• Non ci sono risultati.

Minimum Requirement of Own Funds and Eligible Liabilities

Nel documento Le crisi bancarie (pagine 69-75)

DI GOING CONCERN

2.2 Minimum Requirement of Own Funds and Eligible Liabilities

“Perché un'efficace risoluzione risulti fattibile e credibile, l'ente deve disporre di congrue

risorse finanziarie interne che gli permettano di assorbire le perdite e di ricapitalizzarsi senza intaccare determinate passività, in particolare quelle escluse dal bail-in. A norma della direttiva 2014/59/UE gli enti dovrebbero soddisfare un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (il «MREL») per non fare eccessivo affidamento su forme di finanziamento escluse dal bail-in: l'inadempienza del MREL, infatti, si ripercuoterebbe negativamente sulla loro capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione e, in ultima analisi, sull'efficacia complessiva della risoluzione”95.

Per garantire che le banche detengano strumenti capaci di assorbire le perdite in quantità adeguata e contrastare l’incentivo degli intermediari a finanziarsi in tutto o in buona parte attraverso le passività escluse ex lege dal bail-in, gli intermediari saranno tenuti a rispettare un requisito minimo di fondi propri e passività bail-inable sulle passività totali (Minimum

70 Requirement of Own Funds and Eligible Liabilities – MREL96). Tale requisito è espresso in percentuale sul totale di fondi propri e passività dell’ente, come precisa l’art.45 par. 1 BRRD, e stabilito ad hoc per il singolo ente in base a specifici criteri, tra cui le dimensioni, la rischiosità, il modello di business e alla coerenza con le misure di prevenzione (piani di risanamento e di risoluzione). Le passività rilevanti a questo riguardo sono gli strumenti di capitale, il debito subordinato e il debito non garantito di primo rango (senior unsecured

debt).

Le passività ammissibili sono computate ex ante nell’importo del MREL soltanto se soddisfano le condizioni97 seguenti:

a) lo strumento è emesso e interamente versato;

b) la passività non è dovuta all’ente stesso e non è coperta da nessun tipo di garanzia fornita dall’ente stesso;

c) l’acquisto dello strumento non è stato finanziato dall’ente direttamente né indirettamente; d) la passività ha una durata residua di almeno un anno;

e) la passività non risulta da un derivato;

f) la passività non risulta da un deposito che gode della preferenza nella gerarchia della procedura di insolvenza nazionale conformemente all’articolo 108 della Direttiva98.

96 Il MREL è disciplinato dall’art. 45 della BRRD e dal Regolamento Delegato della Commissione UE n.

2016/1450, operativo dal 1° gennaio 2016.

97 Al riguardo l’ABE ha pubblicato in data 28 novembre 2014 il Consultation Paper on Draft Regulatory

Standards on MREL cui ha fatto seguito il 3 luglio 2015 il documento finale: RTS on MREL (on criteria for determining the minimum requirement for own funds and eligible liabilities under Directive 2014/59/EU).

71

Vale la pena di notare che non tutto quello che è utilizzabile ex post è conteggiabile ex ante: si pensi a una passività che abbia vita residua inferiore a un anno che non è conteggiabile nel MREL, ma può essere assoggettato a bail-in. E, di converso, non tutto quello che è conteggiabile ex ante sarà poi necessariamente utilizzato ex post: si pensi alle varie ipotesi di esclusione facoltativa dal bail-in.

Nel determinare il MREL conformemente all'articolo 45, par. 6 BRRD, l'autorità di risoluzione99 dovrebbe tenere presente la necessità, in caso di applicazione dello strumento del bail-in, di assicurare che l'ente sia in grado di assorbire un ammontare congruo di perdite e di ricapitalizzarsi per un importo sufficiente a ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1 ad un livello atto a salvaguardare i requisiti patrimoniali per l'autorizzazione e, al tempo stesso, a conservare una sufficiente fiducia del mercato. Oltre a ciò, l'autorità di risoluzione dovrebbe tenere conto dell'eventualità che dal bail-in siano escluse talune classi di passività indicate nel piano di risoluzione e nella valutazione della possibilità di risoluzione. Tali passività non dovrebbero essere considerate ai fini del soddisfacimento del MREL.

In parallelo al MREL, Il Financial Stability Board (FSB) ha pubblicato in data 9 Novembre 2015 le disposizioni finali sullo standard del Total-Loss Absorbing Capacity -TLAC in grado di permettere alle banche sistemiche, cosiddette G-SIB, di assorbire le perdite in caso di risoluzione.

99 Il SRB per le banche sistemiche e l’Autorità di Risoluzione Nazionale per le banche non sistemiche.

Queste calcolano il requisito MREL, a seguito dell’adozione del piano di risoluzione, per ogni singolo ente ogni anno.

