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Ubicuique suum, ovvero della configurabilità di diversi coefficienti soggettivi in capo ai vari concorrenti

Nel documento UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA (pagine 76-92)

5. La porzione soggettiva della partecipazione criminosa: il dolo di concorso

5.2. Ubicuique suum, ovvero della configurabilità di diversi coefficienti soggettivi in capo ai vari concorrenti

Accogliere, come si è fatto in questa sede, la costruzione della responsabilità concorsuale secondo il modello della fattispecie plurisoggettiva eventuale differenziata consente altresì di distinguere le posizioni dei singoli compartecipi sotto il profilo (tra l’altro) dell’atteggiamento psichico211.

Simile conclusione produce a propria volta riflessi di non poco momento.

Innanzitutto, infatti, va ammesso che il coefficiente soggettivo richiesto dalla disposizione di parte speciale – in particolare il dolo specifico – possa sussistere in capo a un complice diverso da chi materialmente realizzi la condotta tipica. Il concorrente, però, dovrà essere consapevole che almeno uno degli altri complici agisca sorretto da un atteggiamento interiore corrispondente a quello postulato dal fatto tipico212.

Occorre, inoltre, interrogarsi circa l’intensità della componente volitiva del dolo concorsuale.

Sul punto, va segnalato che con ben due arresti le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito, con riferimento a fattispecie associative di stampo mafioso, connotate per l’appunto dal dolo specifico, che il concorrente ‘esterno’

deve sapere e volere che il suo contributo sia diretto alla realizzazione, anche

211 V. PAGLIARO A., Principi, cit., p. 544; PADOVANI T., Diritto penale, cit., pp. 273 e ss.;

MANTOVANI F., Diritto penale. Parte generale, cit., pp. 550 e ss.; NAPPI A., Manuale di diritto penale. Parte generale, cit., p. 992.

Contra, LATAGLIATA A.R., voce Concorso di persone, cit., § 5, per il quale la diversità di coefficienti psicologici segna il passaggio dal concorso di persone alla somma di reati, laddove si tratti di più fatti di per sé penalmente sanzionati, perché «quando la legge parla di concorso di più persone nel «medesimo reato» (art. 110) si riferisce innanzi tutto ad una precisa identità di elemento psicologico per tutti i concorrenti» e recepirebbe così un dato empirico preesistente, nonché § 6; FIANDACA G. - MUSCO E., Diritto penale.

Parte generale, cit., pp. 581 e ss.

212 V. INSOLERA G., voce Concorso di persone, cit., pp. 475 e ss.; MANTOVANI F., Diritto penale. Parte generale, cit., p. 553; NAPPI A., Manuale di diritto penale. Parte generale, cit., p. 993; ROMANO M. - GRASSO G., Commentario sistematico del codice penale, Vol. II, sub articolo 110 codice penale, cit., p. 194.

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parziale, del programma criminoso del sodalizio213.

Autorevole dottrina ha quindi opinato che la giurisprudenza in commento avrebbe escluso che sia sufficiente che il concorrente non associato agisca sorretto dal dolo eventuale, pervenendo a conclusioni non del tutto coerenti con i principi generali, forse dettate dall’intento di contenere la possibile tendenza espansiva del concorso cd. esterno nei reati associativi214.

L’osservazione, tuttavia, non convince. Infatti, a tacere del fatto che una presa di posizione così innovativa avrebbe meritato di essere più esplicita, la portata delle pronunce suddette pare da circoscriversi alla peculiare tipologia di fattispecie che ne furono oggetto, nell’ambito delle quali il dolo specifico irradia di disvalore la condotta.

É infatti pacifico che il diritto di associazione goda di rango costituzionale215 e che è proprio l’orientamento teleologico alla realizzazione di scopi in sé vietati dall’ordinamento – la perpetrazione di delitti, il compiere atti di terrorismo, l’eversione dell’ordine democratico (per citarne alcuni tratti dalle rubriche delle

213 Cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 30 ottobre 2002, n. 22327, in Cass. Pen., 2003, 11, pp. 3276 e ss.; Sez. Un., 20 settembre 2005, n. 33748, cit.

