DELL’EQUILIBRIO TRA LE PRESTAZIONI. Seppur in termini generali, si è già avuto modo di sottolineare il rilievo economico delle sopravvenienze contrattuali che affliggano il contratto di durata: questi accadimenti alterano l’equilibrio sinallagmatico delle prestazioni, sotto il profilo economico. Si è anche posto in luce come il fattore tempo – ovverosia, più in particolare, il carattere fisiologicamente durevole e prolungato della fase esecutiva del rapporto – svolga un ruolo determinante nella qualificazione della categoria in discorso. Ciò comporta che il rischio di un’alterazione dell’equilibrio originariamente stabilito tra le prestazioni alla cui esecuzione le parti si sono vincolate è maggiore, nell’ambito di questo particolare tipo di contrattazione, di quanto non lo sia – o lo si avverta – nella contrattazione cosiddetta istantanea, laddove la valutazione soggettiva dell’equivalenza delle prestazioni è operata, in larghissima parte, nella fase precontrattuale.
Tali considerazioni consentono di porre in luce un ulteriore elemento caratterizzante della fattispecie in discorso. Infatti, i contratti di durata sono stipulati sulla base di un’analisi costi-benefici che
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ciascuna delle parti conduce al tempo della conclusione, valutando il proprio interesse alla realizzazione, in astratto, dello scambio, pur nella consapevolezza che detta analisi potrebbe essere messa in discussione al momento in cui detto interesse diverrà concreto, indirizzandosi all’attuazione dello scambio medesimo37. In un tale
contesto, la previsione contrattuale di uno o più strumenti rimediali potrebbe rivelarsi eccessivamente costosa, sia per le conoscenze tecniche che detta attività richiede, sia per il fisiologico carattere imprevisto e, in larga parte, imprevedibile delle sopravvenienze contrattuali. Ciò spiega perché, nella contrattazione finalizzata alla conclusione di un accordo di durata, assumano un’importanza preponderante i costi legati all’accesso alle informazioni necessarie – parte delle quali sono disponibili, mentre altre sono, come detto, oggetto di mere previsioni sulla futura fase di esecuzione del rapporto – e allo svolgimento delle trattative, cui si sostituiscono, successivamente, quelli relativi al controllo sull’esecuzione del rapporto. Per altri versi, il rilievo di detti costi è accresciuto dalla considerazione che gli investimenti posti in essere in vista dell’instaurazione di una relazione contrattuale complessa e durevole nel tempo si presentano tendenzialmente inconvertibili, data la loro
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specificità (cosiddetti investimenti idiosincratici)38. Tali
considerazioni, che saranno specificamente approfondite, in una prospettiva di analisi economica del diritto, nel prossimo capitolo, consentono di tratteggiare le ragioni dell’incertezza caratterizzante la contrattazione di lungo periodo, sia nella fase genetica, sia in quella esecutiva.
Tuttavia, come si è rilevato, la contrattazione di durata si presenta come fenomeno economico caratterizzante importanti segmenti della moderna economia di mercato. Gli operatori economici, pur consapevoli delle intrinseche asperità di tale contrattazione, concludono sovente contratti di durata; e alla conclusione pervengono anche allorché le parti – o una di esse – non possano o non vogliano sopportare i costi transattivi connessi all’individuazione di meccanismi o criteri di riparto delle conseguenze economiche derivanti dalle eventuali sopravvenienze. Entrambi i contraenti – ovvero quello che sarebbe in grado o potrebbe pretendere di affrontare detta preliminare attività – valutano, cioè, preponderante l’interesse alla realizzazione dell’operazione economica, rispetto alla quale è fondamentale raggiungere un accordo che consenta di dare inizio alla relazione contrattuale, ponendo in secondo piano l’interesse alla completezza della regolamentazione contrattuale. Ciò consente di
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deviare leggermente la nostra attenzione dal piano dei costi a quello dei valori.
Potremmo, infatti, affermare che, negli accordi caratterizzati dalla continuità della relazione contrattuale tra le parti, alla predeterminazione specifica e completa dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto – propria dei contratti a effetti istantanei – si sostituisce il valore giuridico della solidarietà fondata sul reciproco affidamento, in termini affini – seppur non analoghi – ai vincoli instaurati dai contratti associativi. Ciò in quanto le tipologie di cui si discorre non costituiscono operazioni economiche isolate, che trovano nel mercato esclusivamente il proprio contesto, bensì contribuiscono esse stesse alla creazione del mercato medesimo, realizzando l’interesse comune degli operatori economici (essenzialmente imprenditori, ma non solo) in esso coinvolti39. Tali caratteri fondanti
della categoria spiegano perché essa si componga di modelli per propria natura flessibili, anche in ragione della tendenziale insostituibilità – se non a costo di perdere ingenti investimenti – della controparte coinvolta nella relazione contrattuale di durata e degli alti costi transattivi connessi alla predeterminazione degli eventi perturbativi dell’equilibrio economico del rapporto.
