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4.2 – G LI OBBLIGHI DELLE PARTI IN VISTA DEL MANTENIMENTO DEL CONTRATTO La ricerca di un fondamento positivo del dovere d

rinegoziare secondo buona fede il contratto esposto a sopravvenienze, nonché la correlata indagine sulla struttura e sulla collocazione sistematica di detto dovere, è, come detto, legata all’osservazione delle caratteristiche proprie della contrattazione di durata e degli interessi che la animano. A fronte di una sopravvenienza perturbativa, sorge un duplice interesse: quello al mantenimento dell’accordo e quello alla sua esecuzione alle condizioni originariamente pattuite84. Un efficace

rimedio manutentivo dovrebbe salvaguardare il primo interesse, senza sacrificare irragionevolmente il secondo, ponendosi quale ulteriore strumento di espressione dell’autonomia contrattuale delle parti, senza che risulti sacrificata la libertà di ciascuna di sciogliersi da un contratto per il mantenimento del quale non nutra più – per l’appunto – alcun interesse. Discorrendo, in termini generali, di detto rimedio, abbiamo parlato di adeguamento del contratto: si rende, ora, necessaria una precisazione della portata descrittiva e definitoria di tale espressione. Generalmente intesa, essa ricomprende tutte le

83BALESTRA, Introduzione al diritto dei contratti, cit., pp. 161, 169 e 200. 84D’ARRIGO, Il controllo delle sopravvenienze nei contratti a lungo termine

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vicende giuridiche modificative del rapporto contrattuale le quali, dunque, intervengono successivamente alla conclusione del contratto85; ma, ai fini della nostra indagine, andrà considerata in

senso restrittivo, volendo indicare l’esito della rinegoziazione instaurata tra le parti – con l’eventuale cooperazione di un terzo (privato o giudice) –, secondo buona fede, per effetto di uno specifico dovere dettato dalla legge o dal contratto medesimo.

La fonte legale di detto dovere è stata individuata nelle norme che prescrivono l’esecuzione del contratto secondo buona fede e, nella prospettiva volta a considerare le caratteristiche strutturali della contrattazione di durata, il fine della rinegoziazione è stato individuato nella riconduzione dello squilibrio sinallagmatico indotto dalla sopravvenienza nell’alveo dell’alea contrattuale. Infatti, nel contratto di durata, il principio di proporzionalità tra diritti e obblighi viene in rilievo nella fase esecutiva del rapporto contrattuale – laddove questo sia esposto a sopravvenienze variamente considerate – quale criterio per la selezione di un rimedio che elimini le eccessive e ingiustificabili sproporzioni. Esso è suscettibile di operare in vista del mantenimento dell’accordo, in tutte quelle ipotesi in cui i rimedi ablativi tipici (es. rescissione e risoluzione per eccessiva onerosità) si rivelino inadeguati, sia fondando un vero e proprio principio generale di adeguamento del contratto, cui le parti dovrebbero attenersi nella

85MACARIO, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine,

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fase esecutiva, sia consentendo un intervento correttivo del giudice che, in posizione concorrente con l’autonomia contrattuale, determini una riduzione della sproporzione tra le prestazioni86. Occorre,

tuttavia, specificare ulteriormente che adeguamento del contratto non significa adesione a un criterio oggettivo (statico) di equivalenza e proporzionalità delle prestazioni; adeguare il contratto significa dare a esso un’esecuzione governata, in un’ottica cooperativa, dai principi generali di correttezza e buona fede, mediante i quali i contraenti possono rimettere in discussione l’elemento strutturale (equilibrio dinamico) del rapporto87. In quest’ottica, il rimedio della revisione

esprime la propria utilità in senso teleologico, quale alternativa alla rimozione del rapporto che consente di soddisfare il programma degli interessi fissato originariamente tra le parti, mediante l’esecuzione dell’accordo mantenuto vigente tra le stesse, ricalibrando i reciproci diritti e obblighi in considerazione dello squilibrio indotto dalla sopravvenienza88.

Riassumendo: anche a fronte dei rimedi revisionali specificamente previsti dal legislatore, con riguardo a specifici tipi contrattuali, può individuarsi un obbligo generale di contrattare in buona fede la

86LO GULLO, Il problema del riequilibrio contrattuale e l’art. 1468 c.c., cit.,

p. 140.

87MACARIO, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine,

cit., pp. 146 s.

88LO GULLO, Il problema del riequilibrio contrattuale e l’art. 1468 c.c., cit.,

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revisione del rapporto squilibrato dalle sopravvenienze contrattuali, fondato sul dovere di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., riletti alla luce del principio solidaristico affermato nell’art. 2 Cost.89. La parte avvantaggiata dalla sopravvenienza sarebbe pertanto

obbligata a rinegoziare i termini dell’accordo, in considerazione dei disequilibri indotti dalla sopravvenienza, sicché il rimedio risolutorio degraderebbe a ipotesi estrema ed eccezionale, a fronte del generale dovere di cooperare alla revisione del rapporto secondo buona fede. Tale sistemazione produce il già ricordato effetto deflativo dei costi di contrattazione, in quanto sgrava i contraenti dell’onere di allocare preventivamente – secondo criteri probabilistici e intrinsecamente incerti – il rischio delle sopravvenienze contrattuali. Secondariamente, agli interpreti sarebbe risparmiata l’opera ricostruttiva dell’ipotetica distribuzione in concreto di detto rischio, da parte dei contraenti, ove i medesimi, in sede di stipula, avessero conosciuto gli effetti che la sopravvenienza avrebbe successivamente prodotto sull’equilibrio economico del rapporto contrattuale. D’altro canto, ponendosi nella prospettiva del soggetto svantaggiato dagli effetti della sopravvenienza, può intravedersi un diritto potestativo alla revisione, cui corrisponde una posizione di soggezione della controparte contrattuale e a cui consegue una modificazione del rapporto che, senza subire alterazioni sostanziali, risulta adattato al fine di

89D’ARRIGO, Il controllo delle sopravvenienze nei contratti a lungo termine

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conservare e realizzare gli interessi fondamentali manifestati dai contraenti nel programma negoziale90.

