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Fase delle impugnazioni Corte di Appello Sezione Minorenn

(eventuale)

Corte di Cassazione

Pubblico Ministero

Fase dell’esecuzione della pena

Giudice dell’Esecuzione

(eventuale)

Magistrato di Sorveglianza

Tribunale di Sorveglianza

Þ

Þ

I numeri sono piccoli ma i problemi che caratterizzano i rapporti tra minori e giustizia sono grandi. Alcuni dati specifici possono servire a chiarire meglio.

Tra i minori denunciati l’82% sono maschi e il 18% femmine. Il 15% dei denunciati ha meno di 14 anni, mentre l’85% ha un’età compresa tra i 14 ed i 18 anni. Tra i ragazzi denunciati i nativi sono il 72,3%, i nomadi che costituiscono un gruppo relativamente contenuto sono il 17,3% e gli stranieri il 10, 3%.

Gli uffici giudiziari Organi Giudicanti

- Tribunale per i Minorenni di Trento

Organi Inquirenti

- Procura presso il Tribunale per i Minorenni

Il Tribunale per i Minorenni e la Procura per i Minorenni costituisco- no l’Ufficio giudiziario minorile di primo grado. Il Tribunale per i Minorenni ha competenze giudican- ti, mentre la Procura ha funzione inquirente, ossia effettua indagini, formula richieste e partecipa al processo.

A partire dal 1° aprile 1996, è stato costituito a Bolzano un Tribunale per i Minorenni, con relativa Procura, con competenze relative alla Provin- cia di Bolzano, che sono state pertanto scorporate dalla Provincia di Trento.

La Procura per minorenni L’Ufficio della Procura della Repub- blica per i Minorenni di Trento è un organo monocratico formato da un giudice togato, cui, dal dicembre ’95 è stato affiancato un sostituto Procuratore8. Impostando una

modalità di intervento innovativa, è stato creato un coordinamento con altri uffici giudiziari, mediante l’applicazione parziale del sostituto Procuratore anche alla Procura Ordinaria, (nel periodo che va dal giugno ’96 al settembre ’97), per la trattazione dei reati contro la perso- na, in particolare i reati di violenza sessuale e per la partecipazione alle cause di divorzio, inabilitazione ed interdizione, in cui sono coinvolti soggetti in età minore. Si tratta di una iniziativa finora unica in Italia, di grande portata a livello metodolo- gico, perché consente di trattare insieme le questioni relative alla giustizia minorile e quelle familiari. L’organico

La pianta organica della Procura nel suo complesso risulta così composta: 1 Procuratore 1 Sostituto Procuratore 1 Dirigente Cancelleria 1 Funzionario Cancelleria 1 Traduttore Interprete 1 Collaboratore Cancelleria 1 Assistente Giudiziario 1 Operatore Amministrativo 2 Dattilografi

1 Conducente Automezzi Speciali 2 Addetti ai Servizi di Portierato e

Custodia

8 Nel momento in cui questo rapporto viene compi- lato, va segnalato che la situazione si è modificata, in quanto il sostituto Procuratore è ora trasferito in altra sede.

Tab. 2 - Numero minori denunciati per tipologia di reato. Trentino. Anni 1994-

1997.

Tipo di delitto Minori denunciati % Minori denunciati

Delitti contro il patrimonio 605 47

Delitti contro la persona 152 12

Delitti contro la libertà sessuale - -

Delitti connessi con gli stupefacenti 82 6

Altri delitti 458 35

Totale 1,297 100

Le funzioni

a) Compiere le indagini ed eventual- mente esercitare l’azione penale per i reati commessi dai minori di 18 anni nel territorio. Alla Procura sono trasmessi perciò tutti i rapporti, le denunce, le querele, le istanze e le richieste concernen- ti i reati commessi dai minori di 18 anni. L’azione penale è pubblica, e quando non è neces- saria la querela, è obbligatoria ed è esercitata dall’Ufficio a seguito di rapporto, referto, denuncia o altra notizia di reato (art. 50 e 347 c.p.p.). La Procura esercita pertanto tutte le funzioni attribuite al Pubblico Ministero da parte del codice di procedura penale (art. 51 c.p.p.).

