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Trasferimenti d’ufficio

Articolo 153

Casi di trasferimenti d’ufficio

1. Il tramutamento d’ufficio del magistrato dalla sezione o dal settore di servizio al quale è assegnato è ammesso nei seguenti casi:

a) nel caso in cui occorra potenziare una sezione o un settore di servizio e non vi sia alcun magistrato che aspiri al tramutamento;

b) nel caso in cui il concorso per la copertura del posto sia rimasto senza aspiranti;

c nel caso di permanenza del giudice oltre il termine massimo stabilito dal regolamento consiliare del 13 marzo 2008 secondo la procedura di cui all’articolo 151;

d) nel caso in cui, all’esito del concorso interno, risulti necessario individuare una destinazione tabellare compatibile con quanto previsto dalla presente circolare per i magistrati di cui alle ipotesi regolate dagli articoli 111, 112 e 261;

e) nel caso in cui risulti necessario destinare un magistrato ad altro settore o sezione dell’ufficio nell’ipotesi di cui all’articolo 113, comma 2;

f) per eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell’ufficio da indicare con specifica motivazione.

Articolo 154

Potenziamento di una sezione o di un settore e concorso senza aspiranti 1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma primo dell’articolo 153, la motivazione dà adeguatamente conto delle esigenze di funzionalità dell’ufficio che giustificano il provvedimento e dei criteri seguiti per l’individuazione dei magistrati da trasferire.

2. La scelta cade sui magistrati con minore anzianità di ruolo, come indicato nell’articolo 125, comma 4.

3. La scelta di cui al comma 2 può ricadere anche su magistrati operanti in settori diversi da quello di destinazione salvo che non vi ostino, sotto il profilo attitudinale od organizzativo, specifiche ragioni contrarie da indicare espressamente nella proposta di tramutamento.

Articolo 155 Legittimazione successiva

Il magistrato destinato a una sezione o a un settore di servizio per assegnazione o tramutamento d’ufficio non può essere trasferito ad altra sezione o settore prima di un anno dal giorno in cui ha preso effettivo possesso dell’ufficio.

Articolo 156

Termine massimo di permanenza e destinazione al posto d’origine.

Ricollocamento in ruolo

1. Nel caso di cui alla lettera c) del comma primo dell’articolo 153 e comunque nell’ipotesi di permanenza nelle precedenti funzioni per un periodo eccedente nove anni e sei mesi, il magistrato non può essere nuovamente destinato al posto di origine prima di cinque anni.

2. La stessa disposizione si applica anche all’atto della riassegnazione dei magistrati collocati fuori ruolo all’ufficio di provenienza, quando tra la destinazione a funzioni non giudiziarie e la ridestinazione all’attività giudiziaria nelle funzioni precedentemente svolte, siano decorsi, complessivamente, meno di cinque anni.

Capo V

Criteri per l’assegnazione degli affari Sezione I

Principi generali

Articolo 157

Articolazione e attuazione dei criteri di assegnazione degli affari

1. L’articolazione dei criteri di assegnazione degli affari spetta al dirigente dell’ufficio.

2. Fermi il dovere di vigilanza e il potere sostitutivo del dirigente, da esercitare in caso di violazione dei criteri tabellari, l’attuazione dei criteri di assegnazione è demandata al presidente della sezione o al magistrato che la dirige ai sensi dell’articolo 47 quater regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Articolo 158 Precostituzione del giudice

1. Il dirigente dell’ufficio, il presidente della sezione ovvero il magistrato che la coordina, nella materia civile e in quella penale, assegnano gli affari alle sezioni, ai collegi e ai giudici, monocratici o componenti i collegi, in base a criteri oggettivi e predeterminati nella proposta tabellare. In caso di ricorso a strumenti informatici automatizzati di assegnazione degli affari il dirigente vigila sul rispetto dei criteri oggettivi e predeterminati contenuti nella proposta tabellare, nonché sull’equa

e funzionale distribuzione del carico di lavoro, tenuto conto della quantità e della qualità degli affari assegnati.

2. Qualora la stessa materia sia assegnata a più sezioni o, nel caso di sezione unica, a più giudici, dovranno essere indicati i criteri di ripartizione degli affari della materia tra le diverse sezioni e tra i diversi magistrati.

