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L’evoluzione dell’interesse del legislatore nazionale nel settore In un periodo storico che era ancora agli albori delle trivellazioni nel territorio italiano 43 la

3. LE FONTI NAZIONAL

3.1. L’evoluzione dell’interesse del legislatore nazionale nel settore In un periodo storico che era ancora agli albori delle trivellazioni nel territorio italiano 43 la

legge 11 gennaio 1957, n. 6 tratta della ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi. Questa legge si applica a quei territori che non erano già stati assegnati, per la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi, dalla Legge 136 del 10 febbraio 1953 sull’istituzione dell’Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.), a quest’ultimo.

Questa norma era indirizzata alla disciplina del rilascio di permessi e concessioni per la ricerca ed estrazione di idrocarburi, ne disciplinava la concorrenza ed indicava i termini entro i quali dovevano sottostare le società affidatarie dei lavori.

Il titolare del permesso doveva quindi svolgere il programma per il quale ha ricevuto l’autorizzazione entro i termini stabiliti da quest’ultima; riferire all’autorità mineraria dei rilievi effettuati e dare notizie sull’andamento dei lavori, sui risultati ottenuti e sul rinvenimento di idrocarburi. Inoltre doveva conservare i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori. La durata della concessione era di 30 anni, ed era previsto il pagamento di un canone in lire allo Stato.

Negli stessi anni viene istituito, alle dipendenze del Ministero dell’industria e del commercio, presso la Direzione generale delle miniere, l’Ufficio nazionale minerario per

42 Di tale Comitato tratteremo più nel dettaglio nel Capitolo IV, data l’importanza che riveste nell’ambito

della sicurezza sulle piattaforme offshore per l’estrazione di idrocarburi.

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gli idrocarburi44, avente la competenza specifica per la materia degli idrocarburi liquidi e gassosi.

Alcuni anni dopo, con la legge emanata il 21 luglio 1967, n. 613, si va a modificare la precedente legge n. 6 del 1957.

La stessa legge si occupa innanzitutto di descrivere quello che si intende con piattaforma continentale: questa copre il fondo ed il sottofondo marino adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane e situati al di fuori del mare territoriale, fino al limite corrispondente alla profondità di 200 metri o, oltre tale limite, fino al punto in cui la profondità delle acque sovrastanti permette lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone45.

A tal fine la norma ammette che la prospezione possa esercitarsi in modo esteso a tutto il sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale, al fine di accertarne le caratteristiche geominerarie, oppure solo in zone delimitate. La ricerca invece può svolgersi attraverso tutte le operazioni necessarie al rinvenimento di giacimenti, comprese le perforazioni meccaniche. Chi richiede il permesso alla coltivazione esclusiva del giacimento poi, può richiederla nello stesso ambito del permesso di ricerca, al fine dello sfruttamento del giacimento rinvenuto.

Nello specifico per prospezione si intendono i rilievi geologici, geografici e geofisici, eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni meccaniche di ogni specie, intese ad accertare la natura del sottofondo marino, ai fini della ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi. Al tempo in cui questa legge è stata emanata, l’Ente Nazionale Idrocarburi aveva il diritto esclusivo di prospezione estesa su tutto il sottofondo marino ricadente sotto la giurisdizione italiana46.

Il permesso di prospezione però non è esclusivo e sottostà al pagamento di un canone anticipato allo Stato47. Nello stesso ambito del permesso di prospezione possono essere concessi a terzi permessi di ricerca. Già con questa legge è stato assegnato l’incarico di

44 Oggi l’UNMIG.

45 Si ricorda che in questi anni le definizioni che conosciamo oggi di spazi marittimi, fornite dalla

Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, ancora non esistevano.

46 Per ottemperare alla direttiva europea 94/22/CE contro il diritto di esclusiva, con il Decreto Legge n. 625

del 1996 viene abolita l'area ad esclusivo utilizzo dell’ENI istituita 41 anni prima e conseguentemente l'attività di ricerca e produzione di idrocarburi in pianura padana viene liberalizzata.

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emettere i permessi di prospezione, ricerca e perforazione al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato (oggi Ministero dello sviluppo economico).

A similitudine di quanto verrà poi stabilito dalla Convenzione di Montego Bay, all’articolo 60, le attività di esplorazione e sfruttamento delle risorse presenti nella piattaforma continentale dello Stato costiero non devono essere di intralcio alla libertà di navigazione, all’esercizio della pesca, alla conservazione delle risorse biologiche del mare e alla conservazione del litorale, delle spiagge e dei porti.

Se i due riferimenti normativi finora considerati sono stati esclusivamente frutto delle scelte del legislatore italiano, negli anni successivi, vista la sempre maggiore importanza che ricoprì la Comunità europea prima e l’Unione oggi, gli atti emanati a livello nazionale presero sempre a riferimento norma di provenienza europea.

Il Decreto legislativo n. 624 del 1996 infatti è stato pubblicato in attuazione della Direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della Direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto e sotterranee.

Tale decreto si applica, tra le altre, alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato.

Come per la concessione dei titoli minerari, la vigilanza, al fine di assicurare la corretta applicazione delle norme, spetta in questo caso al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Nell’esercizio dei loro compiti, i funzionari incaricati dei controlli ispettivi alle attività ed ai luoghi di lavoro hanno inoltre la facoltà di richiedere assistenza alla forza pubblica ed alle Capitanerie di Porto e di esigere dai datori di lavoro tutti i dati e le notizie utili all’assolvimento del loro incarico.

La norma riporta altresì disposizioni dettagliate per quanto attiene la salute dei lavoratori, le responsabilità del datore di lavoro e le condizioni minime di sicurezza48.

48 Il Titolo III tratta le norme specifiche in materia di sicurezza e di salute applicabili alle attività estrattive

condotte mediante perforazione, sulla terraferma e in mare. Il Capo III riporta le disposizioni specificamente indirizzate alle attività a mare. Nel Titolo V sono riportate le sanzioni alle quali sono sottoponibili datori di lavoro, titolari, dirigenti e direttori responsabili.

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Per quanto attiene alla tutela dell’ambiente, di produzione più recente è il Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti da idrocarburi e di altre sostanze nocive, approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto del 4 novembre 201049, che abroga e sostituisce il precedente Piano approvato con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile dell’11 gennaio 1993.

Sostiene infatti il Decreto che è competenza primariamente dell’Autorità marittima la rimozione delle fonti di inquinamento locali ma, nell’eventualità in cui l’inquinamento in atto sia tale da determinare una situazione di emergenza, il capo del compartimento marittimo competente dichiara l’emergenza locale, dandone immediata comunicazione al Ministero della marina mercantile (vedasi oggi il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). Quest’ultimo assume così la direzione di tutte le operazioni sulla base del Piano operativo di pronto intervento locale e ne dà immediata comunicazione al Servizio nazionale della protezione civile tramite l’Ispettorato centrale per la difesa del mare. Quando l'emergenza non è fronteggiabile con i mezzi di cui il Ministero della marina mercantile dispone, quest’ultimo chiede al Ministro della protezione civile di promuovere la dichiarazione di emergenza nazionale. In tal caso il Ministro (oggi Dipartimento) della protezione civile assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano di pronto intervento nazionale adottato dagli organi del servizio nazionale per la protezione civile.