214 V. le critiche espresse da FIANDACA G., Nota a Cass. Sez. Un., 30 ottobre 2002, in Foro It., 2003, II, c. 454; FIANDACA G. - VISCONTI C., Il patto di scambio politico-mafioso al vaglio delle sezioni unite, in Foro It., 2006, II, c. 94.

215 Ai sensi dell'articolo 18 o dell'articolo 117 comma 1° della Costituzione, in quanto il diritto de quo è sancito anche dall’articolo 11 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, che a propria volta prevede la possibilità di imporre limiti all’esercizio dello stesso, con legge, se

«necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui» anche «da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell’amministrazione dello Stato». La libertà di associazione è riconosciuta altresì dall’articolo 12 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

Sui complessi rapporti tra fonti nazionali e sovranazionale nell'ambito di un sistema di tutela multivello, con particolare riferimento al sistema penale v., in particolare:

PALIERO C.E., Il diritto liquido. Pensieri post-delmasiani sulla dialettica delle fonti penali, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2014, 3, pp. 1099 e ss., passim; MANES V., Il giudice nel labirinto, Roma, 2012, passim; MANES V. - ZAGREBELSKY V., La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento penale italiano, Milano, 2011, passim; SOTIS C., Il diritto senza codice: uno studio sul sistema penale europeo vigente, Milano, 2007, passim;

nonché sugli effetti sul ruolo della giurisdizione, da ultimo, AMARELLI G., Legge penale e giudice: un vecchio rapporto alla ricerca di un nuovo equilibrio, in Cass. Pen., 2014, 1, pp.

403 – 423.

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singole disposizioni codicistiche) – a legittimarne la punizione.

In altri termini, il fine particolare oggetto del dolo specifico (che non necessariamente deve realizzarsi per la consumazione del reato, alla cui struttura oggettiva rimane estraneo) fonda in tali ipotesi la stessa scelta punitiva, costituisce il fulcro del disvalore di cui è intriso il fatto tipico, tanto che la condotta deve essere idonea a perseguirlo già sotto il profilo oggettivo, per non ledere il principio costituzionale di offensività216.

Sul punto, va notato come si sia sostenuto che aderisca a questa impostazione la copiosa giurisprudenza che richiede ai fini della configurabilità dei reati associativi l’idoneità materiale della condotta e in particolare della struttura organizzata al compimento di una serie indeterminata di reati per la cui realizzazione l’associazione si è costituita217. A simile conclusione può, tuttavia,

216 Si tratta della cd. oggettivizzazione del dolo specifico. Secondo MARINUCCI G.-DOLCINI E., Diritto penale. Parte generale, cit., pp. 309 e ss., occorre che il soggetto, per essere punibile, abbia posto in essere atti in concreto idonei a raggiungere lo scopo oggetto del dolo specifico, da valutarsi secondo i parametri del tentativo.

Contra, PICOTTI L., Il dolo specifico: un’indagine sugli elementi finalistici delle fattispecie penali, Milano, 1993, passim, per il quale l’analogia tra fattispecie a dolo specifico e tentativo non vale, in quanto la condotta dovrebbe almeno in parte realizzare la finalità oggetto del coefficiente soggettivo; pertanto, il reato andrebbe invece escluso laddove la stessa si riveli assolutamente inidonea allo scopo.

Per la tesi tradizionale, in base alla quale il dolo specifico costituisce soltanto una particolare forma di dolo e, dunque, non rileva sotto il profilo oggettivo, v. ANTOLISEI F., a cura di Conti L., Parte generale, cit., pp. 359 e ss.; MANTOVANI F., Diritto penale.

Parte generale, cit., p. 337.

217 V. GAROFOLI R., Manuale di diritto penale. Parte generale, cit., p. 879 – 880, il quale richiama Cass. Pen., Sez. I, 10 luglio 2007, n. 34989, in C.E.D. Cass., Rv. 237630 (concernente il delitto di cui all'articolo 270-bis del codice penale).

Senza pretesa di esaustività, allo stesso orientamento appartengono anche, in tema di associazione con finalità terroristica, Cass. Pen.: Sez. VI, 12 luglio 2012, n. 46308, in

C.E.D. Cass., Rv. 253943; Sez. VI, 8 maggio 2009, n. 25863, in C.E.D. Cass., Rv. 244367; Sez. I, 22 aprile 2008, n. 21686, in C.E.D. Cass., Rv. 240075.

