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Il Fondo di Risoluzione Unico

Nel documento Le crisi bancarie (pagine 43-48)

Il Regolamento SRM istituisce il Fondo Unico di Risoluzione, Single resolution Found SRF, il quale sostituisce i fondi nazionali di risoluzione previsti dalla Direttiva55 in quanto non è possibile far coesistere l’accentramento a livello europeo della decisione finale sulla procedura atta a ri-condurre in bonis o a liquidare un intermediario in crisi con dei fondi nazionali di risoluzione. Il fondo è alimentato dai contributi degli Enti sottoposti al meccanismo unico di risoluzione che vengono raccolti dalle Autorità nazionali di risoluzione e poi trasferiti al Fondo in base alle previsioni contenute nell’Intergovernmental

Agreement56. Il fondo può essere utilizzato per fornire linee di liquidità, garanzie e contributi

al capitale della bridge bank o della bad bank ma non è utilizzabile per assorbire direttamente le perdite o per ricapitalizzare gli enti se non in casi eccezionali: per un ammontare limitato, pari al 5% delle passività totali dell’ente, e solo dopo aver applicato il bail-in ad almeno l’8% delle passività totali dell’ente in risoluzione, come richiesto dalla BRRD.

Il SRF è operativo dal 1° gennaio 2016, entro otto anni, deve essere raggiunto il livello- obiettivo, built-up period, fissato dall’art. 69 del Regolamento, secondo cui «il Fondo

dispone di mezzi finanziari pari ad almeno l'1% dell'ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli Stati membri partecipanti». Il suo importo stimato

sarà di circa 55 miliardi di euro. Le risorse del Fondo appartengono al SRB e non agli Stati membri. L’IGA disciplina la fase del trasferimento delle contribuzioni delle banche, raccolte dagli Stati Membri57, al SRF. L’accordo definisce criteri, modalità e condizioni uniformi per

55 BRRD, Titolo VII, MECCANISMI DI FINANZIAMENTO, art. 99-109.

56 Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, IGA,

sottoscritto a Bruxelles il 21 maggio 2014. L’Accordo è stato rivisto e rettificato a gennaio 2015. Sottoscritto dagli Stati dell’area Euro e da tutti gli altri Stati membri ad eccezione del Regno Unito e della Svezia (Paesi che non partecipano al SSM). Lo strumento del trattato internazionale si è reso necessario per superare, sollevato dalla Germania e da altri paesi del nord Europa, che ritengo che il TUE e il TFUE non offrano una base giuridica idonea a fondare la capacità impositiva del SRF.

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il trasferimento delle risorse stabilendo che i fondi siano allocati, durante il periodo transitorio, in comparti nazionali separati, corrispondenti ai contributi forniti dalle banche di ciascun Paese, e che i comparti nazionali saranno gradualmente unificati tramite un processo di mutualizzazione progressiva58. Qualora, durante il periodo transitorio, dovesse rendersi necessario un intervento di risoluzione gli Stati interessati potranno far ricorso a forme di finanziamento-ponte, provenienti dai compartimenti nazionali, secondo procedure concordate59.

Tale regime transitorio prevede un graduale coinvolgimento dei compartimenti nazionali nell'attività di risoluzione, secondo tali direttive60:

I. I costi della resolution dovranno essere sopportati, inizialmente, dai compartimenti nazionali corrispondenti ai Paesi in cui l'istituto creditizio o il gruppo bancario siano stabiliti o autorizzati;

II. Qualora il ricorso a tali compartimenti non sia sufficiente si ricorrerà alle risorse di tutti gli altri compartimenti;

III. Qualora le risorse degli altri compartimenti dovessero risultare insufficienti, si utilizzeranno tutte le risorse residue dei relativi compartimenti interessati dalla crisi; IV. Se le risorse approntate risultassero insufficienti si potranno raccogliere

contribuzioni ex post a carico delle banche autorizzate nei paesi i cui compartimenti nazionali siano interessati, per primi, dalla risoluzione;

58 La mutualizzazione sarà del 40% il primo anno, 20% per il secondo e poi a quote costanti per i successivi 6

anni.

59 Tra le quali forme di trasferimento temporaneo fra compartimenti, “Accordo sul trasferimento e la messa

in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico”, Art. 7.

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V. Infine, qualora le risorse ex ante dovessero risultare non sufficienti e quelle ex post non immediatamente accessibili, il SRB potrà, a norma degli art. 72 e 73 del Regolamento UE n. 806 del 2014, ricorrere a prestiti o altre forme di sostegno.

