L’art. 68/2017 stabiliva che la sezione gip/gup “può essere diretta da un Presidente di sezione”. La regola invece introdotta con la presente circolare è quella secondo cui la sezione gip/gup deve essere diretta anch’essa dal presidente di sezione, al pari di tutte le altre sezioni (art. 71). Si ritiene in proposito che, così come accade nel settore civile, dove tutte le sezioni, ivi comprese quelle specializzate, sono dirette da un presidente di sezione, anche nel settore penale ogni sezione deve essere diretta da un presidente di sezione, il quale deve sapere e potere organizzare l’intera materia penale.
La possibilità di nominare un coordinatore, previo interpello, è riservata soltanto all’ipotesi in cui non vi sia una sezione gip/gup o nei già indicati casi di cui all’art.
103, ovvero nei casi scopertura del posto di presidente di sezione e nei casi di assenza o di impedimento dello stesso per un tempo superiore a tre mesi.
Inoltre, si chiarisce che il coordinatore non è titolare di un incarico semidirettivo
di fatto e, quindi non ha, e non può avere, gli stessi compiti del presidente di sezione;
al contrario, egli, ove presente, ha limitati e specifici poteri, ricevuti per delega dal presidente del Tribunale e puntualmente indicati dall’art. 71; per il resto, egli ha una mera facoltà di proposta nei riguardi del presidente del Tribunale o del presidente di sezione.
Proprio perché non si tratta di un incarico semidirettivo “di fatto”, non si ritiene ammissibile la figura del “vice coordinatore” sicché, in caso di assenza o di impedimento del coordinatore, le rispettive funzioni ritornano al dirigente dell’ufficio o al presidente di sezione.
Tali complessive innovazioni introdotte vanno anch’esse nella direzione di responsabilizzare i presidenti di sezione e di evitare la formazione di incarichi semidirettivi di fatto, conferiti dal dirigente dell’ufficio in maniera fiduciaria.
Proprio per il fatto che l’eventuale coordinatore dell’ufficio gip/gup ha i limitati e specifici poteri di cui all’art. 71, ricevuti per delega dal presidente del Tribunale e, dunque, il suo incarico non è equiparabile a quello di un presidente di sezione, si è consequenzialmente abolita la possibilità di esonero dall’attività giurisdizionale ordinaria negli stessi limiti previsti per i presidenti di sezione che, finora, era stata prevista dall’art. 98/2017, peraltro con norma eccentrica rispetto alla regola generale stabilita per gli incarichi di coordinamento dall’art. 103/2017.
Restando allo svolgimento delle funzioni gip/gup, va rammentato che la normativa primaria stabilisce che “possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di giudice dell’udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le funzioni di giudice dell’udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento” (art. 7 bis, comma 2 bis, dell’ordinamento giudiziario). La ratio di tale norma è quella secondo cui le funzioni gip/gup devono essere svolte da magistrati che abbiano già acquisito una particolare esperienza nel settore penale; ciò in quanto si tratta di funzioni particolarmente delicate perché incidono sulla libertà personale in via monocratica e con un contraddittorio soltanto differito. La stessa normativa primaria, però, consente la deroga a tale principio, “per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio” (cfr. art. 7 bis, comma 2 quinquies, dell’ordinamento giudiziario).
La normativa secondaria fino ad ora in essere non precisava quali magistrati dovessero svolgere le funzioni di gip/gup qualora in Tribunale mancassero magistrati che avessero svolto, per almeno un biennio, funzioni di giudice del dibattimento o funzioni ad esse equiparate (art. 114/2017). Tale lacuna è stata talora fonte di incertezze applicative. Si è quindi ritenuto opportuno regolamentare la fattispecie. E’
stato così introdotto il comma 3 dell’art. 111, dove si è chiarito che, in mancanza di aspiranti, vanno di regola assegnati all’ufficio gip/gup coloro che abbiano svolto, per almeno un anno, le funzioni di giudice del dibattimento o funzioni ad esse equiparate e, in mancanza di giudici con tali requisiti professionali, chi abbia la minore anzianità di ruolo tra coloro che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità.
La normativa primaria non pone poi un espresso ed inderogabile divieto a che le funzioni gip/gup siano svolte, come prima funzione, dai magistrati di prima nomina all’esito del tirocinio (cfr., anche, il d.lgs. n. 26 del 30 gennaio 2006, contenente anche
“disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari”). Tuttavia, la normativa secondaria aveva stabilito che “i magistrati ordinari all’esito del tirocinio non possono essere destinati alle funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell’udienza preliminare” (art. 148/2017). Con la presente circolare tale norma viene confermata come regola generale, che resta inderogabile in tutti i casi in cui nell’ufficio vi siano magistrati che, compresi i titolari di incarichi semidirettivi, abbiano maturato i requisiti di cui al predetto art. 111, commi 1 e 2, ossia abbiano svolto, per almeno due anni, le funzioni di giudice del dibattimento o le funzioni ad esse equiparate.
Tuttavia, l’esperienza di lavoro in Settima Commissione ha fatto emergere che in taluni uffici, in specifici casi, l’assolutezza del divieto irrigidisce troppo il sistema e può condurre ad esiti non funzionali all’efficiente organizzazione dell’ufficio. Si pensi, ad esempio, ad un piccolo ufficio composto, nel settore penale, da magistrati che svolgono tali funzioni da meno di due anni (e che quindi non posseggono i requisiti di legge) e, nel settore civile, da magistrati che non hanno maturato alcuna esperienza nel settore penale. Si tratta di casi in cui potrebbe risultare inopportuno, considerato l’assetto organizzativo dell’ufficio, impedire a priori che, in luogo dei magistrati addetti al settore civile, o di magistrati che svolgono funzioni penali da meno di due anni, siano destinati alle funzioni gip/gup magistrati di prima nomina che abbiano ricevuto apposita e mirata formazione nel corso del tirocinio.