In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso (articolo 416-bis del codice penale), si veda anche Cass. Pen., Sez. V, 2 ottobre 2003, n. 45711, in C.E.D. Cass., Rv.

227994 (che valorizza la struttura quale uno degli elementi in grado di esercitare la forza intimidatoria del sodalizio).

Nello stesso senso potrebbero leggersi poi i richiami alla strumentalità alla commissione di un numero indeterminato di reati fine spesso contenuti nelle pronunce in tema di associazione per delinquere (articolo 416 del codice penale), quali, a mero titolo esemplificativo, Cass. Pen.: Sez. II, 3 aprile 2013, n. 20451, in C.E.D. Cass., Rv. 256054;

Sez. II, 17 gennaio 2013, n. 16339, in C.E.D. Cass., Rv. 255359 (che espressamente richiede che l'associazione sia «soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di

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obiettarsi che le pronunce in questione sono verosimilmente dettate anche (se non solo) dall’esigenza di recuperare profili di concretezza a reati di pericolo e, dunque, di evitare eccessive anticipazioni di tutela.

Si potrebbe, in ogni caso, sostenere che forse la peculiare colorazione che il dolo specifico imprime al fatto tipico nelle ipotesi in analisi si ripercuota sul coefficiente soggettivo di concorso, elevandone l’intensità ed esigendo che si presenti quantomeno sotto forma di dolo diretto, proprio perché il pericolo che le associazioni delittuose comportano deve essere concreto.

Sotto diversa prospettiva, va senz’altro escluso che il dolo concorsuale debba avere carattere intenzionale, species dal carattere eccezionale e che postula quindi un riferimento normativo espresso, che manca negli articoli 110 e seguenti del codice penale.

Ciò, sempre che non si voglia ritenere che, similmente a quanto detto in punto di dolo specifico, il dolo di concorso sia condizionato dall’elemento soggettivo del reato base che il compartecipe deve rappresentarsi e volere, in modo tale che anche la sua volontà di cooperare con altri alla commissione del crimine ne venga in qualche misura intensificata.

Fermo restando, cioè, l’approdo ermeneutico che, in virtù della concezione plurisoggettiva eventuale, consente di differenziare le posizioni soggettive in capo ai singoli partecipi e di escludere che tutti debbano essere latori del coefficiente richiesto dal reato in cui si concorre, potrebbe ipotizzarsi la necessità di una soglia minima, ancora una volta costituita dal dolo diretto.

Il correo, in altre parole, dovrebbe prevedere e volere la commissione del reato – connotato da dolo specifico o intenzionale – in forma concorsuale quale conseguenza certa o altamente probabile della sua condotta, senza che lo stesso costituisca il suo obiettivo primario.

Più in generale, occorre interrogarsi sulla configurabilità di una

mira»); Sez. VI, 7 novembre 2011, n. 3886, in C.E.D. Cass., Rv. 251562.

Ancora, in tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), ex plurimis, Cass. Pen.: Sez. I, 7 luglio 2011, n.

30463, in C.E.D. Cass., Rv. 251011; Sez. I, 22 dicembre 2009, n. 4967, in C.E.D. Cass., Rv.

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compartecipazione dolosa in reato colposo e viceversa, tradizionalmente negata muovendo dalla concezione unitaria del reato concorsuale: poiché l’articolo 110 del codice penale richiede la partecipazione al «medesimo reato», tutti i correi devono risponderne per il medesimo titolo, ovviamente anche sotto il profilo soggettivo218. Appare tuttavia maggiormente persuasiva la tesi favorevole, alla luce dei vari argomenti addotti, che dimostrano come unico vero legame a fondamento della responsabilità concorsuale sia l’aver contribuito a un’offesa tipica.

É invece, superflua, giova ripeterlo, la punibilità di ciascuno dei partecipi, come risulta evidente dal disposto degli articoli 111 e 112 ultimo comma del codice penale; appare, allora, paradossale escludere il concorso laddove il correo sia sorretto da un qualche coefficiente soggettivo, seppure diverso da quello del complice, quando lo si ammette addirittura laddove l’elemento psicologico manchi del tutto219.