72

FSB enuncia 13 principi che fungono da guida per la calibrazione del requisito minimo, per l'identificazione degli strumenti da ritenersi ammissibili ai fini del computo del TLAC, nonché per il coordinamento con i requisiti di capitale ordinari. In particolare:

a) Sufficiente capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione deve essere assicurata durante la risoluzione, al fine di minimizzare i rischi alla stabilità finanziaria, assicurare la continuità delle funzioni essenziali, ed evitare che siano i contribuenti a sostenere le perdite.

b) Le autorità competenti devono determinate un requisito minimo di TLAC a livello individuale per ogni G-SIB.

c) Nel determinate i requisiti minimi di TLAC a livello individuale, le autorità devono fare valutazioni prudenti e appropriate sulle perdite verificatesi prima della risoluzione, nonché sulle perdite che hanno informato le azione di risoluzione intraprese.

d) A seguito della procedura di risoluzione l’ente coinvolto deve soddisfare le condizioni previste per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria.

e) Le autorità competenti dei paesi ove siano stabilite società controllate del gruppo bancario devono avere la certezza che tali enti abbiano, nel momento in cui venga disposta la risoluzione, una sufficiente capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione nelle proprie giurisdizioni.

f) L'ordinamento nazionale deve prevedere che gli strumenti ammissibili per il TLAC possano subire perdite.

g) Gli strumenti ammissibili ai fini del calcolo del TLAC devono essere titoli stabili, a lungo- termine, non pagabili a vista o con breve preavviso.

73

h) Le riserve di capitale ordinarie devono essere utilizzabili senza necessità di iniziare la procedura di risoluzione.

i) Le violazioni del requisito minimo di TLAC devono essere sanzionate allo stesso modo delle violazioni dei requisiti minimi di capitale, e devono essere sanate speditamente al fine di assicurare che una capacità di assorbimento delle perdite sufficiente sia assicurata durante la risoluzione.

l) Investitori, creditori, controparti e depositanti devono avere chiarezza circa l'ordine gerarchico in cui le perdite saranno assorbite durante la procedura di risoluzione.

m) Le autorità devono poter adottare misure prudenziali restrittive appropriate sugli strumenti emessi dalle G-SIB e o da altre banche internazionalmente attive, che siano ammissibili per il calcolo del TLAC e siano detenuti dalle società controllanti.

n) La calibrazione e la composizione dei requisiti di TLAC a livello individuale devono essere soggetti a revisione da parte del FSB.

TLAC consiste essenzialmente in un requisito patrimoniale minimo di passività che possano essere prontamente soggette a bail-in nel caso di risoluzione dell'istituto bancario.

I criteri di ammissibilità degli strumenti ai fini del computo nel TLAC sono:

a) siano interamente versati e non siano garantiti;

b) non siano soggetti a compensazione o altri diritti che possano inficiare la capacità di assorbimento delle perdite durante la risoluzione;

c) abbiano una maturità residua di almeno un anno, ovvero siano perpetui;

74

e) il loro acquisto non sia finanziato direttamente o indirettamente dall'entità di risoluzione o da una sua parte correlata, salvo che non sia disposto diversamente dall'autorità competente

Proprio alla luce di tale definizione, è opportuno notare come questa proposta sul TLAC risulti essere una trasposizione a livello globale del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili. Tuttavia, nonostante lo scopo sia il medesimo, il TLAC e il MREL differiscono per natura e ambito di applicazione. Infatti, mentre il requisito appena proposto dal FSB è rivolto unicamente alle G-SIB, entrerà in vigore a partire dal 1 Gennaio 2019, ed è calcolato sulla base delle attività ponderate per il rischio (RWA), il MREL si applicherà dal 1 Gennaio 2016 a tutte le banche Europee - indipendentemente dalla rilevanza sistemica - con una calibrazione da effettuarsi in relazione ai fondi propri e alle altre passività totali dell'istituto di credito.

Il FSB prevede che non possano essere computati nel requisito minimo:

a) i depositi garantiti;

b) i depositi a vista o a breve termine;

c) le passività derivanti da derivati;

d) gli strumenti di debito legati a derivati;

e) passività non derivanti da contratto (es. passività fiscali);

e) le passività che siano escluse a norma di legge dal bail-in, o che non possano essere convertite o ridotte dall'autorità di risoluzione senza incorrere nel rischio materiale di una disputa legale.

75

Il requisito minimo di TLAC è pari, a partire dal 1 gennaio 2019, ad almeno il 16% RWA. A partire dal 1 Gennaio 2022 invece, il requisito sarà portato ad almeno il 18%. In aggiunta, il FSB ha previsto che il requisito minimo di TLAC sia completato da una ulteriore ponderazione riguardante la leva finanziaria. Infatti, a partire dal 1 gennaio 2019, il TLAC dovrà essere pari ad almeno il 6% della leverage ratio (in tal caso si parla di requisito minimo di TLAC LRE) così come disciplinata da Basilea III, mentre a partire dal 1 gennaio 2022 tale rapporto sarà portato al 6.75%. La proposta del FSB tuttavia demanda alle autorità competenti la possibilità di aumentare eventualmente tali requisiti al di sopra del minimo regolamentare, nei casi in cui ciò risulti necessario e appropriato ai fini di una risoluzione ordinaria, e per assicurare la stabilità finanziaria ed il mantenimento delle funzioni essenziali.

Il TLAC incorpora i requisiti minimi di capitale previsti da Basilea 3, che dovranno comunque essere soddisfatti, ma esclude i buffer di capitale aggiuntivi. Ciò significa che gli strumenti che formano i requisiti di capitale previsti da Basilea 3 (Cet1, At1, Tier 2) confluiscono anche nel computo del TLAC. La ragione per l’esclusione dei buffer di capitale dal computo del TLAC risiede nel fatto che un gruppo bancario dovrebbe essere in grado di utilizzare i buffer durante la normale attività della banca fuori dal contesto della risoluzione.

Nel documento Le crisi bancarie (pagine 69-75)