Da queste considerazioni di fondo scaturisce la norma di cui all’art. 142, comma 2, della novellata circolare, con la quale si consente, “per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio”, di assegnare anche i magistrati di prima nomina all’ufficio gip/
gup, “con richiesta motivata” da rivolgere al Consiglio “subito dopo la comunicazione relativa all’elenco delle sedi da assegnare ai magistrati ordinari in tirocinio”.
In definitiva, resta fermo il fatto che la regola è quella per cui l’assegnazione all’ufficio gip/gup deve seguire la norma di cui all’art. 111 commi 1 e 2, espressione del vincolo tendenzialmente posto dalla norma primaria e che, in mancanza di magistrati in possesso dei requisiti ivi indicati, il dirigente dell’ufficio deve regolarsi secondo i criteri indicati nel comma 3 del medesimo articolo; si è, tuttavia, stabilito che non gli è impedito di chiedere al Consiglio - in ragione di “imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio” connesse alla necessità di non disarticolare una efficiente organizzazione dell’ufficio in presenza di una scopertura delle funzioni gip/gup – l’assegnazione a dette funzioni di un magistrato di prima nomina; e ciò “subito dopo la comunicazione relativa all’elenco delle sedi da assegnare ai magistrati ordinari in tirocinio”.
Rimane ferma la previsione secondo cui né la sezione né l’ufficio del giudice per le indagini preliminari e per l’udienza preliminare possono essere articolati attribuendo ai magistrati che ne fanno parte ruoli separati per le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell’udienza preliminare, salvo quando le dimensioni dell’ufficio e l’effettiva copertura degli organici impongano di prevenire troppo ricorrenti situazioni di incompatibilità (art. 74, comma 1). Tuttavia, per un più duttile impiego delle risorse in seno all’ufficio o alla sezione, si permette al dirigente di poter articolare “in percentuali diverse” i rispettivi ruoli, di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell’udienza preliminare, previa motivazione espressa della scelta compiuta (art. 74, comma 2).
La proposta tabellare darà conto dei criteri adottati per addivenire al congruo dimensionamento dell’ufficio o della sezione di cui al primo comma dell’art.72 9) Le sezioni specializzate competenti sulla protezione internazionale
Le materie di competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea hanno necessità di alta specializzazione dei giudici addetti, i quali devono acquisire un approfondito bagaglio di conoscenza dei relativi istituti e della giurisprudenza delle Corti europee (poiché il quadro normativo è per lo più di matrice euro unitaria), devono aver maturato dimestichezza e padronanza nelle ricerche sul web, spesso in lingua straniera, per adempiere alla necessaria cooperazione istruttoria con l’acquisizione delle cd. COI rilevanti (country origin informations). La necessità di specializzazione imposta normativamente e più volte ribadita dalla normazione secondaria consiliare, richiede che siano addetti a tali sezioni giudici che trattano le relative materie in misura largamente prevalente all’interno del loro complessivo carico di lavoro, affinché possano sviluppare ed affinare le necessarie e specialistiche capacità professionali.
Tale valutazione è stata riaffermata dal Consiglio nella delibera assunta nella seduta del 14 maggio 2020, nel procedimento n. 4372/2019, relativo alla competenza tabellare, nella Corte di Cassazione, delle cause in materia di protezione internazionale.
Si è, quindi, confermato che nell’organizzazione di tali sezioni va favorita “la trattazione in via prevalente” delle materie specialistiche da parte dei magistrati ad esse assegnati, anche mediante la costituzione di sottogruppi sezionali con giudici dedicati.
Pur confermando, inoltre, il principio della “non esclusività” nella trattazione di tali materie da parte dei giudici addetti, si prevede, in via tendenziale, che l’assegnazione a tali giudici di ulteriori competenze avviene “compatibilmente con i complessivi flussi di lavoro dell’ufficio e con l’assegnazione di materie omogenee in modo che sia comunque garantita la specializzazione dei giudici stessi in funzione di una trattazione efficiente, celere e di qualità” dei relativi procedimenti (art. 69).
Per le stesse ragioni di fondo si è precisato che il presidente della sezione della protezione internazionale “deve, compatibilmente con le dimensioni e le esigenze organizzative dell’ufficio, preferibilmente essere destinato in via esclusiva alla direzione della sezione specializzata”.
Infine, poiché l’esperienza di lavoro in Settima Commissione ha consentito di verificare che le elevate pendenze maturate in taluni uffici nel settore della protezione internazionale sono il frutto anche dell’assegnazione alle sezioni specializzate in via stabile (a prescindere, cioè, da coassegnazioni e applicazioni extradistrettuali) di un numero insufficiente di giudici, si è ritenuto opportuno precisare che, fermo il fatto che dette sezioni “sono composte da non meno di tre magistrati, di cui due giudici e un presidente di sezione”, il numero dei giudici assegnati alla sezione “deve essere individuato in modo proporzionato al numero delle sopravvenienze e alla complessità della materia” (art. 68).
La proposta tabellare darà, dunque, conto dei criteri adottati per addivenire al dimensionamento della sezione ritenuto congruo.