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Limiti al potere di intervento dello Stato nelle scelte religiose dei genitori

Nel documento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO (pagine 56-59)

TRA AUTODETEMINAZIONE E POTESTÀ EDUCATIVA DEI GENITORI

IV. Limiti al potere di intervento dello Stato nelle scelte religiose dei genitori

Quanto finora detto consente anche di guardare al problema della libertà educativa religiosa del genitore sotto altra prospettiva.

Il combinato disposto degli artt. 3, 19 e 30 della nostra Carta costituzionale, insieme con l’art. 147 c.c., esprime infatti anche l’impossibilità per lo Stato italiano di imporre contenuti educativi religiosi (o non) prestabiliti. Difatti, è espressamente previsto che uno dei doveri dei genitori sia quello di curare l’educazione dei figli minori, ma nulla è detto rispetto all’oggetto specifico di detto obbligo. Dunque, l’educazione, anche religiosa, deve ritenersi libera, entro i limiti del rispetto della persona e dei diritti del minore.65

Come evidenziato in dottrina, i genitori hanno infatti il diritto-dovere di impartire ai figli l’educazione religiosa che ritengo più opportuna, tanto che si tratti di educazione religiosa ‘positiva’ (nel senso di educazione a una religione), quanto nel caso di insegnamento ‘negativo’ (ad esempio, educazione all’ateismo o all’agnosticismo).66

Lo Stato laico non ha invece il diritto di intervenire in materia di scelte di tipo religioso, poiché incompetente a giudicare i valori professati da una determinata confessione; il principio di laicità,67 oltre a costituire limite nei confronti del

65 R.COLOMBO, L’educazione religiosa dei figli nei matrimoni misti, cit., p. 1. 66 N.MARCHEI,La famiglia, cit., p. 226 s.

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legislatore, è anche vera e propria garanzia per la persona, tutelata, nell’esercizio delle facoltà derivanti dal diritto di libertà religiosa, da possibili ingerenze statali.68

Per quanto concerne l’educazione della prole, ciò comporta che l’Autorità statale non può né intromettersi nella definizione dei valori da trasmettere ai figli, né preferire una determinata appartenenza religiosa piuttosto che un’altra.69 L’autorità giudiziaria potrà però intervenire quando gli effetti di quella scelta rendano doveroso operare nell’esclusivo interesse dei minori, ad esempio nel caso in cui il messaggio religioso che si intenda loro trasmettere contrasti con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico, potendo dar luogo a conseguenze pregiudizievoli per la loro salute psico-fisica ed il loro sviluppo.70

In sostanza, il giudizio dello Sato non potrà mai ricadere sul ‘merito’ di una fede religiosa, ma potrà riguardare le modalità con cui questa, esplicandosi in facoltà aventi ricadute sulla vita del minore, possa ledere alla sua formazione.71

Pertanto, è condivisibile l’affermazione secondo cui l’interesse del minore costituisce contemporaneamente ‘scopo’ e ‘limite’ del diritto dei genitori all’istruzione ed educazione della prole.72 Come rilevato in dottrina, l’interesse del

68

In tal senso E.VITALI -A.G.CHIZZONITI, Diritto ecclesiastico, cit., p. 78.

69 R.BOTTA, Manuale di diritto ecclesiastico. Società civile, cit., p. 255 e R.BOTTA, Manuale di

diritto ecclesiastico. Valori religiosi e rivendicazioni identitarie nell’autunno dei diritti, Giappichelli,

Torino, 2008, p. 285, precisa, in entrambi i contributi, come le decisioni in materia di educazione religiosa della prole si annoverino tra quelle di maggior interesse che il legislatore ha scelto di riservare ad ambedue i genitori.

Nel secondo contributo l’Autore (a p. 284), citando Cass., 27 febbraio 1985, n. 1714, in Giust.

Civ., 1986, I, 1997 ss., con nota di M. Dogliotti (insieme a Trib. minorenni di Venezia, decreto 10

maggio 1990 e Trib. Taranto, 19 settembre 1990), riporta quanto segue: «[..] la neutralità religiosa dell’ordinamento si esprime, appunto, nel rifiuto di norme (canoni o linee di pensiero) che facciano discendere dalle singole confessioni conseguenze, favorevoli o dannose».