Articolo 159

Nomina del relatore nelle cause collegiali

1. Il presidente del collegio designa il componente estensore nel rispetto dei criteri prefissati di cui all’articolo 158, comma 1.

2. Il presidente del collegio tiene conto della specifica condizione soggettiva del magistrato e non assegna la redazione del provvedimento quando il termine di deposito venga a scadere nel periodo di astensione obbligatoria per maternità.

3. Trova altresì applicazione l’articolo 268 della presente circolare.

Articolo 160

Assegnazione degli affari al Presidente del Tribunale e ai Presidenti di sezione 1. Nelle tabelle sono predeterminati i criteri oggettivi di attribuzione degli affari al Presidente del Tribunale, ai Presidenti di sezione e al Presidente aggiunto della sezione Gip/Gup.

2. Nello stesso modo dovrà prevedersi per i Presidenti di Corte d’Appello e per i Presidenti di sezione delle Corti d’appello.

Articolo 161

Astensione, ricusazione e impedimento. Criteri di sostituzione

1. Nelle proposte tabellari sono indicati i criteri che saranno seguiti per la sostituzione di magistrati astenuti, ricusati o comunque impediti.

2. I criteri assicurano l’identificazione del magistrato in base a parametri oggettivi e di regola automatici.

3. Il provvedimento di sostituzione è congruamente motivato e indica specificamente le ragioni e le modalità della scelta, soprattutto nel caso di deroga ai criteri automatici previsti in tabella.

Articolo 162

Deroghe ai criteri predeterminati di assegnazione

1. Sono ammissibili deroghe ai criteri di assegnazione degli affari in caso di comprovate esigenze di servizio.

2. Tali deroghe devono sono adeguatamente e specificamente motivate e dovranno essere comunicate al magistrato che sarebbe stato competente sulla base dei criteri oggettivi e predeterminati.

3. Trovano applicazione le previsioni di cui all’articolo 40.

Sezione II

Assegnazione degli affari in alcune materie

Articolo 163

Assegnazione delle controversie in materia di lavoro e in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria

1. La distribuzione degli affari tra i magistrati addetti alla sezione lavoro, atteso che essi sono tutti qualificati da omogenea competenza, avviene in base a criteri automatici, salvi i correttivi diretti ad assicurare evidenti esigenze di funzionalità, come nell’ipotesi delle cause connesse da riunire, nonché a garantire la genuinità dell’automatismo, onde evitare sia la prevedibilità dell’assegnazione, sia la possibilità che il sistema automatico venga utilizzato in modo da consentire la scelta del giudice a opera della parte.

Articolo 164

Assegnazione degli affari negli uffici GIP/GUP

1. La ripartizione del lavoro all’interno dell’ufficio Gip/Gup mira ad assicurare un giusto equilibrio tra le esigenze di specializzazione e di rotazione degli affari, allo scopo di assicurare l’acquisizione di una professionalità comune a tutti i magistrati.

2. Nel determinare i criteri, obiettivi e predeterminati, per l’assegnazione degli affari penali si stabilirà la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice, di tutti gli incidenti probatori e di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento, salvo eventuali incompatibilità.

3. I criteri di assegnazione degli affari assicurano che, in riferimento allo stesso procedimento, le funzioni di Gip e di Gup siano svolte da due magistrati diversi.

Articolo 165

Assegnazione degli affari negli uffici minorili

1. L’assegnazione degli affari negli uffici minorili è disposta, secondo criteri obiettivi e predeterminati, in modo da favorire la diretta e contestuale esperienza di ciascun giudice nelle diverse attribuzioni della funzione giudiziaria minorile, sia nelle funzioni civili sia in quelle penali.

2 Nel rispetto di criteri oggettivi e predeterminati, gli affari civili possono essere assegnati dal Presidente del Tribunale anche ai giudici onorari, in materie che, per oggetto e caratteristiche, appaiono congrue anche con riguardo alla specifica attitudine e preparazione professionale del singolo magistrato.

3. Il giudice onorario designato quale relatore, o quello al quale il collegio abbia delegato l’assunzione dei mezzi di prova ammessi in sede collegiale, fa parte del collegio che definisce il procedimento.

