Articolo 38
Proposta di modifica della tabella. Procedura per le variazioni tabellari 1. Il Presidente della Corte di cassazione e il Presidente della Corte d’appello, nel corso del triennio di efficacia della tabella, possono formulare proposte di variazione tabellare, seguendo le fasi della procedura ordinaria prevista dagli articoli 13 e seguenti della presente circolare, comprese la necessaria interlocuzione, rispettivamente con il Consiglio direttivo e con il Consiglio giudiziario e i Comitati pari opportunità decentrati nell’ambito delle loro competenze istituzionali, e le modalità di adozione e di entrata in vigore.
2. Le proposte di variazione tabellare indicano specificamente le parti della tabella in vigore che sono state modificate o interamente sostituite.
3. La proposta di modifica di tabella è comunicata dal presidente della Corte di Appello telematicamente all’indirizzo PEC del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e della Procura della Repubblica della sede interessata dalla procedura tabellare ove incida sul numero delle sezioni o dei suoi componenti ovvero sull’attribuzione delle materie alle singole sezioni.
4. Le proposte di modifica delle tabelle sono gestite in modalità digitale per il tramite del sistema informatico in modo analogo a quanto previsto per le tabelle ordinarie. Trova applicazione l’articolo 29, commi 2 e 3, della presente circolare.
5. Il sistema gestisce la data di validità delle tabelle prevedendo che, con l’inserimento di una variazione tabellare, la tabella valida sia l’ultima derivante dalla variazione.
Articolo 39
Provvedimenti urgenti di modifica della tabella riguardo alla assegnazione dei magistrati
1. I dirigenti degli uffici giudiziari, in casi eccezionali e in via di urgenza, possono adottare provvedimenti di modifica tabellare immediatamente esecutivi con esclusivo
riguardo alla assegnazione dei magistrati ai settori, alle sezioni o alla posizione tabellare, indicando le ragioni e le esigenze di servizio che li giustificano. In caso di parere contrario del Consiglio Giudiziario, il dirigente dell’ufficio valuta l’opportunità di revocare l’immediata esecutività, in attesa della decisione del Consiglio Superiore della Magistratura. Il dirigente può revocare anche la sola immediata esecutività
2. Non possono mai essere dichiarate immediatamente esecutive le variazioni tabellari di cui all’articolo 40, comma 1, quand’anche contenute in provvedimenti di assegnazione del magistrato al settore, alla sezione o alla posizione tabellare.
3. La dichiarazione di esecutività dei provvedimenti di modifica tabellare al di fuori delle ipotesi previste dalla presente circolare è valutata ai fini della conferma del dirigente o del conferimento di ulteriori incarichi.
Articolo 40
Provvedimenti urgenti di modifica della tabella riguardo all’assegnazione degli affari
1. I dirigenti degli uffici giudiziari, in casi eccezionali e in via di urgenza, possono adottare provvedimenti di modifica tabellare con riguardo all’assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi e ai giudici, indicando specificamente le ragioni e le esigenze di servizio che li giustificano.
2. Tali provvedimenti sono esecutivi dal momento in cui il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo esprime unanime parere favorevole, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per la relativa variazione tabellare.
3. Il dirigente, nell’ipotesi di assunzione dell’incarico direttivo in costanza del triennio di validità delle tabelle, può procedere in via d’urgenza, con provvedimento motivato, alle variazioni tabellari ritenute assolutamente necessarie per la funzionalità dell’ufficio sulla base dell’analisi da lui effettuata. In questo caso trovano applicazione le regole di cui al comma 2.
Articolo 41 Procedimento
1. Il provvedimento di variazione tabellare urgente è immediatamente comunicato tramite il sistema informatico ai magistrati interessati, che possono proporre osservazioni entro sette giorni, e al Presidente della Corte d’appello.
2. Il provvedimento, le eventuali osservazioni formulate e il parere del Consiglio giudiziario sono trasmessi in modalità telematica entro il termine di quindici giorni dall’adozione al Consiglio Superiore della Magistratura.