Parimenti, un identico fatto può rivestire un significato diverso per ognuno dei concorrenti e dar luogo a una diversa qualificazione giuridica: si pensi a chi istiga taluno, che versi in errore non scusabile sulla natura acida o corrosiva di una sostanza incolore e insapore, a versarla in acqua destinata all’alimentazione. Il primo risponderà delle lesioni cagionate a chi beva il liquido a titolo di dolo, mentre il secondo a titolo di colpa220.

Se non si ammette che l’articolo 48 del codice penale includa condotte diverse da quelle che danno origine all’errore, la condotta dell’istigatore non sarà punibile, in quanto non collimante con il fatto tipico sanzionato dall’articolo 439 del medesimo codice, mentre l’ignaro esecutore risponderà in virtù della clausola di

218 V. ANTOLISEI F., a cura di Conti L., Parte generale, cit. p. 458.

219 V. GALLO M., Lineamenti, cit., pp. 34, 80; PAGLIARO A., Principi di diritto penale.

Parte generale, cit., p. 542; PADOVANI T., Diritto penale, cit., pp. 294 e ss.

Contra, LATAGLIATA A.R., voce Concorso di persone, cit., p. 579; FIORE C. - FIORE S., Diritto penale. Parte Generale, cit., p. 580, per i quali si tratta di ipotesi di reità mediata, in particolare in quanto l’esecutore sarebbe «strumento non doloso per la realizzazione del fatto».

220 V. GALLO M., Lineamenti, cit., p. 82; PAGLIARO A., Principi di diritto penale, cit., p.

533.

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estensione posta dal successivo articolo 452221.

In altre parole, l’ingannatore è responsabile a titolo di dolo e il deceptus per colpa in virtù del richiamo al precedente articolo 47 (e sempre che il fatto sia previsto dalla legge come punibile a tale titolo); ciò, ovviamente, a condizione che si riconduca la previsione in questione alla disciplina del concorso222.

Depone nel medesimo senso anche l’interpretazione conforme a Costituzione dell’articolo 116 del codice penale, disposizione che, come si vedrà, chiama a rispondere a titolo di colpa il correo che volle un reato diverso da quello effettivamente realizzato da altro compartecipe223.

È, dunque, ipotizzabile il concorso doloso in reato colposo, anche se in concreto ciò si verificherà in un numero circoscritto di casi224. Diversamente opinando, d’altronde, andrebbero esenti da pena contributi atipici di offensività tutt’altro che limitata.

Qualora, poi, ciascuna delle condotte integri una distinta ipotesi di reato, le disposizioni in materia di concorso potranno comunque esplicare una funzione di disciplina225.

Ancora più problematico è il concorso colposo in reato doloso, giacché devono superarsi ulteriori ostacoli dogmatici di non poco momento; la tematica merita tuttavia di essere affrontata in questa sede, per i risvolti che simile tipologia di compartecipazione può avere sul tema oggetto del presente scritto.

La dottrina, in prevalenza contraria almeno con riferimento alle fattispecie

221 V. GALLO M., Lineamenti, cit., p. 80, il quale acutamente nota che il concorso sarebbe invece configurabile laddove Caio fosse non imputabile o non punibile ai sensi degli articoli 111 e 112 ultimo comma del codice penale.

222 V. GALLO M., Lineamenti, cit., p. 130; INSOLERA G., voce Concorso di persone, cit., p.

450; PADOVANI T., Le ipotesi speciali di concorso nel reato, cit., p. 106; NAPPI A., Manuale di diritto penale. Parte generale, cit., pp. 994 – 995.

223 V. PAGLIARO A., Principi di diritto penale, cit., p. 544.

Contra, FIANDACA G. - MUSCO E., Diritto penale. Parte generale, cit., p. 374, che opinano che, al contrario, la disposizione in commento costituisce disposizione derogatoria, eccezionale, al principio generale dell'unitarietà del titolo di responsabilità concorsuale e, proprio per questo, oggetto di previsione espressa.

224 V. INSOLERA G., voce Concorso, cit., p. 477; FIANDACA G. - MUSCO E., Diritto penale. Parte generale, cit., p. 455.

225 V. GAROFOLI R., Manuale di diritto penale. Parte generale, cit., pp. 1272 – 1274.

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delittuose, trae argomenti da varie previsioni di diritto positivo.