70 Così E.VITALI -A.G.CHIZZONITI, Diritto ecclesiastico, cit., p. 71, che rimanda a Cass. civ., n. 9546 del 12 giugno 2012; si veda inoltre S.FERRARI, Comportamenti «eterodossi» e libertà religiosa.

I movimenti religiosi marginali nell’esperienza giuridica più recente, in Il Foro Italiano, 1991, c. 271

ss.; G.CAROBENE, Affidamento condiviso, multireligiosità ed educazione (religiosa) dei minori, in

Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 26 del 2013, p.

5.

71 R.COLOMBO, L’educazione religiosa dei figli nei matrimoni misti, cit., p. 2.

Come evidenziato inoltre da P.FLORIS, Appartenenza confessionale e diritti dei minori, cit., p. 194, la libertà religiosa ha trovato in sede giudiziaria, nella risoluzione di conflitti familiari originati da questioni religiose, una «duplice sanzione: di irrilevanza, se riferita alle scelte di fede del genitore in quanto persona; (…) di rilevanza, seppure indiretta, se riferita alle opzioni religiose della persona in quanto genitore ed ai conseguenti comportamenti verso i figli».

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minore (garantito, indirettamente, dall’art. 30, primo comma della Costituzione) è fondamento dell’istituto della potestà genitoriale.73

Se lo Stato, coerentemente col principio di laicità, deve astenersi tanto dal favorire quanto dal disapprovare i valori di una confessione religiosa, essendo incompetente a valutarne i principi professati, anche il giudice, dal canto suo, non può entrare nel merito della bontà di una religione, imponendo ai genitori di impartire ai figli una determinata linea educativa piuttosto che un’altra.

Può tuttavia accadere che determinate convinzioni o pratiche religiose poste in essere dai genitori risultino pregiudizievoli nei confronti del minore.

In queste ipotesi l’autorità giudiziaria non può ‘disinteressarsi’ delle scelte religiose dei genitori, dovendo necessariamente operare una valutazione che entra nel merito delle scelte genitoriali. È questo, in sostanza, un limite che incontra la posizione di laicità dello Stato: è corretto evitare di addentrarsi nel merito della bontà di una religione, purché questa non si traduca in qualcosa di pregiudizievole per il minore. Laddove, invece, siano messi a rischio i suoi diritti individuali, l’intervento statale diviene lecito, anzi necessario.

L’ordinamento italiano ha infatti previsto che, se la condotta dei genitori non sia tale da dare luogo a pronuncia di decadenza dalla potestà genitoriale, ma appaia comunque pregiudizievole per la prole, l’autorità giudiziaria possa, secondo le circostanze del caso concreto, adottare i provvedimenti più convenienti ed anche disporre l’allontanamento dei figli dalla residenza familiare (o, in alternativa, l’allontanamento del genitore).

L’eventuale giudizio sull’elemento religioso potrà investire esclusivamente le modalità di esercizio della potestà genitoriale, rilevando soltanto quei casi in cui si ritenga che il messaggio religioso che i genitori intendono trasmettere ai figli contrasti con i principi fondamentali dell’ordinamento, ad esempio andando a ledere la salute o l’integrità fisica della prole.74

73

Così si esprime M.T.DENARO, Diritti dei minori, cit., p. 527, al cui contributo, più in generale, si rinvia per un’analisi del diritto di libertà religiosa del minore, in particolare nelle sue interazioni con i diritti-doveri dei genitori.

74 Come rileva A. CESERANI, L’educazione religiosa del minore nella crisi coniugale tra

autonomia familiare e intervento del giudice, in Il Diritto Ecclesiastico, III-IV, 2011, p. 799 s.

Cfr. Trib. civ. Napoli, 7 luglio 1998, n. 6005, in Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, 3, dicembre 1999, p. 759, con cui l’Autorità giudiziaria, relativamente all’adozione delle misure inerenti l’indirizzo religioso della prole, ha affermato che il proprio intervento è circoscritto a quei casi in cui

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È quanto accaduto, come si vedrà meglio nei paragrafi successivi, nei confronti di genitori professanti il credo dei Testimoni di Geova, rispetto al caso emblematico del rifiuto delle trasfusioni di sangue (negazione fondata sull’interpretazione di alcuni passi biblici).

Nel documento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO (pagine 56-59)

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