3. Decorso tale termine, il Presidente della Corte d’appello provvede, comunque, alla trasmissione dei provvedimenti urgenti e delle eventuali osservazioni, con riserva
di inviare immediatamente il parere del Consiglio giudiziario non ancora espresso.
4. Il Consiglio Superiore, sentiti eventualmente i magistrati interessati, decide nel termine più sollecito possibile.
Articolo 42
Inosservanza dei termini non giustificata
1.In caso di inosservanza dei termini previsti dalla sezione IV e V del presente capo, si applica quanto disposto dall’articolo 24.
Articolo 43
Osservazioni in caso di violazione delle disposizioni in materia tabellare 1. Contro i provvedimenti adottati in violazione delle previsioni tabellari o delle direttive e delle delibere consiliari in materia tabellare, non formalizzate in variazioni tabellari, i magistrati dell’ufficio, anche onorari, nei limiti delle relative attribuzioni, entro dieci giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza, possono proporre, osservazioni al Consiglio Superiore della Magistratura al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected].
2. Il Consiglio Superiore, eventualmente sentiti i magistrati interessati e acquisito il parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo, decide nel termine più sollecito possibile, confermando o non approvando il provvedimento.
Sezione VI
Osservanza delle direttive in materia tabellare
Articolo 44
Osservanza delle direttive in materia tabellare
1. L’osservanza delle direttive e delle delibere in materia tabellare adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura, nonché delle modalità e dei termini del procedimento di formazione tabellare costituisce dovere di ogni dirigente.
2. I provvedimenti che assumono rilievo sotto il profilo organizzativo e tabellare nonché il rispetto dei termini e delle modalità del procedimento tabellare, sono valutati in occasione del conferimento e della conferma di uffici direttivi e semidirettivi e di delibere di tramutamento o relative alla valutazione della professionalità. A tale fine, tutti i provvedimenti che assumono rilievo sotto il profilo organizzativo e tabellare, non approvati dal Consiglio Superiore della Magistratura, sono inseriti nel fascicolo personale del magistrato, unitamente ai relativi pareri del Consiglio Giudiziario,
ai sensi dell’articolo 6 della circolare in tema di tenuta del fascicolo personale dei magistrati5.
3. Fermo restando quanto previsto dalle circolari consiliari in materia di fascicoli personali dei magistrati, i provvedimenti adottati in violazione delle direttive nonché delle delibere consiliari in materia tabellare possono formare oggetto di segnalazione ai titolari dell’azione disciplinare ed essere valutati anche al fine dell’eventuale adozione del provvedimento di trasferimento d’ufficio ai sensi dell’articolo 2, regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.
4. Il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo segnalano al Consiglio Superiore della Magistratura eventuali violazioni rilevate ai sensi dell’articolo 43, all’esito delle periodiche verifiche disposte.
5 L’art. 6 della circolare n. 4718 del 27.2.2009 e successive modifiche del 23.10.2013 (delibera 14.3.2018) recita: “ART. 6 (Atti inseribili nel fascicolo personale a seguito di deliberazione consiliare)1. Sono inseriti nel fascicolo personale con delibera del Consiglio superiore, su proposta della Commissione competente in materia di tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali: a) dopo l’esaurimento del relativo procedimento, le deliberazioni del Consiglio superiore e gli atti relativi alle procedure diverse da quelle di cui all’art. 5, comma 1, lett. b) della presente Circolare, riguardanti comunque il magistrato ed attinenti a fatti o comportamenti rilevanti alla lucedi parametri di valutazione previsti nella normativa primaria e secondaria in tema di valutazioni di professionalità, trasferimenti e conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi; b) le ispezioni e le inchieste amministrative eseguite dall’Ispettorato Generale del Ministero della giustizia che riguardino il magistrato, che non siano state già valutate ai fini del giudizio diprofessionalità e che attengano a fatti o comportamenti rilevanti alla luce di parametri di valutazione previsti nella normativa primaria e secondaria in tema di valutazioni di professionalità, trasferimenti e conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi; c) i documenti relativi a titoli di studio, a corsi di abilitazione, istruzione, formazione e perfezionamento, rilevanti alla luce di parametri di valutazione previsti nella