Il primo ostacolo è il principio di riserva di legge: con l’articolo 113 del codice penale si è conferita cittadinanza alla cooperazione nel delitto colposo e non già alla cooperazione colposa nel delitto. Poiché anche nell’ambito della fattispecie plurisoggettiva eventuale troverebbe applicazione il principio generale dettato dall’articolo 42 comma 2° del codice di diritto sostanziale le ipotesi di responsabilità a titolo di colpa dovrebbero essere introdotte da specifiche disposizioni di legge226.

E infatti, si nota, ubi lex voluit, dixit: l’ordinamento contempla ipotesi, eccezionali, di agevolazione colposa, come tali tassative: a titolo meramente esemplificativo, si ponga mente agli articoli 254, 259, 350 del codice penale227.

Più in generale, occorre considerare che il concorso di persone, come si è detto, non può prescindere dalla consapevolezza di cooperare con altri alla realizzazione del crimine228.

Ancora, una norma cautelare che miri a neutralizzare il rischio di reato doloso altrui rende «improbabile che ove un tale comportamento venga effettivamente a realizzarsi, (…) l’agente mediato non sia consapevole della natura dolosa del fatto altrui»229, configurandosi

226 V. FIORE C. - FIORE S., Diritto penale. Parte Generale, cit., p. 579.

Ammettendo, però, il concorso colposo in contravvenzione; v. GALLO M., Lineamenti, cit., p. 115; PADOVANI T., Diritto penale, cit., p. 276; MANTOVANI F., Diritto penale.

Parte generale, cit., p. 558.

In giurisprudenza, la posizione più risalente era di ostinata e completa chiusura: v. Cass.

Pen., Sez. IV, 11 ottobre 1996, n. 9542, in C.E.D. Cass., Rv. 206798; Sez. Un., 3 febbraio 1990, n. 2720 (che, reputando inconcepibile un concorso colposo in reato di natura dolosa, escluse la responsabilità a titolo di colpa del notaio che abbia rogato atti pubblici di compravendita per negligenza o per violazione degli obblighi impostigli dalla legge professionale), in Cass. Pen., 1990, p. 828.

227 V. LATAGLIATA A.R., voce Concorso, cit., § 6.

228 V. MANTOVANI F., Diritto penale. Parte generale, cit., p. 537 . Si pensi al caso di Caio che colposamente lasci incustodita una sostanza venefica senza sapere che Tizio ha intenti omicidi; se quest'ultimo se ne appropria e, poi, uccide Sempronio, Caio non ne sarà responsabile a titolo di concorso, ma (eventualmente) di omicidio colposo.

229 V. ALBEGGIANI F., I reati di agevolazione colposa, Milano, 1984, p. 214.

Si porta l'esempio di Tizio che decide di partecipare a una corsa automobilistica non consentita con Caio, il quale vuole uccidere un altro partecipante alla gara investendolo o tamponandolo. Tizio, cioè, è convinto di commettere, con altri, una condotta colposa, quantomeno per violazione della disciplina della circolazione stradale, che non è volta, però, a prevenire omicidi dolosi mediante investimento o tamponamento.

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pertanto un concorso doloso.

Secondo altra, più recente, impostazione, il limite del concorso colposo in reato doloso sarebbe segnato dal cd. principio di affidamento, mutuato dalla dottrina tedesca del “Vertrauengrunsatz”, che si esplica sia in senso verticale (per esempio nei rapporti tra primario ospedaliero e altri operatori) che in senso orizzontale (per esempio nel rapporto tra due automobilisti)230.

Il versante cd. esterno del principio di personalità della responsabilità penale vieta che si possa essere chiamati a rispondere del fatto altrui e si fonda sul presupposto che ciascuno possa ragionevolmente confidare che i membri della collettività con cui entra in contatto siano in grado di autodeterminarsi in modo responsabile; perciò, è tenuto a evitare soltanto i rischi derivanti dalla propria condotta, ma non anche a impedire comportamenti pericolosi altrui231.

In altri termini, la categoria è ammissibile, ma per l’imputazione colposa dell’evento/reato doloso altrui non è sufficiente la mera prevedibilità dello stesso, laddove si verta in ipotesi in cui l’azione non è pericolosa di per se stessa, ma solo perché fornisce ad altri l’occasione di commettere volontariamente un fatto illecito232.