Quanto sin qui osservato merita una precisazione. Il contratto di durata o a lungo termine resta pur sempre un contratto di scambio,
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nel quale confluiscono interessi contrapposti, alla cui soddisfazione è strumentale l’effettuazione dello scambio, che realizza l’assetto patrimoniale conseguente alla commutazione sinallagmatica. Vi è, dunque, una netta differenziazione del modello da quello dei contratti associativi: il mantenimento dell’accordo si giustifica solo in vista del raggiungimento del fine ultimo dello scambio economico. Pertanto, limitare l’applicazione del rimedio manutentivo ai soli contratti relazionali fra operatori specializzati costituirebbe una restrizione arbitraria dell’ambito di operatività dei rimedi individuabili, a discapito di chi concluda solo occasionalmente contratti a lungo termine, senza effettuare investimenti caratterizzati da un alto grado di specificità e non funzionalizzati ad alimentare il mercato di riferimento40. Nondimeno, osservando la realtà economica
contemporanea, va riconosciuta la marcata diversità che distingue il contratto della quotidianità da quello teso alla realizzazione di una complessa operazione economica; diversità che si articola sul piano della rilevanza degli interessi regolamentati, della complessità delle fasi prodromiche alla conclusione del contratto, nonché dell’analiticità dei contenuti41.
Il dato interessante da fissare, in questa fase, è che l’autonomia contrattuale delle parti che intendano concludere un contratto di
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tra eccessiva onerosità e adeguamento del rapporto, cit., p. 532.
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durata si esprime pienamente nella rinuncia – fondata sull’affidamento che ciascun contraente fa sull’altrui esecuzione secondo buona fede – a prevedere meccanismi specifici (del resto, spesso, imprevedibili) di allocazione del rischio delle sopravvenienze. Ovviamente, tali considerazioni valgono esclusivamente in relazione a quegli eventi perturbativi che sospingano lo squilibrio sinallagmatico al di là del limite dato dall’alea normale del contratto di cui trattasi; ne risulterebbe, altrimenti, vulnerato il principio concorrenziale – caratterizzante il libero mercato – che consente a chi concluda buoni affari di arricchirsi, mentre non giustifica la previsione di tutele per chi si vincoli a un’operazione negoziale semplicemente sconveniente. Fatte queste precisazioni e senza trascurare – né reprimere – la componente egoistica del soggetto che operi nel libero mercato, deve comunque riconoscersi che un esercizio profittevole della libertà di iniziativa economica privata richiede comunque un sacrificio, in concreto, di parte delle proprie aspirazioni individualistiche, in funzione della conservazione delle relazioni dalle quali dipende la stessa esistenza di ciascuno all’interno della comunità42. È, del resto, la stessa Carta fondamentale a vincolare la
libera iniziativa economica al rispetto dei valori dell’utilità sociale, della sicurezza e della dignità umana (art. 41 Cost.).
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Riportando il discorso sul piano dei costi connessi alla contrattazione di durata, deve ribadirsi un dato consuntivo: la mancata previsione contrattuale di strumenti per il governo delle sopravvenienze nella fase attuativa del rapporto di lungo periodo non significa che le parti abbiano escluso l’applicazione di rimedi manutentivi che consentano di preservare il contratto e di portare a compimento l’operazione economica. Al contrario – e sempre che i contraenti non abbiano escluso detta eventualità –, l’aver contrattato pur nella consapevolezza che l’instaurata relazione contrattuale di durata sia suscettibile di essere influenzata – sino a stravolgere l’equilibrio economico dello scambio – da eventi imprevedibili, testimonia come, nella figurata scala degli interessi, le parti abbiano collocato in posizione di indiscutibile rilievo quello alla realizzazione della specifica operazione economica, come detto confidando nell’altrui buona fede quale espressione del dovere di solidarietà. Per tali motivi, appare preferibile ricostruire un sistema legale di rimedi manutentivi che possa essere attivato all’evenienza, in assenza di una disciplina specifica normativa ovvero pattizia, per preservare – ove persistente – l’interesse comune alla realizzazione dell’operazione economica, mediante l’esecuzione satisfattiva del contratto.
In ciò, a ben vedere, si ravvisa la stessa ratio delle clausole di rinegoziazione, fonti convenzionali dell’obbligo di cooperare in buona fede per l’adeguamento – in vista della realizzazione del risultato finale – del contratto esposto alle sopravvenienze generalmente intese,
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stante la scarsa convenienza – in termini di costi transattivi – di predisporre una «formula di allocazione dell’alea degli sviluppi futuri il più possibile univoca e quindi sicura»43.
2.3 – L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI DURATA E IL RUOLO DEL