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S OPRAVVENIENZE E RIMEDI : VERSO LA CONFIGURAZIONE DI UN RIMEDIO MANUTENTIVO DI ORDINE GENERALE

2.3 – L’ ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI DURATA E IL RUOLO DEL PARAMETRO DELLA BUONE FEDE ( O CORRETTEZZA ) Nel tratteggiare

3. S OPRAVVENIENZE E RIMEDI : VERSO LA CONFIGURAZIONE DI UN RIMEDIO MANUTENTIVO DI ORDINE GENERALE

3.1 – L’EMERSIONE DELL’INTERESSE ALLA CONSERVAZIONE DEI

CONTRATTI DI DURATA ESPOSTI A SOPRAVVENIENZE, NELL’AMBITO DEI REGOLAMENTI CONTRATTUALI E DELLE DISCIPLINE DI SETTORE, QUALE FONDAMENTO DELLA CONFIGURAZIONE DI UN RIMEDIO MANUTENTIVO DI ORDINE GENERALE.Per affrontare specificamente il tema del dovere di negoziare, secondo buona fede, l’adeguamento del contratto di durata esposto a sopravvenienze perturbative, occorre, dapprima, prendere in rassegna gli indici della sensibilità dell’ordinamento rispetto ai caratteri dei contratti di durata e ai rimedi idonei a tutelare l’interesse verso il mantenimento di detti accordi; in seguito, è opportuno verificare che la configurazione di un rimedio manutentivo di ordine generale si presenti, nei fatti, necessaria ed opportuna, non potendosi realizzare la medesima funzione ricorrendo ai rimedi generali che il legislatore già appresta. A tali fini è opportuno ricordare che, nell’ambito della fattispecie in discorso, il presupposto di operatività

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di qualsivoglia rimedio consiste nel sopravvenuto squilibrio economico tra le prestazioni dedotte in contratto, determinato da circostanze non prevedibili e, in ogni caso, non previste, che si ripercuotano sull’assetto negoziale originariamente fissato dai contraenti, pregiudicando gli interessi di una parte oltre il limite dell’alea normale. Nello specifico, la portata perturbativa della sopravvenienza contrattuale, rispetto all’interesse della parte, va valutata in termini oggettivi, distinguendo tra causa in concreto del contratto e motivi, e considerando rilevanti unicamente le ipotesi in cui la sopravvenienza frustri la possibilità di realizzare la prima50.

A fronte di tali eventi perturbativi, il rimedio manutentivo è chiamato a offrire tutela all’interesse delle parti alla realizzazione dell’operazione economica, disincentivando il ricorso opportunistico (contrario a buona fede) a rimedi che comportino il venir meno della relazione contrattuale di durata. La sussistenza di detto interesse può essere esplicitata direttamente dai contraenti, nell’esercizio dell’autonomia contrattuale; oppure può essere rilevata dal legislatore, che – discostandosi dai principi operanti nell’ambito dei contratti di scambio istantaneo – detti norme speciali volte a preservare il contratto esposto a sopravvenienze, prendendo in considerazione gli specifici caratteri della relazione di durata e gli squilibri di volta in volta considerati. Ponendo mente alla prima

50 PANARELLO,Impossibilità sopravvenuta e strumenti di distribuzione del rischio: il rimedio

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ipotesi, rispondono al fine, anzitutto, i meccanismi negoziali – “riconosciuti” dal legislatore – finalizzati a devolvere la determinazione di parte del contenuto del contratto all’attività sussidiaria di un terzo (cfr. art. 1349 c.c.), i quali non solo costituiscono una chiara (nonché piena) espressione dell’autonomia contrattuale, ma testimoniano altresì la concreta sussistenza di un interesse all’esecuzione cooperativa dell’accordo, in vista del suo mantenimento51. Per altri versi, i contraenti potrebbero inserire nel

contratto una specifica clausola che, in caso di sopravvenienze perturbative, li vincoli a intraprendere una rinegoziazione dell’accordo secondo buona fede, declinandola vuoi in termini generali, vuoi specificamente, mediante la predeterminazione di un meccanismo automatico di adeguamento del valore delle prestazioni penalizzate dal mutamento delle circostanze (es. clausola di indicizzazione del prezzo). A prescindere dalla precisione con cui sia dettata, la presenza di una clausola di adeguamento costituisce un chiaro indice dell’interesse delle parti alla conservazione del contratto; pertanto, ove la stessa non abbia preso specificamente in considerazione il tipo di sopravvenienza poi, in concreto, verificatasi e non consenta, pertanto, una reazione adeguata agli effetti dalla medesima indotti nel rapporto contrattuale, il rimedio generale dell’obbligo di rinegoziazione – lungi dall’essere escluso dalla

51MACARIO, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine,

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presenza di detta clausola – deve ritenersi operante proprio per salvaguardare, in concreto, l’interesse in essa espresso dalle parti in sede di stipula52.

Ponendo mente alle discipline speciali dettate dal codice civile con riguardo ai singoli contratti e limitando l’analisi unicamente ad alcune fattispecie di interesse, l’esigenza di offrire un rimedio manutentivo, nei termini sin qui precisati, emerge con chiarezza nella disciplina dell’appalto: l’art. 1664 c.c. stabilisce, per le ipotesi di sopravvenienza ivi specificamente individuate – imprevedibile variazione dei costi oltre il decimo del prezzo, difficoltà di esecuzione (geologiche, idriche e simili) non prevedute –, un meccanismo rimediale marcatamente difforme da quello previsto dalla regola generale (art. 1467 c.c.), che subisce pertanto una deroga da parte della lex specialis. In tali ipotesi – e salva l’espressione pattizia di una comune volontà contraria –, il diritto alla revisione dei prezzi o all’equo compenso – quale elemento naturale del negozio – è assistito da una tutela di natura dispositiva, che deroga al principio generale dell’invariabilità delle condizioni contrattuali53 e mantiene in vita il contratto di durata mediante la

correzione dello squilibrio sopravvenuto del rischio economico. Correzione, peraltro, limitata a quanto sufficiente a far rientrare lo

52D’ARRIGO, Il controllo delle sopravvenienze nei contratti a lungo termine

tra eccessiva onerosità e adeguamento del rapporto, cit., p. 555.