Come si è detto, la disamina della struttura del rimedio manutentivo va di pari passo con l’indagine attorno al rapporto tra questo e il rimedio generale di cui all’art. 1467 c.c. In ragione di quanto affermato, i due rimedi possono essere osservati nella loro relazione di complementarità, consentendo di prendere in considerazione e tutelare adeguatamente tutti gli interessi che vengono in rilievo nell’ambito della relazione contrattuale di durata. Detta relazione può essere meglio specificata. Se per tutti i rapporti contrattuali di durata esiste una regola generale di adeguamento fondata sulla clausola della buona fede, ancorata al valore costituzionale della solidarietà, allora l’art. 1467 c.c. subisce una ricollocazione sistematica, passando da norma rimediale di livello primario a clausola di salvaguardia contro un abuso dei reciproci diritti scaturenti, in capo a ciascuna parte, a fronte dell’abbattersi degli effetti perturbativi della sopravvenienza sul rapporto, in vista della sua conservazione. Infatti, «il contraente svantaggiato per effetto di impreviste sopravvenienze ha diritto alla rinegoziazione, ai sensi dell’art. 1375 c.c., costituendo ciò il riflesso del dovere della controparte di attivarsi per tutelare l’interesse alla prosecuzione del rapporto; al contempo, anche in capo alla controparte viene tutelato l’interesse alla prosecuzione del rapporto,

90LO GULLO, Il problema del riequilibrio contrattuale e l’art. 1468 c.c., cit.,

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poiché gli è concesso di neutralizzare l’eventuale domanda giudiziale di risoluzione del contratto attraverso un’offerta di riconduzione ad equità»91, la quale, ove ritenuta congrua dal giudice, determinerà il

rigetto della domanda di risoluzione, impedendosi in tal modo alla parte svantaggiata di svincolarsi opportunisticamente dal contratto. Il profilo dell’abuso del diritto, il cui rilievo si è già avuto modo di segnalare, manifesta qui una portata discretiva di fondamentale importanza, in quanto «la linea che segna la demarcazione tra libertà contrattuale e intervento riequilibrativo ben può essere rinvenuta, alla stregua della proposta ricostruttiva della dottrina, nell’abuso, inteso come utilizzo dell’autonomia contrattuale contro l’altro contraente in spregio alle regole di buona fede e correttezza, come tale configurabile ogniqualvolta, senza alcuna giustificazione oggettiva, vi sia una palese incoerenza e incongruenza tra il complessivo assetto degli interessi perseguiti e le regole contrattuali, contenenti diritti e obblighi, predisposti al fine di renderne possibile la realizzazione»92.

Il rimedio revisionale presenta, dunque, caratteri specifici che possono essere individuati, sinteticamente, in: (a) la finalità di conservare l’intendimento economico consacrato nel regolamento contrattuale, operando nell’ambito di un contratto validamente concluso e intervenendo sul rapporto contrattuale dal medesimo

91D’ARRIGO, Il controllo delle sopravvenienze nei contratti a lungo termine

tra eccessiva onerosità e adeguamento del rapporto, cit., p. 539.

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scaturente; (b) la fonte legale dell’obbligo di rinegoziazione, con l’intervento giudiziale – comunque limitato dai termini del regolamento contrattuale da preservare o rimuovere – relegato a ipotesi residuale, nel caso in cui detto obbligo sia inadempiuto; (c) l’impossibilità di operare sia in presenza di una clausola specifica di allocazione del rischio della sopravvenienza, sia in presenza di un regolamento contrattuale dalle parti consapevolmente sviato dal tipo commutativo a quello naturalmente aleatorio93.

Occorre, infine, ribadire, sul punto, che l’obbligo di rinegoziare si caratterizza in senso teleologico, attenendo – come si vedrà a breve – allo svolgimento di tutti quegli atti idonei a consentire alle parti di concordare l’adeguamento del contratto, alla luce delle concrete circostanze – sopravvenute – del caso: esso può dirsi adempiuto allorché le parti abbiano cooperato nell’instaurazione e conduzione – secondo correttezza e buona fede – della trattativa funzionale alla modificazione e al mantenimento del contratto94. Tale obbligo

generale è suscettibile di specifiche concretizzazioni, a seconda della prospettiva di osservazione: ponendo attenzione alla posizione del contraente svantaggiato, esso si espliciterà – ad esempio – nel dovere di informare compiutamente la controparte degli elementi

93D’ARRIGO, Il controllo delle sopravvenienze nei contratti a lungo termine

tra eccessiva onerosità e adeguamento del rapporto, cit., p. 544.

94MACARIO, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine,

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perturbativi caratterizzanti la sopravvenuta posizione negoziale pregiudizievole, in modo da consentire una partecipazione consapevole dell’altro contraente alle trattative; di contro, quest’ultimo dovrà principalmente assumere posizioni e deliberazioni congruenti con i caratteri e i contenuti dell’offerta ricevuta, evitando comportamenti opportunistici giustificati unicamente dal vantaggio economico conseguito in virtù dell’alterazione sopravvenuta dell’equilibrio sinallagmatico.

4.3 – IL MECCANISMO DI APPLICAZIONE DEL RIMEDIO MANUTENTIVO.

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