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L’evento rilevante

Nel documento UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA (pagine 33-36)

4. Struttura obiettiva della partecipazione criminosa 53

4.2.1. L’evento rilevante

Il fatto tipico, inoltre, costituisce il secondo termine della relazione causale che è il criterio selettivo della rilevanza degli apporti concorsuali atipici74; ne consegue che è esiziale e preliminare la corretta descrizione dell’evento/fatto rilevante, giacché lo stesso costituisce al contempo l’alveo verso il quale affluiscono i singoli contributi e il parametro della loro rilevanza penale.

Al riguardo, ragioni di coerenza impongono di tenere conto dell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in punto di causalità e, segnatamente, di descrizione

70 V. FIORE C. - FIORE S., Diritto penale. Parte Generale, cit., pp. 562 – 563, che trae argomenti anche dagli articoli 111 e 119 comma 1° del codice penale.

71 V. NAPPI A., Manuale di diritto penale. Parte generale, cit., p. 974. In tal modo si superano le obiezioni mosse da LATAGLIATA A.R., voce Concorso di persone, cit., § 4, il quale argomentava la necessità dell'elemento soggettivo dalla lettura degli articoli 48 e 113 del codice penale.

72 V. PEDRAZZI C., Il concorso, cit., pp. 60 e ss.; LATAGLIATA A.R., I principi del concorso di persone nel reato, cit., p. 131; PADOVANI T., Diritto penale, cit., p. 267;

NAPPI A., Manuale di diritto penale. Parte generale, cit., p. 972; ROMANO M. - GRASSO G., Commentario sistematico del codice penale, Vol. II, sub articolo 110, cit., p. 170;

MARINUCCI G.-DOLCINI E., Diritto penale. Parte generale, IV^ ed., Milano, 2012, p.

396; FIORE C. - FIORE S., Diritto penale. Parte generale, cit., p. 593.

73 V. FIORE C. - FIORE S., Diritto penale. Parte Generale, cit., pp. 563 – 564.

74 V. ROMANO M. - GRASSO G., Commentario sistematico del codice penale, Vol. II, sub articolo 110, cit., p. 175

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dell’evento, quale effetto della catena eziologica che lo avvince alla condotta umana penalmente rilevante75.

D’altro canto, riferire l’efficacia condizionalistica all’evento in senso naturalistico porterebbe, paradossalmente, a escludere sempre la configurabilità del concorso di persone laddove ricorra una fattispecie criminosa di mera condotta76, mentre le disposizioni di cui agli articoli 110 e seguenti del codice penale hanno evidentemente portata generale.

Ebbene, l’abbandono della teoria dell’accessorietà preclude di prendere quale riferimento il fatto ‘principale’77, che, come si è visto, non è identificabile se non in virtù di forzature soggettive e, come tali, foriere di inaccettabile imprevedibilità per il destinatario del precetto penale.

Occorre, ancora, precisare che il fatto rileverà non già in astratto, ma secondo le caratteristiche di tempo, modo e luogo in cui si è in effetti manifestato, che costituiscono «la realizzazione concreta, anche se non l’unica possibile in concreto, della figura giuridica»78, con l’ovvia e imprescindibile accettazione dei limiti delle capacità umane

75 V. PEDRAZZI C., Il concorso, cit., pp. 79 e ss.; STORTONI L., Agevolazione e concorso di persone nel reato, Padova, 1981, p. 93, ritiene rilevante il contributo apportato almeno a una porzione della condotta tipizzata e, con riferimento alle fattispecie causalmente orientate, quello che abbia influito su una modalità significativa in termini di disvalore;

PULITANÓ D., Diritto penale. Parte generale, cit., p. 471; PADOVANI T., Diritto penale, cit., p. 288; ROMANO M. - GRASSO G., Commentario sistematico del codice penale, Vol.

II, sub articolo 110, cit., p. 175.

Contra, ALBEGGIANI F., Imputazione dell'evento, in Ind. Pen., 1977, p. 411; INSOLERA G., voce Concorso di persone, cit., p. 459; FIANDACA G. - MUSCO E., Diritto penale.

Parte generale, cit., p. 463.

V. anche BIANCHI M., Concorso di persone e reati accessori, cit., pp. 66 – 67, nonché sub note 20 e 21, altresì per la traduzione del pensiero di MEZGER E., Strafrecht. Ein Lehrbuch, 2 Aufl., Dunker & Humblot, München und Leipzig, 1933, p. 413, il quale però si riferiva nell’ambito del reato concorsuale all’evento inteso in senso naturalistico, mentre con riferimento alla fattispecie monosoggettiva postulava la necessità di un nesso giuridicamente rilevante in quanto conforme al tipo. Ibidem, per il richiamo a ENGISCH K., Die Kausalität als Merkmal der strafrectlickehen Tatbestände, Mohr, Tübingen, 1931, pp. 75 e ss.

76 V. GALLO M., Lineamenti, cit., p. 58; ROMANO M. - GRASSO G., Commentario sistematico del codice penale, Vol. II, sub articolo 110, cit., p. 175.