53MUSOLINO, Commento agli artt. 1655-1664 c.c., in I singoli contratti, a

cura di Daniela Valentino, in Commentario del codice civile, diretto da Enrico Gabrielli, II, Milano, 2011, pp. 108 ss.

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squilibrio nell’ambito dell’alea normale (la differenza che eccede il decimo).

Anche l’analisi della disciplina del contratto di somministrazione offre interessanti spunti, soprattutto a conferma di come il legislatore – allorché sia stato chiamato a regolamentare i singoli contratti di durata – abbia predisposto discipline consapevoli delle peculiarità strutturali ed economiche dei medesimi, nei sensi di cui si è detto. Lo stesso art. 1560 c.c., in tema di determinazione dell’entità della somministrazione, rappresenta un esempio emblematico di disciplina di un tipo contrattuale per definizione incompleto. In detta norma, trovano espressione e – al contempo – vengono contemperati in vista della corretta esecuzione del contratto, gli interessi opposti del somministrato e del somministrante. Infatti, a tutela del primo, è previsto che la determinazione dell’entità sia commisurata al suo normale fabbisogno; tuttavia, detto fabbisogno viene valutato in riferimento al tempo della conclusione del contratto, preservando, dunque, il legittimo affidamento della parte somministrante54. La

consapevolezza del legislatore del codice circa le caratteristiche peculiari delle relazioni contrattuali di durata emerge altresì dall’esame della disciplina della risoluzione per inadempimento e della sospensione dell’esecuzione (artt. 1564 e 1565 c.c.): nel primo

54BOCCHINI, Commento agli artt. 1559-1570 c.c., in I singoli contratti, a

cura di Daniela Valentino, in Commentario del codice civile, diretto da Enrico Gabrielli, I, Milano, 2011, pp. 190 ss.

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caso, al fine di garantire la stabilità del rapporto a tutela dell’interesse di entrambi i contraenti, la possibilità di sciogliersi dal contratto è circoscritta alla ricorrenza dei due requisiti della notevole importanza dell’inadempimento (diversamente, cfr. art. 1455 c.c.) e della lesione della fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti; mentre, nella seconda ipotesi, a fronte di un inadempimento di lieve entità da parte del somministrato, il somministrante non può sospendere l’esecuzione se non dando un congruo preavviso55.

Nel contratto di affitto, il rapporto di corrispettività tra le prestazioni è parametrato alla produttività del bene ed è assistito, normativamente, dai rimedi di tipo conservativo di cui agli artt. 1622 e 1623 c.c. Il primo prende in considerazione le sopravvenienze interne al rapporto (perdite determinate da riparazioni, secondo la rubrica della norma) che interferiscono direttamente con la capacità del bene di servire all’uso pattuito; il secondo, invece, è volto a ripianare lo squilibrio sinallagmatico indotto da sopravvenienze esterne al rapporto (disposizioni di legge o provvedimenti autoritativi riguardanti la gestione produttiva). In entrambi i casi, è previsto il riequilibrio del rapporto mediante la riduzione o l’aumento del fitto. Invero, alle parti è data l’alternativa di risolvere il contratto; tuttavia, tale alternativa non è un rimedio altrettanto sicuro, in quanto la

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richiesta di risoluzione dovrà comunque essere valutata dal giudice secondo le circostanze56.

Vi sono, ovviamente, ulteriori specifiche ipotesi (cfr. ad es., la disciplina in tema di mutamento del rischio assicurato, di cui agli artt. 1897 e 1898 c.c.57), la cui trattazione può ritenersi, comunque,

superflua al fine qua perseguito. Infatti, i rimedi previsti dal legislatore nell’ambito della disciplina dei singoli contratti di durata, se, da un lato, testimoniano la consapevolezza del medesimo circa la struttura di detti rapporti negoziali e il rilievo giuridico che le sopravvenienze possono assumere in seno ad essi, ispirando i meccanismi di protezione dell’equilibrio sinallagmatico di volta in volta configurati, dall’altro costituiscono ipotesi tipiche e specifiche, insuscettibili di generalizzazione, peraltro in assenza di un vuoto normativo nel sistema che, per le ipotesi non specificamente disciplinate, prevede l’applicabilità del rimedio generale della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta di cui all’art. 1467 c.c.58.

56MORMILE, Commento agli artt. 1615-1627 c.c., in I singoli contratti, a

cura di Daniela Valentino, in Commentario del codice civile, diretto da Enrico Gabrielli, I, Milano, 2011, p. 421.

57LANDINI, Commento agli artt. 1882-1932 c.c., in I singoli contratti, a

cura di Daniela Valentino, in Commentario del codice civile, diretto da Enrico Gabrielli, IV, Milano, 2011, pp. 122 ss.

58D’ARRIGO, Il controllo delle sopravvenienze nei contratti a lungo termine

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3.2 – IL RIMEDIO MANUTENTIVO DI ORDINE GENERALE TRA IPOTESI

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