Articolo 166

Assegnazione degli affari nei Tribunali e uffici di sorveglianza

1. L’assegnazione degli affari negli uffici di sorveglianza pluripersonale avviene, per i condannati detenuti, seguendo il criterio dell’istituto di detenzione sulla cui organizzazione il magistrato di sorveglianza è chiamato a vigilare, combinato, in relazione alla diversa tipologia degli istituti di pena e al numero complessivo dei detenuti definitivi, con altri criteri automatici.

2. Per i condannati liberi sono previsti criteri obiettivi e predeterminati di assegnazione che garantiscano tendenzialmente la continuità di trattazione da parte di un medesimo magistrato.

3. L’assegnazione degli affari di competenza del Tribunale di sorveglianza avviene già dal momento della registrazione della istanza, secondo criteri obiettivi e predeterminati che valorizzino la funzione del magistrato di sorveglianza incaricato di vigilare sull’attuazione del trattamento rieducativo del condannato detenuto.

4. Per i condannati liberi, l’adozione di criteri predeterminati tende a evitare la dispersione di conoscenze acquisite nell’ambito dell’attività monocratica.

5. Gli affari di competenza del Tribunale di sorveglianza possono essere assegnati, con criteri obiettivi, anche ai componenti esperti, nelle materie che richiedono valutazioni compatibili con le specifiche attitudini e preparazione professionale degli stessi.

6. Al fine di consentire che l’attività del singolo magistrato, sia quella monocratica, sia quella diretta alla predisposizione degli elementi utili per la decisione del collegio, si realizzi in un quadro di adeguata funzionalità, può risultare opportuna l’adozione di moduli organizzativi che tendano alla costituzione di un ufficio del magistrato di sorveglianza, con idonea provvista di personale amministrativo di diretta collaborazione.

Sezione III

Provvedimenti per il riequilibrio dei carichi di lavoro Articolo 167

Riequilibrio dei carichi di lavoro

1. Nel caso di provvedimenti diretti a riequilibrare i carichi di lavoro, il dirigente dell’ufficio indica le specifiche ragioni di servizio, che giustificano la misura, tra le quali rientra anche l’esigenza di definire i procedimenti che abbiano superato i termini di cui all’articolo 2, comma 2 bis, legge 24 marzo 2001, n. 89 (cd. legge Pinto), nonché i procedimenti di cui all’articolo 19, d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (in tema di riconoscimento della protezione internazionale), nonché i criteri oggettivi e predeterminati adottati e la razionalità organizzativa del provvedimento medesimo.

2. In vista delle esigenze di cui al comma 1, il dirigente può provvedere alla redistribuzione dei ruoli vacanti, dando atto della non utile esperibilità degli strumenti di cui alla circolare in materia di applicazioni e supplenze del 20 giugno 2018, nonché dei prevedibili tempi di copertura del posto vacante che devono essere presumibilmente non inferiori all’anno. La redistribuzione è, di regola, parziale e riguarda le cause più urgenti e più risalenti. Il numero delle cause redistribuite deve risultare tale da garantire l’efficiente gestione del ruolo dell’assegnatario.

3. I provvedimenti diretti al riequilibrio dei ruoli, in particolare, mirano a consentire la definizione prioritaria dei procedimenti, assicurando, al contempo, la conservazione dell’attività processuale già svolta.

4. Qualora, in sede di riequilibrio, la minor consistenza dei ruoli riceventi risulti frutto di un particolare impegno del magistrato assegnatario, in ragione di un significativo indice di ricambio agganciato alla qualità dei provvedimenti, il dirigente ne dà atto nel provvedimento e di ciò si tiene conto nella valutazione di professionalità.

Articolo 168

Limiti alla redistribuzione dei procedimenti

1. Non possono essere oggetto di redistribuzione i procedimenti per i quali sia intervenuta la lettura del dispositivo o che siano già stati trattenuti in riserva o a sentenza, salvo che, per questi ultimi, la scadenza dei termini attribuiti alle parti ed obbligatori per legge avvenga dopo il trasferimento del magistrato ad altro ufficio.