77 V. VIGNALE L., Ai confini della tipicità, cit., p. 1393; ROMANO M. - GRASSO G., Commentario sistematico del codice penale, Vol. II, sub articolo 110, cit., p. 175. Contra, PEDRAZZI C., Il concorso, cit., pp. 79 e ss.

78 V. PEDRAZZI C., Il concorso, cit., p. 79; anche STORTONI L., Agevolazione e concorso

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di selezionare gli aspetti rilevanti, connaturati all’utilizzo della «lente irripetibile dell’osservatore»79.

Sul punto, un utile aggancio normativo per ricostruire gli elementi di cui tenere conto è stato individuato nell’articolo 133 del codice penale; la genericità del dato letterale («ogni modalità dell’azione»), però, induce a dubitare della portata effettivamente dirimente degli indici enucleati dalla disposizione ora citata80..

D’altro canto, pare a chi scrive che la finalità di selezione dei contributi penalmente rilevanti conduca a ridurre l’ambito dei parametri che possono prendersi in considerazione a quelli assoggettati agli influssi causali prodotti da condotte umane.

Con il che andrebbero comunque escluse tutte le previsioni di cui all’articolo 133 comma 2° del codice penale, con l’eccezione, forse, della condotta contemporanea al reato (non di quella successiva, per i motivi che saranno esposti nel paragrafo 8), formula peraltro piuttosto equivoca.

Vale la pena, inoltre, di aggiungere un ulteriore aspetto di cui occorre tenere conto ai fini che qui interessano: la portata dell’offesa, che può essere accresciuta dal contributo del concorrente, specie con riferimento a reati di condotta o evento pericoloso; un valido strumento di concretizzazione della atipicità, insomma81.

di persone nel reato, Padova, 1981, p. 93, che come si è visto circoscrive l’ambito del penalmente rilevante alle sole modalità significative in termini di disvalore.

79 V. BIANCHI M., Concorso di persone e reati accessori, cit., p. 74, nonché pp. 78 – 84, laddove si pone in evidenza il gioco di forze tra gli opposti poli dell’astrattezza e della concretezza nella descrizione dell’evento, a seconda che si considerino decorsi causali reali o ipotetici ovvero, con lessico filosofico, determinatori causali congiuntivi e disgiuntivi e le ricadute che ciò comporta in termini di selezione degli apporti eziologicamente rilevanti, in senso estensivo nel primo caso e restrittivo nel secondo.

Anche pp. 94 – 102, laddove dalle premesse esposte l'Autore inferisce che, poiché l’evento e il nesso causale sono elementi del fatto tipico, la ricerca di quest’ultimo è attività ermeneutica svolta dal Giudice, che non accerta ma pondera il peso della condotta del soggetto rispetto allo stato di fatto, tanto che esisterebbero «diverse causalità, di cui si sostanziano le singole ipotesi di reato» (p. 101).

80 V. BIANCHI M., Concorso di persone e reati accessori, cit., p. 72 sub nota 52; la tesi criticata è, invece, sostenuta da COCO P., L’imputazione del contributo concorsuale atipico, Napoli, 2008, pp. 177 e ss.

81 Parafrasando il pensiero di MANES V., Il principio di offensività nel diritto penale.

Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza, Torino, 2005, pp. 74 e ss., 235 e ss., 242 e ss., che utilizza il bene giuridico quale criterio per la

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Se, infatti, la Costituzione impone che ogni fatto di reato sia lesivo di interessi meritevoli di tutela e se, allo stesso tempo, nella dimensione monosoggettiva del reato l’evento è «“sostrato di fatto”, indice dell’offesa distinto (in talune ipotesi soltanto logicamente) dalla condotta dell’agente e non costituente necessariamente una “modificazione della realtà esteriore”»82, il contributo concorsuale può esplicare effetti anche sotto questo profilo, quand’anche non imprima alcuno spostamento nel tempo e nello spazio al fatto di reato plurisoggettivo.

Si pensi al caso del correo che si ingerisca in un pestaggio già in corso, sferrando alcuni colpi alla malcapitata vittima; pur non variando le condizioni di tempo e luogo, maggiore sarà l’esposizione a pericolo (per le percosse) o la lesione dell’incolumità personale.

Per i medesimi motivi, rilevano nella descrizione del fatto le peculiari modalità che comportino l’applicazione di circostanze aggravanti e, dunque, connotate da una portata negativa tale da inasprire il trattamento sanzionatorio83.

Al riguardo, pare tuttavia opportuno precisare che, a parere di scrive, potranno importare le sole circostanze di cui all’articolo 70 n. 1 codice penale, in quanto afferenti, per l’appunto, a connotazioni del fatto e, come tali, comunicabili a tutti i concorrenti che abbiamo cooperato alla realizzazione dello stesso, purché ovviamente sussista in capo a costoro il coefficiente psicologico richiesto dall’articolo 59 comma 2° del medesimo codice di diritto sostanziale.

4.3. Il confine della responsabilità penale di ciascuno dei concorrenti: il

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