b) Dirigere l’indagine preliminare e disporre della Polizia Giudiziaria (art. 326 e 327 c.p.p.)

c) Costituire elemento di garanzia ed osservanza dei criteri ispiratori delle finalità del nuovo processo penale minorile.

d) Acquisire gli elementi circa le condizioni e le risorse personali e familiari del minore del minore e la sua personalità (art. 9 DPR 448/88).

Quando un minorenne commette un reato, viene denunciato all’autorità giudiziaria (Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, i cui magistrati esercitano le funzioni di pubblico ministero - P.M. - nel procedimen- to). Generalmente, è l’autorità di polizia che viene a conoscenza dei reati e li denuncia.

I minorenni vengono denunciati quasi sempre in stato di libertà; ma, se si tratta di reati gravi e se sussistono determinate condizioni, l’Autorità di Polizia li può privare temporaneamente della libertà (arresto, fermo, accompagna- mento) e condurli presso il Centro di Prima Accoglienza.

Non appena riceve la denuncia, la Procura iscrive il nome del presunto autore del reato nell’apposito registro delle notizie di reato. Dal momento dell’iscri- zione decorre il termine (6 mesi, prorogabile), entro il quale devono conclu- dersi le indagini per accertare (raccogliere le prove) se ed in che termini sussiste il reato e se la persona denunciata lo ha commesso. Gli atti di indagi- ne (assunzione di testimonianze, accertamenti tecnici, perquisizioni, ecc.) vengono compiuti dal pubblico ministero o, su sua delega, da ufficiali della polizia giudiziaria specializzata, che è costituita presso ogni Procura minorile. Se il minorenne denunciato ha meno di 14 anni, il procedimento viene archiviato, perché “non imputabile”, cioè non passibile di giudizio e, tanto meno, di pena.

La Procura dovrebbe chiedere sempre accertamenti sulla personalità del minorenne, per acquisire le conoscenze necessarie ai fini della decisione del giudice. Di fatto e soprattutto per il sotto - dimensionamento degli uffici di servizio sociale, tale richiesta viene effettuata solo quando emergono indica- zioni di particolari difficoltà del minorenne.

Nella provincia di Trento è stata avviata la sperimentazione della mediazione penale minorile; perciò, durante le indagini preliminari, può essere proposta, perlopiù dal pubblico ministero, questa iniziativa, nel contesto della richiesta di cui si è appena detto.

Qualora la denuncia si accompagni alla privazione della libertà, il pubblico ministero deve chiedere subito al giudice (Giudice delle Indagini Preliminari: GIP) la convalida della misura di privazione della libertà e può chiedergli di applicare un’ulteriore misura restrittiva della libertà, che per i minorenni non è necessariamente la custodia in carcere (Istituto Penale Minorile: IPM), ma possono essere il collocamento in una comunità o la permanenza in casa o delle semplici prescrizioni.

Fin dal momento della denuncia, il minorenne ha diritto di avere l’assistenza dei servizi sociali (del Ministero di Grazia e degli Enti territoriali), oltre a quella dei genitori e a quella dell’avvocato. A tale fine la Procura deve informare il minorenne che si è aperto il procedimento penale. L’assistenza comporta, tra l’altro, che i soggetti che devono prestarla hanno il diritto di essere avvertiti e di presenziare a tutti gli atti del processo, ai quali il minoren- ne deve partecipare.

Terminate le indagini ed in base alle risultanze di esse, il pubblico ministero, se ha acquisito le prove del reato e della responsabilità dell’“indagato”, chiede al GIP di procedere oltre. In caso contrario, chiede l’archiviazione.

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