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I caratteri strutturali dei fondi pensione

3.2. il sistema pensionistico nel Regno Unito

3.2.4. I caratteri strutturali dei fondi pensione

Il Regno Unito vanta una lunga tradizione nella gestione e nell’organizzazione dei fondi pensione, i cui i primi esempi risalgono agli inizi del Novecento. Le caratteristiche strutturali delle forme pensionistiche complementari possono dunque considerarsi consolidate nel tempo.

I piano pensionistici del Regno Unito non hanno un vincolo legale di essere di tipo funded, cioè a capitalizzazione, ma normalmente questa è la

configurazione che viene scelta soprattutto perché garantisce maggiori

facilitazioni fiscali. Essi, inoltre possono operare sia in regime di contribuzione definita sia in regime di benefici definiti. In quest’ultimo caso, l’ammontare della prestazione è fissata all’atto dell’adesione per mezzo di una formula che tiene conto del salario base.

Sono previsti due modi di calcolo differenti: è possibile prendere a riferimento il salario raggiunto nell’ultimo periodo lavorativo (final-salary o final-

remunaration) oppure la medie delle retribuzioni percepite durante l’intera

carriera lavorativa. Al fine di garantire che gli Occupational pension schemes in regime di prestazione definita siano in grado di far fronte agli impegni

assunti, sono dettate dal Legislatore delle regole anche sui margini di solvibilità di tali fondi, così il Pension Act del 1995 introduce in cosiddetto Minimum

Funding Requirment (MFR). A norma del MFR, i piani pensionistici a

prestazione definita devono sottoporsi, almeno ogni tre anni, ad un test di solvibilità: qualora i risultati del test ravvedano degli scostamenti rispetto ai valori dettati dai test è previsto che il Pension Regulator, l’organo di

supervisione sui fondi pensione, chieda di intervenire mediante contribuzioni aggiuntive, in modo da riportare il livello di solvibilità ai limiti previsti. La debolezza di questo meccanismo risiede però nella sua rigidità.66 Il Governo con il Pension Act del 2004, sostituisce tale regime con un altro più flessibile, che tiene maggiormente conto delle singole realtà e che offre maggiore tutela

66 La debolezza del MFR emerge con evidenza nell’anno 2000 a seguito della manifesta insolvenza del fondo pensione Blagden, società del settore chimico, in regola con il MRF, ma risultante insolvente per un terzo delle obbligazioni pensionistiche assunte.

79 all’aderente. In particolare, si prevede, che tutti gli schemi pensione a

prestazione definita, a partire dal dicembre 2015, definiscano un proprio

scheme funding objective, espressivo dell’ammontare di asset minimi da

detenere per assicurare la sostenibilità della propria promessa pensionistica; ogni qualvolta tale parametro non venga raggiunto, è necessario predisporre un programma di recupero condiviso.

A seconda del tipo di impegno assunto nei confronti degli aderenti e del

rapporto intrattenuto con il sistema previdenziale pubblico, si distinguono varie forme di schemi pensionistici:

 Contracted-In Salary-Related Schemes (CISRS): si tratta di piani a benefici definiti che non scelgono l’opzione contracted-out dalla S2P e che pertanto offrono una prestazione previdenziale legata alle

retribuzioni in aggiunta alla pensione pubblica.

 Contracted-In Money-Purchase Schemes (CIMPS): sono piani a

contribuzione definita che offrono una pensione supplementare rispetto alla S2P

 Contracted-Out Salary-Related Schemes (COSRS): sono piani che offrono una prestazione predefinita legata al salario e che decidono di sostituirsi al sistema pubblico, previa verifica di un reference scheme

test

 Contracted-Out Money Purchase Schemes (COMPS): si tratta di piani a contribuzione definita che, per sostituirsi alla S2P, devono prevedere contributi non inferiori al contracted-out rebate (minimun contribution

test)

 Contracted-Out Mixed Benefit Schemes (COMBS): sono piani che utilizzano una combinazione tra reference schemes test e minimum

contriburion test per sostituirsi alla pensione pubblica.

 Contracted-Out Hybrid Schemes (COHS): rappresentano una forma ibrida di piani previdenziali che combinano elementi dei fondi a

80 prestazioni definite con tratti tipici dei fondi a contributi definiti.

Per quanto riguarda le prestazioni erogate dai fondi pensione sono, in genere, corrisposte al raggiungimento dell’età pensionabile prevista per gli schemi statali e consistono in una rendita periodica o con minore frequenza, in una somma versata in un’unica soluzione (lump sum)67. Gli schemi contracted-out devono anche fornire una pensione di vedovanza pari alla metà della pensione dell’aderente. Qualora invece, il lavoratore cambi lavoro, vi è la possibilità di trasferire la posizione ad un altro schema pensionistico, con costo a carico del lavoratore oppure di lasciare la stessa presso lo schema di origine.

Invece, in riferimento ai contributi questi possono essere versati sia dai lavoratori sia dai datori di lavoro. 68 mentre per i primi la contribuzione è facoltativa, al fine di incrementare i benefici ed è corrisposta in misura solitamente fissa, il datore di lavoro, al contrario, è obbligato a contribuire in una misura che viene adeguata in genere ogni tre anni, secondo piani attuariali, così da permettere il costo delle prestazioni. La natura dell’obbligazione del datore di lavoro varia a seconda che lo schema sia costituito nella forma

shared-cost ovvero nella forma balance of costs. Nel primo caso, entrambe le

quote di contribuzione dovute dal datore di lavoro e dal lavoratore variano nel tempo in funzione dei bilanci attuariali, mentre nella seconda ipotesi la quota di contribuzione dovuta dal lavoratore resta fissa nel tempo ed è la parte di

contributi dovuta dal datore a variare in ragione delle necessità del fondo. Inoltre è prevista la possibilità per i lavoratori di corrispondere ulteriori contributi volontari al fondo pensione di appartenenza: Additional Voluntary

Contribution; oppure contributi volontari addizionali al di fuori dello schema

previdenziale: Free-Standing Additional Voluntary Contribution. In entrambi i casi tali versamenti sono finalizzati all’acquisizione di benefici pensionistici

67 Vedi Fondi pensione e mercati finanziari. Le esperienze internazionali e le prospettive per l’Italia. Egea, Milano, 1993

68 In generale, la contribuzione ad un fondo a prestazione definita è fatta dal lavoratore nella misura del 5- 6% della retribuzione, mentre quella del datore di lavoro ammonta a circa il 10-12% della retribuzione, per un totale del 15-18%. Le contribuzione ai fondi a contribuzione definita ammontano, invece al 3% per il lavoratore e al 6% per il datore di lavoro, per un totale del 9%.

81 addizionali fino ai limiti consentiti dal fisco.

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