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Capitolo 2 La previdenza complementare in Italia

2.2. Tipologie di fondi

2.2.2. I fondi aperti

a)Principali distinzioni con i fondi chiusi

L’art 12 del d. lgs n 252/2005 individua e regola gli aspetti che differenziano i fondi pensione aperti da quelli chiusi.

Il Legislatore evidenzia come siano due gli elementi che permettono di distinguere tra le due tipologie di fondi:

 Le fonti istitutive

 Le modalità di costituzione

Quanto al primo aspetto, i fondi aperti possono essere istituiti direttamente dai soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzione: compagnie di assicurazione, banche, SIM e SGM. Queste, possono gestire direttamente le risorse oppure delegare una o più linee di investimento ad altri soggetti abilitati. Una caratteristica peculiare dei fondi aperti è quindi l’unilateralità dell’atto di istituzione, in quanto per costituire il fondo non sono necessari contratti o accordi

47 collettivi tra le parti sociali, ma è sufficiente l’atto istitutivo deliberato

dall’assemblea su proposta del C.d.A. della società promotrice46.

Con riferimento alle modalità di costituzione, invece, il Legislatore prevede la costituzione esclusivamente mediante formazione di un patrimonio di

destinazione separato ed autonomo nell’ambito del patrimonio del soggetto promotore.

Per rafforzare la necessità di una separazione è inoltre previsto che l’impresa si costituisca nel tipo della società per azioni o in accomandita per azioni. Tale soluzione implica strutture gestionali, amministrative e contabili per il

patrimonio di destinazione separate dal quelle delle società, che peraltro deve essere sottoposta a controllo contabile da almeno due esercizi.

b)Caratteristiche peculiari dei fondi aperti

I fondi aperti possono essere distinti in due tipologie generali alle quali corrispondono differenti modalità contributive:

 I fondi generici  I fondi dedicati

I primi sono fondi predisposti e rivolti a soggetti indeterminati costituiti da tutti i clienti di un soggetto abilitato al collocamento (reti bancarie o agenziali,

promotori finanziari e agenti di assicurazione).

I secondi invece possono essere progettati per particolari categorie di utenti, in esclusiva per specifici collocatori o per zone geografiche.

Esempi sono quelli di tipo territoriali, per categoria o come “progetto

dedicato”47

.

Ai fondi pensione aperti possono aderire lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico, lavoratori autonomi, liberi professionisti, pensionati, soggetti privi di

46 In questa tipologia di fondi la fonte costitutiva coincide con quella istitutiva giacché gli atti per la costituzione del fondo sono posti in essere dal “legale rappresentante” della società medesima. 47

I fondi aperti a “progetto dedicato” sono istituiti da soggetti abilitati per conto di particolari categorie di utenti che non dispongono delle risorse finanziarie necessarie per la costituzione del fondo, che non hanno il Know how necessario e che non dispongono delle strutture di raccolta e di idonee strutture organizzative. Esempio sono le micro e piccole aziende con meno di 15 dipendenti, gruppi di azienda omogenee o operanti nel medesimo territorio, lavoratori parasubordinati.

48 redditi o con redditi diversi da quelli di lavoro o impresa e soggetti a carico. In particolare i lavoratori dipendenti possono aderire liberamente e contribuire al fondo versando le quote del TFR maturando, nonché usufruire della

contribuzione a carico del datore di lavoro cui abbiano eventualmente diritto.

Per quanto riguarda le modalità con cui un soggetto può aderire ad un fondo aperto il nuovo decreto, eliminando i vincoli previsti dalla precedente normativa che consentiva praticamente l’adesione ai singoli lavoratori e limitava le scelte delle aziende, prevede la possibilità per un lavoratore di aderire ad un fondo aperto secondo due modalità:

 Adesione individuale  Adesione collettiva

La prima fa rifermento alla possibilità di un “accordo individuale” tra lavoratore e datore di lavoro permettendo così al lavoratore di scegliere liberamente a quale fondo fare confluire il proprio TFR e la quota di contribuzione a carico

dell’azienda.

La seconda modalità invece consiste nell’ampliamento della possibilità di realizzare un “contratto aziendale” che è valido giuridicamente anche per i soli soggetti o lavoratori firmatari dello stesso, eliminando così i vincoli legati all’obbligo dell’adesione totalitaria che per tanti motivi rendeva impraticabile questo esercizio di libertà.