normativa primaria e secondaria in tema di valutazioni diprofessionalità, trasferimenti e conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi; d) i documenti relativi ad attività lavorative svolte prima dell’ingresso in magistratura, rilevanti alla stregua degli indicatori dell’attitudine direttiva; e) la documentazione comprovante l’attività scientifica del magistrato, consistente in monografie, parti di lavori collettanei, saggi, articoli e note a sentenza editi su riviste giuridichepubblicate anche in via telematica purché dotate di comitato scientifico, nonché relazioni scritte perconvegni di studio in materie giuridiche; f) i provvedimenti giudiziari pubblicati su testi o riviste giuridiche, edite anche in via telematica, purché dotate di comitato scientifico; g) le note di menzione, redatte dal magistrato interessato, di provvedimenti giudiziari non pubblicati su riviste giuridiche, quando questi non siano acquisiti mediante le procedure di cui all’art. 5, comma 1, lett. b) della presente Circolare e siano comunque rilevanti – per la complessitào novità delle questioni trattate - alla luce di parametri di valutazione previsti nella normativa primaria e secondaria in tema di valutazioni di professionalità, trasferimenti e conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi. A tali fini, il magistrato dovrà richiedere uno specifico parere al Consiglio direttivo presso la Corte di cassazione o al Consiglio giudiziario del distretto nel quale il provvedimento è stato emesso, allegando alla nota di menzione copia del provvedimento stesso; h) le attestazioni relative all’attività extragiudiziaria, anche di insegnamento, ove la stessa sia rilevante alla luce di parametri di valutazione previsti nella normativa primaria e secondaria in temadi valutazioni di professionalità, trasferimenti e conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi; i) i provvedimenti relativi a: nomina a magistrato coordinatore o affidatario nell’ambito del tirocinio dei magistrati ordinari o onorari; nomina o proroga negli incarichi di componente del Comitato scientifico, referente distrettuale per l’informatica, referente distrettuale per la formazione, componente della Commissione distrettuale per la formazione della magistratura onoraria; altri provvedimenti che conferiscono incarichi normativamente previsti o autorizzati dal Consiglio superiore e che siano rilevanti alla luce di parametri di valutazione previsti nella normativa primaria e secondaria in tema di valutazioni di professionalità, trasferimenti e conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi; il verbale di insediamento quale componente del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione”.
Articolo 45 Il Fascicolo dell’Ufficio
1. È istituito presso la Settima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, con modalità telematiche, il Fascicolo dell’Ufficio, suddiviso per periodo di vigenza delle tabelle dell’ufficio. Il Consiglio Giudiziario può accedere a detto Fascicolo in ogni occasione in cui risulti necessario valutare l’attività svolta dal dirigente.
2. In tale Fascicolo vengono inserite le tabelle e le variazioni delle stesse.
3. In detto Fascicolo è prevista una specifica sezione per l’inserimento delle tabelle, delle variazioni delle stesse e dei provvedimenti comunque adottati, che non sono stati approvati dal Consiglio Superiore della Magistratura, unitamente al relativo parere del Consiglio Giudiziario e alla relativa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura.
4. Detto Fascicolo sarà condiviso con la Quinta Commissione competente del Consiglio Superiore della Magistratura, ai fini della valutazione di conferma alla scadenza del primo quadriennio di esercizio delle funzioni direttive ovvero in ogni altra occasione in cui risulti necessario valutare l’attività svolta dal dirigente che abbia proposto domanda per ulteriore incarico
Sezione VII
Archivio digitale dell’ufficio giudiziario
Articolo 46
Archivio digitale dell’ufficio giudiziario
1. Tutti i provvedimenti organizzativi adottati dai dirigenti degli uffici giudiziari, anche non formalizzati in variazioni tabellari, vanno trasmessi al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo, in modalità telematica.
2. Con la trasmissione al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo, i provvedimenti vengono pubblicati anche sull’archivio digitale dell’ufficio giudiziario.
3. Le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in materia tabellare sono comunicate al Consiglio giudiziario competente o al Consiglio direttivo e vengono pubblicate nell’archivio digitale dell’Ufficio giudiziario.