione rituale, sul presupposto che, non essendo interventi dettati da necessità mediche, gli stessi, in assenza di una legge che disponga in tal senso, risultano incompatibili con l‟impiego di risorse pubbliche: A.ANGELUCCI, Dietro la circoncisione, cit., p. 67 e nota 18.

115 A.CESERANI, Note in tema di circoncisione, cit., p. 792; l‟Autore richiama in particolare gli interventi con cui si è unilateralmente disposto di contributi economico-finanziari a vantaggio di appartenenti a confessioni religiose, quali ad esempio i finanziamenti degli oratori.

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E forse, un‟ulteriore, più specifica smentita potrebbe riscontrarsi proprio nelle recenti sperimentazioni cui si è accennato.116

Nel documento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO (pagine 177-180)

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