La nuova normativa, innovando rispetto al passato, ha così notevolmente

ampliato i destinatari di questa forma pensionistica che, almeno potenzialmente, appare come lo strumento previdenziale più flessibile rispetto alle nuove

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c)Funzionamento dei fondi aperti

La peculiarità dei fondi aperti, rispetto a quelli negoziali, consiste nella possibilità di gestire “direttamente” le risorse che affluiscono al fondo. Ciò è possibile in quanto i soggetti promotori dei fondi aperti esercitano, per attività statutaria, la gestione professionale di patrimoni e sono gli stessi abilitati a stipulare convenzioni per la gestione delle risorse dei fondi negoziali.

Le modalità di funzionamento del fondo aperto, possono prevedere le funzioni di gestione finanziaria e amministrativa accentrate, in seno alla medesima società , oppure delegate (solo in parte quelle di gestione finanziaria e quasi totalmente quelle amministrative

).

In entrambi gli scenari prospettati il passaggio dei flussi monetari ha inizio con la nota di versamento del datore di lavoro, (comprendente la quota a suo carico e quella da imputare al lavoratore), o del singolo iscritto sul conto corrente del Fondo, domiciliato presso la Banca depositaria che come per i fondi negoziali, deve essere un soggetto esterno.

La gestione finanziaria del fondo aperto è svolta generalmente dalla stessa società che lo ha istituito. Quando decidono quale strategia di investimento applicare possono comportarsi o come fondi mono-comparto o fondi multi-

comparto. Cioè è prevista la possibilità di intraprendere più linee di

investimento, diversificate per il profilo di rischio-rendimento.

I fondi aperti infatti possono prevedere un’offerta di polizze assicurative complementari sottoscrivibili separatamente o congiuntamente tra loro.

L’offerta di questi prodotti assicurativi, la cui sottoscrizione è libera e svincolata dal “prodotto gestionale” rafforza il significato “previdenziale” del fondo

pensione.

In genere si preferisce che le coperture assicurative siano di gruppo al fine di non incidere troppo pesantemente sulle contribuzioni versate. L’interesse degli

50 compito di controllare che l’amministrazione e la gestione del fondo avvengano in modo regolare e funzionale alle esigenze degli aderenti48.

In conclusione i benefici associati alla presenza dei fondi aperti nel nostro ordinamento sono ravvisabili innanzitutto rispetto alla possibilità di scelta in capo agli aderenti tra fondo aperto e chiuso, così da poter decidere le modalità di gestione del risparmio previdenziale che più si addice alle loro esigenze. Ciò comporta un aumento del livello di competitività tra i fondi, spinti ad offrire prodotti previdenziali sempre più vantaggiosi per evitare di perdere i propri clienti ed attrarne dei nuovi con conseguenti ripercussioni positive sulla trasparenza e sullo spessore dei mercati finanziari ove operano.

La creazione dei fondi aperti, inoltre determina significativi effettivi positivi anche sulle imprese, soprattutto quelle di minori dimensione. La possibilità prevista dal Legislatore di aderire a tali piani anche tramite la contrattazione collettiva, offre alle imprese più piccole un canale per accedere a forme di previdenza complementare altrimenti inaccessibili, dati gli elevati costi di istituzione e gestione49.

Sull’onda del processo di equiparazione tra le varie forme pensionistiche

complementari, si intende livellare la differenza tra fondi pensione aperti e chiusi anche con riferimento alla nuova fattispecie di conferimento esplicito del TFR. Il D.lgs 252/2005 in tal senso elimina ogni barriera tra le diverse forme

pensionistiche complementari, prevedendo che ogni lavoratore dipendente possa scegliere di trasferire il TFR maturando, i contributi volontari e, laddove

previsto, quello del proprio datore di lavoro a fondo pensione negoziale, ad un fondo pensione aperto o ad un PIP, rafforzando così ulteriormente la concorrenza tra le diverse forme complementari.

Tuttavia, analizzando con attenzione le disposizioni introdotte dal Legislatore con riferimento all’obiettivo dell’equiparazione, ci si accorge come la scelta

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La composizione dell’organismo di sorveglianza varia in funzione della tipologia di fondo pensione aperto. Possono farne parte rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro quando le adesioni al fondo avvengono su base collettiva.

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51 adottata sia una scelta di “compromesso”. Infatti se il lavoratore sceglie un conto individuale può perdere il diritto al contributo del datore di lavoro, in quanto la previsione del contributo datoriale è demandata agli accordi tra le parti.50 Con questo assetto normativo il fondo di categoria finisce inevitabilmente per dominare sulle altre forme, non tanto per comportamenti di mercato, ma per effetto di questo vantaggio implicito.

