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2.1 – I L FATTORE TEMPO COME ELEMENTO QUALIFICANTE, SOTTO IL PROFILO CAUSALE, DEI CONTRATTI DI DURATA L’esigenza di delineare

strumenti rimediali in grado di assicurare il mantenimento dei contratti esposti alle sopravvenienze emerge da un’attenta analisi della fenomenologia contrattuale che si esprime nell’età contemporanea, laddove – perlomeno in una branca significativa del mercato – alla contrattazione individuale e istantanea, assunta come modello dal codice civile, si è sostituita una contrattazione di tipo prevalentemente imprenditoriale e professionale, caratterizzata dalla durata delle relazioni negoziali e dell’importanza degli investimenti posti in essere in vista e in occasione delle negoziazioni, che vengono remunerati nel corso dello svolgimento del rapporto. In questo tipo di contrattazioni, risulta valorizzata la dimensione effettuale dell’esecuzione del contratto, rispetto a quella volontaristico- strutturale della sua conclusione26.

Sulla base di tali premesse, può proporsi una prima delimitazione dell’oggetto della presente indagine, che si concentrerà sul fenomeno dei contratti di durata o a lungo termine.

26LO GULLO, Il problema del riequilibrio contrattuale e l’art. 1468 c.c., cit.,

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Detto fenomeno esprime l’interesse dei contraenti a pianificare la loro attività economica, instaurando una relazione contrattuale27, e si

traduce, sul piano giuridico, nella centralità del momento dinamico- esecutivo del rapporto obbligatorio, rispetto a quello formativo, fondamentale nel discorso intorno ai contratti di scambio a effetti istantanei, sui quali è in larga parte modellata la disciplina codicistica generale dei contratti. In concreto, la relazione contrattuale di durata non si esprime, necessariamente, mediante la conclusione di un solo contratto, ben potendo articolarsi anche nella sottoscrizione di differenti contratti, tutti tesi alla realizzazione della medesima operazione economica complessa. Ciò che rileva, al fine dell’inquadramento tematico qua proposto, è che anche qualora le parti intendessero realizzare l’operazione economica mediante una successione di differenti contratti tra loro collegati, «l’interesse dedotto in contratto rimarrebbe unitario, nonostante la struttura negoziale del procedimento possa articolarsi nella conclusione di un contratto iniziale e di successivi contratti relativi a singoli elementi del rapporto»28. Anche la più recente giurisprudenza è ricorsa, del resto,

27MACARIO, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine,

Napoli, 1996, p. 1.

28MACARIO, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine,

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alla teoria del collegamento negoziale per dare applicazione, in simili fattispecie, al rimedio manutentivo della rinegoziazione29.

Come si è detto, le caratteristiche dei contratti riconducibili alla categoria in discorso attraggono l’attenzione dell’interprete sulla fase – che si protrae fisiologicamente nel tempo – nella quale il contratto dispiega i propri effetti, sulla base della dichiarazione di volontà resa contrattualmente dalle parti, in sede di stipula. Tale considerazione consente di precisare ulteriormente i termini del discorso. Infatti, mentre la disciplina della struttura del contratto esprime il giudizio dell’ordinamento sulla sua validità – secondo un criterio formale di completezza e strutturale di liceità –, la disciplina della sua funzione attiene alla verifica del rispetto del regolamento degli interessi divisato dalle parti, nel dispiegarsi degli effetti del contratto stesso30.

Tale verifica, in ragione della durata prolungata della fase esecutiva, attiene il rapporto tra due parametri di riferimento: l’uno (fisso) dato dall’equilibrio delle prestazioni (sintesi degli interessi) emergente dal regolamento contrattuale originario; l’altro (suscettibile di mutamenti più o meno prevedibili) costituito dalle variazioni che detto equilibrio venga a subire nel tempo. Può, dunque, configurarsi una categoria di contratti “aperti”, nei quali il tempo viene in considerazione non tanto

29PATTI, Collegamento negoziale e obbligo di rinegoziazione, in Nuova giur.

civ. comm., 2013, I, p. 122.

30MACARIO, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine,

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come ciò che separa l’attuazione dalla conclusione del contratto, quanto piuttosto come l’elemento caratterizzante lo sviluppo – appunto – continuativo dell’attività dei contraenti, secondo un paradigma atipico cooperativo, necessariamente ordinato alla valorizzazione degli obblighi di correttezza e buona fede nella fase esecutiva del contratto31. Come si avrà modo di chiarire, più nel

dettaglio, in seguito, l’interprete, avendo riguardo alle peculiarità caratterizzanti il modello della contrattazione di durata, potrà cogliere l’emersione – dal generale obbligo di buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) – di istanze di natura cooperativa e collaborativa delle parti, per la realizzazione dell’interesse comune al raggiungimento del risultato in vista del quale hanno scelto di impegnarsi in un contratto a esecuzione prolungata nel tempo32.

Ciò che è opportuno fissare, sin da subito, discorrendo della portata qualificante del fattore tempo, in relazione agli accordi di cui si è detto, è che «la connotazione temporale assume carattere causale del contratto, al punto da legittimare la convinzione che la durata del contratto individuerebbe il tipo»33, cosicché gli interessi delle parti

31MACARIO, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine,

cit., p. 152.

32BALESTRA, Introduzione al diritto dei contratti, Bologna, 2015, p. 147. 33MACARIO, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine,

cit., p. 82; LO GULLO, Il problema del riequilibrio contrattuale e l’art. 1468

c.c., cit., p. 145; SPANGARO, L’equilibrio del contratto tra parità negoziale e

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espressi nel regolamento contrattuale dovranno essere (ri)valutati avendo sempre quale parametro di riferimento la durata del contratto. In altri termini, «il tempo concorre a determinare la struttura del rapporto, ponendosi quale nota individuatrice della prestazione, che si attua attraverso un adempimento continuato, adeguando il mezzo giuridico all’interesse da tutelare»34. Come si è rilevato, «l’attività in

quanto legata, per sua intima natura, all’elemento della durata, risulta modellata attraverso il contratto, dal quale trae consistenza nonché elementi di regolamentazione sotto il profilo organizzativo»35.

Queste preliminari considerazioni consentono di affermare che i contratti a esecuzione differita, continuata o periodica, sinteticamente definibili come contratti di durata, si caratterizzano per la connaturale presenza di un intervallo temporale tra il momento in cui sorge il rapporto e quello in cui il medesimo viene compiutamente eseguito. Tale caratteristica li espone al rischio che sopraggiungano imprevisti mutamenti dello stato di fatto che le parti avevano preso a riferimento al momento della conclusione del contratto, i quali determinino un significativo squilibrio economico nel rapporto tra le prestazioni divisato dai contraenti. Si tratta di fattori obiettivi che rendono inattuale il contenuto del contratto – che resta pienamente valido ed efficace, ma la cui esecuzione determinerebbe risultati concreti non conformi all’equilibrio degli interessi trasfuso nell’originario

34SANGIORGI, Rapporti di durata e recesso ad nutum, Milano, 1965, p. 19. 35BALESTRA, Introduzione al diritto dei contratti, cit., p. 12.

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programma negoziale – rispetto ai quali è ipotizzabile un rimedio legale manutentivo definibile come adeguamento del rapporto36.

2.2 – LA VALUTAZIONE SOGGETTIVA DELL’OPERAZIONE ECONOMICA E

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