Le risorse del SRF derivano da contribuzioni ex ante, di natura esclusivamente privata, che gli Enti sono tenuti a versare su base annua e sono calcolati per ogni singolo istituto, in percentuale dell'ammontare delle sue passività (esclusi i fondi propri e i depositi protetti) e sono composti da due elementi, l’uno fisso e l’uno variabile:

- Il contributo fisso proporzionale basato sull'importo delle passività dell'ente;

- Il contributo ponderato, e variabile, in funzione del rischio sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, tenendo conto del principio di proporzionalità, senza creare distorsioni alla struttura dei settori bancari degli Stati membri

Qualora tali risorse disponibili non siano sufficienti a fronteggiare la risoluzione di un ente creditizio o di un gruppo cross-border è previsto il ricorso vari strumenti alternativi;

• Contribuzioni straordinarie ex post61;

• Forme alternative di finanziamento62, qualora le contribuzioni ex post e quelle ex

ante non siano immediatamente accessibili o insufficienti;

• Meccanismo di prestiti volontari (mutual borrowing) fra SRF ed i fondi di risoluzione dei paesi non partecipanti63;

61 Calcolate secondo le medesime modalità previste per quelle ex ante.

62 Prestiti o altre forme di sostegno contratti con istituzioni, intermediari finanziari o terze parti che

garantiscano le migliori condizioni e la tempistica più adeguata.

63 Regolamento UE n. 806 del 2014 Art. 72 “Il Comitato decide di chiedere prestiti volontari per il Fondo ai

meccanismi di finanziamento della risoluzione degli Stati membri non partecipanti nel caso in cui: a) gli importi raccolti in base all'articolo 70 non sono sufficienti a coprire le perdite, i costi o le altre spese sostenuti mediante ricorso al Fondo in relazione alle azioni di risoluzione; b) i contributi straordinari ex post previsti dall'articolo 71 non sono accessibili immediatamente; e c) i mezzi di finanziamento alternativi previsti dall'articolo 73 non sono accessibili immediatamente a condizioni ragionevoli.”

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Importanti sono anche i meccanismi di finanziamento supplementari64; Nel dicembre del 2013 i ministri delle finanze dell’UE hanno dichiarato che, durante la fase iniziale di costituzione del Fondo, sarebbero stati disponibili finanziamenti-ponte a partire dai fondi nazionali, sostenuti da prelievi a carico delle banche o dal meccanismo europeo di stabilità.

Nel dicembre del 2015 gli Stati membri partecipanti all'Unione bancaria hanno approvato l'istituzione di un sistema di meccanismi di finanziamento-ponte: a partire dal 2016 ciascuno Stato membro partecipante sottoscriverà con il SRB un accordo armonizzato di prestito, fornendo allo stesso un credito nazionale individuale per sostenere il proprio comparto nazionale nel Fondo di risoluzione unico. Ciò è necessario per assicurare l'adeguato funzionamento del Fondo in caso di eventuali carenze di risorse a seguito della risoluzione di banche nello Stato membro interessato e per garantire risorse finanziarie sufficienti per il Fondo di risoluzione unico durante il periodo transitorio. Le linee di credito nazionali dovranno essere utilizzate in ultima istanza, una volta esaurite tutte le altre fonti di finanziamento disponibili ai sensi delle norme dell'Unione bancaria. Il sistema delle linee di credito nazionali mira ad assicurare la protezione dei contribuenti e sul medio termine non inciderà in modo significativo sulle finanze degli Stati membri, poiché gli importi richiesti per le linee di credito dovranno essere ripagati dal settore bancario di ogni paese. Il sistema inoltre assicurerà la parità dei diritti e doveri di tutti gli Stati membri partecipanti e non comporterà alcun costo per i paesi che non partecipano all'Unione bancaria.

Il Regolamento del SRM all’Art. 75, prevede: “gli importi detenuti nel Fondo dovranno

essere investiti in obbligazioni degli Stati membri oppure di organizzazioni intergovernative, o in attività altamente liquide di elevato merito creditizio. Gli investimenti sono

64 Vedi www.consilium.europa.eu.

47 sufficientemente diversificati sotto il profilo settoriale, geografico e in modo proporzionale. Il rendimento degli investimenti confluisce nel Fondo.”

La costituzione di tale strumento costituisce l’obiettivo più avanzato e significativo del SRM; tale Fondo è espressione del principio solidale del settore bancario, ovvero “l’irrilevanza della localizzazione dell’istituto creditizio o l’articolazione del gruppo bancario all’accorrere dell’insolvenza”65.

65 G. Boccuzzi, “L’Unione Bancaria Europea-Il secondo pilastro dell’Unione Bancaria: dalle Autorità di

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