La vera equiparazione tra le forme si verificherà solo laddove il datore di lavoro sia disposto a versare un contributo volontario, anche non trattandosi di fondi negoziali.

Questo obiettivo di equiparazione tra le forme pensionistiche e della libera adesione e circolazione dei lavoratori però non deve far perdere la

consapevolezza che si tratta sempre di un mercati imperfetto caratterizzato da automatismi rilevanti (come il conferimento tacito) e dalla presenza di assetti istituzionali differenziati dovuti ad esempio alla delimitazione categoriale dei fondi chiusi: ciascun fondo chiuso limita la sua operatività a un proprio bacino di utenza, e questo limita la concorrenza.

In definitiva, non è sufficiente sancire questo principio di parità di trattamento tra le forme previdenziali individuali e collettive affinché si ottengano i risultati sperati in termini di benessere dei contribuenti ed in termini di maggiore competizione nell’offerta di strumenti previdenziali. Per raggiungere questi obiettivi occorrerebbe anche informare meglio i lavorati sui costi e sui benefici dei diversi schemi pensionistici e assicurare strumenti di governance che realmente tutelino i loro interessi, trattandosi della controparte debole del rapporto contrattuale.

In conclusione per orientarsi nel mondo della previdenza complementare occorre seguire alcuni accorgimenti. Quando si decide di sottoscrivere uno strumento di previdenza complementare il primo passo da compiere è quello di scegliere il prodotto che meglio rispecchi le caratteristiche della persona. Il primo screening

50 In Italia non esiste alcun obbligo di contributo datoriale in caso di adesione individuale del lavoratore a qualsiasi tipo di forma previdenziale complementare. Nel caso di adesione tramite accordo collettivi, invece, l’aderente ha diritto a percepire un contributo datoriale a fronte di un versamento volontario da parte del lavoratore stesso.

52 si compie in base alla tipologia di prodotti che la legge ci permette di utilizzare in riferimento alle nostre caratteristiche oggettive(per esempio appartenere ad una categoria od ad un’area geografica consente ad un lavoratore di aderire ad un fondo negoziale e non ad un altro). Successivamente la scelta sui prodotti si lega alle regole normative perché è vero che i fondi pensione chiusi, aperti e i Pip sono soggetti alla stessa normativa, anche fiscale ma la principale differenza sta nel fatto che mentre i Pip sono prodotti di tipo assicurativo, che investono sui mercati finanziari, i fondi pensione sono prodotti non assicurativi.

Un altro elemento importante è il costo del prodotto. Il riferimento in questo caso è il sito della Covip che riporta l’indice sintetico di costo (Isc)51

di tutti i prodotti. Questo è un elemento essenziale: se si contribuisce ad una forma più cara anche solo dell’1% di un’altra, si legge sul sito della Covip, a parità di altre condizione si ottiene una pensione complementare di circa il 16% più bassa rispetto a quella che avrebbe garantito un altro prodotto. In media sono i fondi pensione chiusi quelli a costare meno, che però come limite richiedono l’appartenenza ad una determinata categoria. Altrimenti si può sottoscrivere un fondo aperto, o un Pip che in scala è quello che costa di più anche se spesso registra dei rendimenti maggiori in virtù di una maggiore esposizione dell’azionario.

Una volta scelto il prodotto, oltre ai costi vanno valutate le caratteristiche dell’offerta. La scelta di un comparto, (azionario, obbligazionario o bilanciato) può dipendere dalle esigenze di lungo termine e dagli obiettivi perseguiti. Infatti una persona giovane, che ha davanti a sé ancora tutta la vita lavorativa con circa 40 anni di contributi può avvicinarsi ad un comparto con un maggiore profilo di rischio. Verosimilmente chi si avvicina alla pensione nel breve termine opterà per un profilo di rischio più contenuto. In ogni caso, dato che queste forme di previdenza sono piani di accumulo a lunghissimo termine, non ha senso giudicare solo il rendimento puntuale anno su anno, ma è utile valutare il

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L’indicatore sintetico dei costi è calcolato per differenti periodi di partecipazione (2, 5, 10 e 35 anni) perché alcuni costi hanno un impatto che diminuisce nel tempo al crescere della posizione individuale maturata. L’indicatore sintetico dei costi è una stima calcolata facendo riferimento a un aderente-tipo che effettua un versamento contributivo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%.

53 rendimento finale dato dalla media del ritorno degli investimenti che si fanno in ogni singolo momento.

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