2. Nei riguardi dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o che non fanno più parte dell’ordine giudiziario, anche per effetto di collocamento a riposo, la redistribuzione dei procedimenti trattenuti in riserva o a sentenza, rispetto ai quali i termini attribuiti alle parti e obbligatori per legge sono scaduti prima del collocamento fuori ruolo o prima della cessazione di appartenenza all’ordine giudiziario, ovvero quando, prima di tali date, sia intervenuta la lettura del dispositivo, è possibile soltanto dopo l’inoltro al magistrato interessato, da parte del dirigente dell’ufficio, della sollecitazione al doveroso deposito dei relativi provvedimenti.

3. Se il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura o la cessazione di appartenenza all’ordine giudiziario sono avvenuti per ragioni disciplinari o per assunzione di un mandato elettivo di natura politica, i procedimenti trattenuti in riserva o a sentenza di cui al comma 2 sono redistribuiti.

Articolo 169 Procedura

1. Per l’adozione di provvedimenti diretti a riequilibrare i carichi di lavoro va adottata la procedura prevista per le altre variazioni tabellari di cui all’articolo 40.

Articolo 170 Relazione

1. Trascorsi dodici mesi dal provvedimento di riequilibrio dei carichi di lavoro, il dirigente stila apposita sintetica relazione nella quale dà atto degli effetti del provvedimento di riassegnazione, nonché del contributo dei magistrati all’uopo interessati.

Capo VI

Provvedimenti da adottare per prevenire o porre rimedio ai casi di significativo ritardo nel deposito dei provvedimenti da parte dei magistrati

addetti all’ufficio Articolo 171 Attività del dirigente

1. Al fine di verificare la corretta funzionalità operativa dell’ufficio, anche sotto il profilo della tempestività nella definizione degli affari assegnati ai magistrati, il dirigente, con cadenza semestrale, avvalendosi della collaborazione dei presidenti di sezione, dispone una verifica generale sui termini di deposito dei provvedimenti da parte dei magistrati dell’ufficio.

2. Nel caso in cui all’esito del monitoraggio emergano situazioni di criticità che necessitino di interventi organizzativi, il dirigente dell’ufficio, sentiti i presidenti di sezione e i magistrati interessati, adotta sollecitamente i provvedimenti necessari per porvi rimedio, indicando specificamente le ragioni e le esigenze di servizio che li giustificano.

Articolo 172 Provvedimenti organizzativi

1. I provvedimenti organizzativi da adottare attengono al riequilibrio dei ruoli ai sensi dell’articolo 169, comma 1, ovvero al numero, al dimensionamento e alla competenza per materia delle sezioni.

2. Fermo restando il dovere di segnalazione dei ritardi rilevanti in sede disciplinare, il dirigente promuove lo smaltimento dei procedimenti o processi in cui i ritardi siano maturati, programmando con il magistrato interessato un piano di rientro sostenibile.

Articolo 173

Ulteriori misure organizzative

1. Se tale programma non risulti da solo sufficiente o, comunque, non sortisca gli effetti positivi auspicati, il dirigente adotta ulteriori idonee misure organizzative, fra le quali, a titolo esemplificativo:

a) il parziale o totale esonero temporaneo del magistrato dall’assegnazione di nuovi affari;

b) l’esonero temporaneo da specifiche attività giudiziarie;

c) la redistribuzione dei procedimenti o processi all’interno della sezione, con l’assegnazione di ruoli aggiuntivi ai singoli giudici, avvalendosi, se del caso, anche del supporto dei giudici onorari nei termini stabiliti dagli articoli 179 e 180.

2. In ogni caso, le suddette misure organizzative non devono comportare una sperequazione permanente dei carichi di lavoro tra tutti i magistrati dell’ufficio e, attuato il programma di rientro, devono prevedere adeguati meccanismi compensativi.

Articolo 174 Esecutività

1. Per l’adozione dei provvedimenti adottati per prevenire o porre rimedio ai casi di significativo ritardo nel deposito dei provvedimenti va adottata la procedura prevista per le variazioni tabellari di cui all’articolo 41

Articolo 175

Applicazione delle disposizioni alla Corte di cassazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche alla Corte di cassazione.

Capo VII