230 V. ROMANO B., Diritto penale. Parte generale, cit., p. 221.

231 V. FIANDACA G. - MUSCO E., Diritto penale. Parte generale, cit., p. 471; ROMANO M. - GRASSO G., Commentario sistematico del codice penale, Vol. I, sub articolo 43 c.p., IV^ ed., Milano, 2004, p. 431; MANTOVANI F., Diritto penale. Parte generale, cit., p. 364;

ROMANO B., Diritto penale. Parte generale, cit., pp. 218 – 223, parla di versante esterno per distinguerlo da quello interno, che richiede che il fatto sia “proprio” del soggetto, nel senso di colpevole.

In giurisprudenza, V. Cass. Pen., Sez. IV, 14 novembre 2007, n. 10795, in Riv. Pen., 2008, 12, p. 1332 e ss., con nota di CRIMI S., Concorso colposo nel delitto doloso: intersezioni e cointeressenze tra causalità e colpa, violazione dello scopo di protezione della norma, posizioni di garanzia ed orizzonti del principio dell'affidamento; in Riv. Pen., 2009, 3, pp.

301 e ss., con nota di PALMA I., Il concorso di persone nel reato a titoli soggettivi diversi:

la cassazione mette davvero un punto fermo?.

La fattispecie concerneva il caso di un medico psichiatra, il quale, sospendendo in maniera imprudente il trattamento farmacologico cui era sottoposto il paziente ricoverato in una comunità, ne aveva determinato lo scompenso psichico, ritenuto la causa della crisi nel corso della quale lo stesso paziente, poi ritenuto non imputabile, aveva aggredito ed ucciso uno degli operatori che lo accudivano.

Al principio di affidamento è dedicato il punto 10 della motivazione in diritto.

232 V. FIANDACA G. - MUSCO E., Diritto penale. Parte generale, cit., p. 513.

In giurisprudenza, Cass. Pen., Sez. IV, 14 novembre 2007, n. 10795, cit., punto 10 della

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Fanno eccezione233, però, in primo luogo i casi in cui indizi concreti rivelino che taluno possa commettere un illecito, il che impone di adeguare il proprio comportamento per neutralizzare il rischio derivante dall’altrui condotta. Si fa l’esempio di chi abbia il controllo di fonti di pericolo (come armi, esplosivi, sostanze velenose) di cui un terzo possa servirsi per commettere un reato doloso, quando per le circostanze concrete o particolari conoscenze del soggetto è probabile che il terzo ne approfitti. Si consideri il caso di Tizio che presta a Caio, in forte stato di agitazione, un’arma da fuoco, ben sapendo che poco tempo prima ha provocato lesioni alla moglie; se Caio perpetra un omicidio, Tizio ne potrebbe rispondere a titolo di colpa234. Per la verità, la già segnalata espansione del dolo eventuale potrebbe indurre ad attrarvi anche le ipotesi in commento.

Allo stesso modo, non può addurre a propria discolpa il principio in commento chi sia depositario di una posizione di garanzia fondata proprio sull’obbligo giuridico di impedire i reati dolosi altrui, di cui si è in precedenza parlato.

Infine, vi è chi ritiene che sia comunque responsabile chi agisca con negligenza tale che l’evento si sarebbe verificato anche senza il contributo doloso del terzo, come nel caso del proprietario di una casa di cura che colposamente ometta di allestire sistemi antincendio; fermo restando che la regola cautelare deve essere volta a salvaguardare l’interesse protetto che è stato leso.

La giurisprudenza di legittimità appare ormai orientata nel senso di ammettere il concorso colposo in reato doloso, sia nel caso di concorso di cause indipendenti, sia in quello di vera e propria cooperazione colposa, che si distingue dalla precedente ipotesi perché postula un legame psicologico dato dalla consapevolezza della condotta altrui (non già dell’evento, poiché allora sussisterebbe vero e proprio dolo di concorso).

In entrambi i casi, però, si richiede che il reato del partecipe sia contemplato

motivazione in diritto.

233 V. PAGLIARO A., Principi di diritto penale, cit., p. 20.

234 V. FIANDACA G. - MUSCO E., Diritto penale. Parte generale, cit., p. 513 ; FIORE C. - FIORE S., Diritto penale. Parte Generale, cit., p. 579.

Nel documento UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA (pagine 76-92)